19 ottobre 2022
Nuovo rito penale: l’urgenza di una adeguata disciplina transitoria
Il comunicato della Gec
Il 17 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di riforma di parti importanti del codice penale e soprattutto del codice di procedura penale.
Il decreto legislativo, che entrerà in vigore il 1° novembre prossimo secondo l’ordinario termine di vacatio legis, non contiene una disciplina transitoria che regoli l’applicazione, in base a criteri di ragionevolezza e quindi di efficacia, di importanti modifiche in settori significativi del rito penale.
Basti il riferimento alle innovazioni recate alla disciplina delle indagini preliminari.
Sono stati introdotti nuovi meccanismi di controllo sull’operato del pubblico ministero: si pensi all'accertamento della tempestività dell’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro con possibilità di attivazione di un subprocedimento, anche in fase successiva alle indagini, che si potrà concludere con la retrodatazione della iscrizione e quindi con la dichiarazione di inutilizzabilità egli atti di indagine compiuti al di fuori del termine finale sì come nuovamente individuato.
È stata significativamente ridotta la possibilità di prorogare il termine delle indagini preliminari, perché la proroga potrà essere richiesta una sola volta.
Sono stati modificati i termini di durata delle indagini preliminari, che ora saranno ordinariamente, per la gran parte dei procedimenti per delitti, di un anno e non più di sei mesi.
È stata modificata la disciplina per il differimento del termine entro cui il pubblico ministero dovrà assumere le determinazioni conclusive al termine delle indagini preliminari.
In assenza di una disciplina transitoria non sarà per nulla agevole, e certamente sarà cause di incertezze applicative, stabilire se le modifiche si dovranno applicare anche ai procedimenti da tempo pendenti e quindi ai procedimenti iscritti secondo un ben diverso regime normativo.
Medesime preoccupazioni trovano causa nell’assenza di una disciplina transitoria per il nuovo istituto dell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, che si risolverà nell’estensione a tutto campo di una sorta di udienza preliminare.
Al di là delle valutazioni nel merito della discutibile scelta legislativa, sarebbe stato assai utile chiarire l’ambito di applicabilità in riferimento ai procedimenti pendenti.
Le esemplificazioni possono arrestarsi qui, perché già danno l’idea di come la mancanza di un intervento regolativo del legislatore comporterà incertezze e contrasti interpretativi che graveranno ancora una volta sulla speditezza del lavoro degli uffici giudiziari e ne intralceranno pesantemente l’azione nella fase di prima attuazione della riforma.
Il forte auspicio è che si intervenga, con un provvedimento di urgenza, per colmare le lacune di regolazione transitoria della riforma appena varata.