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8 settembre 2011

Bene revisione circoscrizioni giudiziarie ma no ad accorpamento procure

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è una riforma più volte richiesta dall'Anm per migliorare l'efficienza del servizio giustizia.
E', dunque, apprezzabile l'iniziativa del Governo, anche se la scelta dello strumento della legge-delega inserita con un emendamento all'interno della manovra finanziaria rischia di impedire un'adeguata riflessione sui contenuti dell'intervento.
Nel merito dell'iniziativa del Governo, pur condividendo i criteri di massima indicati nella lettera a) della norma proposta, alcuni punti suscitano perplessità e presentano evidenti criticità.
In particolare:



  • non appare razionale escludere dalla possibilità di accorpamento i tribunali aventi sede nei comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 e, dunque, senza un coordinamento con la contemporanea scelta di soppressione di alcune province e senza tenere in considerazione le caratteristiche dei tribunali presenti secondo i criteri indicati nella lettera a);

  • allo stesso modo appare irrazionale la previsione diretta a garantire comunque la presenza di tre tribunali in ogni distretto, a prescindere dalle dimensioni del distretto e dei tribunali.


In entrambi i casi si rischia il mantenimento di tribunali di dimensioni ridotte o ridottissime.
L'Associazione nazionale magistrati ritiene che siano necessarie scelte coraggiose da adottare già in sede di legge-delega.
In particolare, l'Anm, anche richiamandosi alle conclusioni della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (CTFP) istituita presso il Ministero del Tesoro, ha individuato in 20 magistrati in organico (tra procura e tribunale) la dimensione minima assolutamente inderogabile di un ufficio giudiziario. Sarebbe auspicabile che tale indicazione fosse assunta come criterio direttivo della legge-delega.
Del tutto fuori dal sistema e foriera di gravi disfunzioni sul piano organizzativo è, altresì, la previsione di poter dar corso alla ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici requirenti anche mediante ricorso ad accorpamento in un unico ufficio di procura della competenza allo svolgimento di funzioni requirenti in più tribunali (lett. c). La previsione, infatti, introduce una centralizzazione dell'esercizio dell'azione penale senza considerare i profili di carattere organizzativo connessi alla molteplicità delle esigenze dei diversi tribunali. Al riguardo, l'Anm reputa che sarebbe preferibile trasformare i tribunali interessati in sezioni distaccate del tribunale accorpante o, in subordine, prevedere che le funzioni di gip e di giudice collegiale siano comunque assegnate al tribunale presso il quale si trova la procura.


 



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