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Riforma della responsabilità civile: assente un’attenta ponderazione dei valori in gioco

di Francesca Picardi - 8 gennaio 2015

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La presente sezione si propone di offrire un quadro completo relativamente all’annunciata riforma della responsabilità civile per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, resa necessaria dall’esigenza di adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario.
Difatti, la Corte di Giustizia, con la sentenza n. 173 del 13 giugno 2006, ha affermato la contrarietà al diritto comunitario di una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario posta in essere da un organo giurisdizionale di ultimo grado tramite un’interpretazione delle norme giuridiche o una valutazione dei fatti e delle prove; successivamente, con la sentenza n. 379 del 24 novembre 2011, ha dichiarato che l’Italia, escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli dalla violazione del diritto comunitario che sia derivata dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e prove effettuate da un organo giurisdizionale di ultimo grado e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, è venuta meno agli obblighi imposti dal principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado. La Commissione, a fronte del persistente inadempimento del nostro legislatore, ha avviato nei confronti dell’Italia una nuova procedura di infrazione, ex art. 260, par. 2, del Trattato dell’Unione Europea, per cui, in caso di mancata approvazione in tempi brevi di un’adeguata novella, vi è il rischio dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria.


In base alle attuali previsioni della legge 13 aprile 1988, n. 177, mentre è espressamente escluso che possa dar luogo a responsabilità civile l'attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove, l’azione di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie è consentita esclusivamente nei casi di dolo, colpa grave e denegata giustizia; può essere proposta, fatta eccezione per i danni derivanti da reato, solo contro lo Stato, al quale è riconosciuta, in caso di condanna, la rivalsa, nei limiti di un terzo di un’annualità di stipendio, nei confronti del magistrato; è subordinata a una valutazione, rimessa al Tribunale in camera di consiglio, relativamente all’ammissibilità e alla non manifesta infondatezza; può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti tutti i mezzi d’impugnazione e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento; è sottoposta a un termine di decadenza di due anni. La proposta di legge, approvata dal Senato in data 20 novembre 2014, pur lasciando inalterata l’impalcatura della legge Vassalli, prevede la risarcibilità dei danni non patrimoniali cagionati dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, prima limitata alla sola ipotesi di privazione della libertà personale; la possibilità che anche l’attività d’interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto o delle prove possa ingenerare la responsabilità civile nell’esercizio; l’allungamento del termine di decadenza, da due a tre anni; l’eliminazione integrale del filtro di ammissibilità; l’obbligatorietà, pena la responsabilità contabile, dell’azione di rivalsa, da parte dello Stato, nei confronti del magistrato nell’ipotesi di dolo o negligenza inescusabile; l’innalzamento della misura della rivalsa da un terzo alla metà di un’annualità di stipendio o, in caso di dolo, l’esclusione di ogni limite quantitativo; l’eseguibilità della rivalsa tramite trattenute sullo stipendio netto nella misura non più di un quinto, al pari di ogni altro dipendente, ma di un terzo.


È evidente che le modifiche prospettate vanno ben al di là di quelle imposte dalle sentenze della Corte di Giustizia, che avrebbero potuto essere limitate alla responsabilità dello Stato o, comunque, alla sola violazione del diritto comunitario. Ancora una volta sembra che gli interventi nel settore della giustizia siano il frutto di campagne demagogiche, destinate a esasperare i toni conflittuali già raggiunti, e non di un’attenta ponderazione dei valori in gioco, tra cui l’imparzialità e l’indipendenza del giudice e l’efficienza e l’efficacia del sistema.


Tale argomento, così delicato e nevralgico, discusso già all’Assemblea Generale del 9 novembre 2014 e alla riunione del CDC del 20 dicembre 2014, non poteva essere trascurato dalla Rivista.

Autore
Francesca Picardi
Comitato di redazione - Componente del CDC dell’ANM

La presente sezione si propone di offrire un quadro completo relativamente all’annunciata riforma della responsabilità civile per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, resa necessaria dall’esigenza di adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario. Francesca Picardi