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11 ottobre 2012

Accolto il ricorso Anm, incostituzionali i tagli

La Consulta ha depositato lasentenza n. 223/2012 con cui ha accolto tutte le questioni dilegittimità costituzionale sollevate dall'Anm sulla manovraeconomica 2010. Dichiarato illegittimo l'art. 9 c. 22 D.L.78/2010nella parte in cui, per gli anni 2011-2012-2013,  taglial'"indennità giudiziaria", nella parte in cui statuisce un prelievodel 5% e del 10% sul reddito  rispettivamente superiore ai90.000 e ai 150.000  euro lordi annui, nonché nella parte incui, per il personale di magistratura, dispone che "non sonoerogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni2011-2012-2013 e il conguaglio del triennio 2010-2012". Eancora, nella parte in cui stabilisce per i magistrati che"per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 èpari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio perl'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010e 2014, nonché in quella in cui non esclude" che al personale dimagistratura "sia applicato il primo periodo del c. 21" dell'art. 9D.L.78/2010. Illegittima anche l'applicazione della rivalsa pari al2,50% della base contributiva prevista dall'art. 37 c. 1 D.P.R.1032/1973.


La Consulta ha depositato la
sentenza n. 223/2012 con cui ha accolto tutte le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dall'Anm sulla manovra
economica 2010.



Dichiarato illegittimo l'art. 9 c.
22 D.L.78/2010 nella parte in cui, per gli anni
2011-2012-2013  taglia l'"indennità giudiziaria", nella
parte in cui statuisce un prelievo del 5% e del 10% sul reddito
 rispettivamente superiore ai 90.000 e ai 150.000  euro
lordi annui nonché ancora nella parte in cui, per il personale di
magistratura, dispone che "non sono erogati, senza possibilità di
recupero, gli acconti degli anni 2011-2012-2013 ed il conguaglio
del triennio 2010-2012" nonché nella parte in cui stabilisce per i
magistrati, che "per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per
l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il
conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli
anni 2009, 2010 e 2014 nonché nella parte in cui non esclude" che
al personale di magistratura "sia applicato il primo periodo del c.
21" dell'art. 9 D.L.78/2010.



Illegittima anche l'applicazione
della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva prevista
dall'art. 37 c. 1 D.P.R. 1032/1973.




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