L'ANM è l'associazione cui aderisce il 96% circa
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

Capo II - Dei Soci

Art. 4. - Classificazioni


I soci si distinguono in Soci d'onore, Soci effettivi e Soci aggregati.
Sono soci d'onore le persone alle quali tale titolo sia stato conferito all'unanimità dal CDC, per essersi particolarmente distinte nell'attività svolta per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.
Sono soci effettivi i Magistrati in attività di servizio, compresi gli uditori giudiziari.
Sono soci aggregati i Magistrati a riposo ed i Magistrati onorari.


Art. 5. - Diritti ed obblighi sociali


I soci effettivi godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche sociali.
Tutti i soci hanno diritto di voto nei Congressi e nei Convegni di studio indetti dall'Associazione.
I soci effettivi e i soci aggregati sono tenuti al pagamento:



  1. di una tassa d'iscrizione

  2. di un contributo sociale annuo, a cominciare dal 1° gennaio dell'anno in cui è acquistata la qualità di socio fino al 31 dicembre di quello in cui essa, per qualsiasi causa, è perduta.


Tutti i soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione.
I soci che assumono cariche di vertice dell'Associazione si impegnano a non presentare la propria candidatura in occasione di elezioni politiche o amministrative per l'intera durata del Comitato Direttivo Centrale e per le elezioni immediatamente successive.


Art. 6. - Perdita della qualità di socio


La qualità di socio si perde:



  1. per dimissioni;

  2. per cessazione della qualità di magistrato;

  3. per espulsione;

  4. per contemporanea iscrizione ad altra associazione di magistrati che si contrapponga all'ANM.


L'iscrizione all'ANM è incompatibile con l'iscrizione a partiti politici e con l'assunzione di incarichi o cariche in partiti o formazioni partitiche.
L'accettazione di candidature in elezioni politiche e amministrative determina la decadenza da incarichi rappresentativi nell'ANM.


Costituisce causa di incompatibilità con l'iscrizione all'ANM l'appartenenza ad associazioni riservate o che comportino la sottoposizione degli iscritti a vincoli incompatibili con l'ordinamento democratico. E' considerata riservata ogni associazione che non consenta la conoscibilità dell'elenco dei soci o che non abbia una sede pubblica o che non consenta la conoscibilità dello statuto e delle relative fonti di finanziamento.


Art. 7. - Dimissioni


Il socio può dimettersi in ogni tempo, ma le sue dimissioni non hanno effetto se non dalla data in cui sono accettate dalla Giunta Sezionale.


Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.


Nel caso in cui il socio dimissionario sia sottoposto a procedimento disciplinare, il Comitato Direttivo Centrale può disporre che si sospenda di provvedere sull'accoglimento delle dimissioni fino all'esito del procedimento medesimo.


Art. 8. - Morosità


Entro il 15 gennaio di ogni anno il tesoriere deve trasmettere alle sezioni ed alle sottosezioni l'elenco dei soci che non hanno versato direttamente o attraverso delega le quote relative agli anni precedenti. I soci che non risultano in regola con le quote relative ai tre anni precedenti sono automaticamente sospesi dall'esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto.
Il socio moroso che effettui il pagamento, per intero, delle quote dovute è riammesso nell'esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto.
I nuovi soci, per esercitare i diritti sociali, devono aver versato l'intera quota relativa all'anno in corso o aver firmato la delega per la riscossione automatica mensile.


Art. 9. - Illecito disciplinare


Costituisce illecito disciplinare la violazione del codice etico dei magistrati, nonché la commissione di illeciti penali dolosi.


Art. 10. - Specie delle sanzioni


Le sanzioni disciplinari sono:


a) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio, per il tramite della Giunta Sezionale, dal Presidente dell'Associazione, in        esecuzione del deliberato del Comitato Direttivo Centrale;
b) l’interdizione dai diritti sociali, che non può avere durata superiore ad anni cinque;
c) l'espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il socio sia stato            destituito dall'Ordine Giudiziario.


Art. 11. - Procedimento disciplinare


Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare, ha poteri istruttori e presenta le sue conclusioni al Comitato Direttivo Centrale, dopo aver sentito il socio sottoposto al procedimento.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto a convocare l’incolpato, che può presentare memorie e documenti, nonché farsi assistere da un difensore, scelto fra i soci.
Il parere del Collegio dei Probiviri vincola la decisione del Comitato Direttivo Centrale solo nel senso favorevole al socio sottoposto al procedimento.
Il Comitato Direttivo Centrale delibera ed infligge le sanzioni con la maggioranza dei due terzi e può disporne la pubblicazione nel giornale dell'Associazione.

L’incolpato può chiedere che si proceda a porte chiuse.


Art. 11 bis Sospensione cautelare


Nel caso in cui il magistrato sia incolpato di un grave illecito disciplinare ovvero indagato per la commissione di un illecito penale doloso, il collegio dei probiviri, acquisita in qualunque modo la notizia, può disporre la sospensione cautelare del predetto dall’attività associativa. La sospensione dura fino alla conclusione del procedimento penale.
La sospensione è sempre disposta nel caso di applicazione di misure cautelari personali.
L’inizio del procedimento di sospensione cautelare è comunicato al magistrato che ha facoltà di presentare memorie e documenti.



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