L'ANM è l'associazione cui aderisce il 96% circa
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

luglio
31
2011

Assemblea Generale Soci

Il Comitato direttivo centraledell'Anm, nella seduta del 9 settembre 2011, ha deliberatoall'unanimità di celebrare l'assemblea generale dei soci  il22 ottobre 2011 rivedendo la data precedentemente fissataper  il 1° ottobre, scadenza ritenuta troppo ravvicinata perconsentire un'adeguata preparazione e dibattito. L'assemblea siaprirà alle ore 11,00 presso l'Aula Magna della Corte diCassazione in Roma.

Il Comitato direttivo centrale dell'Anm, nella seduta del 9 settembre 2011, ha deliberato all'unanimità di celebrare l'assemblea generale dei soci il 22 ottobre 2011, rivedendo la data precedentemente fissata per  il 1° ottobre, scadenza ritenuta troppo ravvicinata per consentire un'adeguata preparazione e dibattito.
L'assemblea si aprirà alle ore 11.00, presso l'Aula Magna della Corte di Cassazione in Roma, sul seguente ordine del giorno:
proposte di modifica statutaria in tema di incompatibilità e di "quote di risultato" (deliberate dal Cdc del 25 giugno 2011);
proposte di modifica statutaria all'art. 43 comma 4 (deliberate dal Cdc del 5 dicembre 2009)
varie ed eventuali.
Al fine di facilitare la discussione nel corso dei lavori assembleari, di seguito riportiamo integralmente le proposte di modifiche statutarie rimesse alla valutazione dell'assemblea dal Cdc nelle riunioni del 09 dicembre 2009 e del 25 giugno 2011, comprensive degli emendamenti presentati
I temi trattati:
Incompatibilità e decadenza
<a href="#Procedimento disciplinare e collegio dei probiviri"> Procedimento disciplinare e collegio dei probiviri
Pari opportunità <a href="#elezioni sezionali"> Presentazione liste elezioni giunte esecutive sezionali
Estratto del verbale del Comitato Direttivo Centrale del 05 dicembre 2009
... Prende la parola


Menditto. MI ha messo una pietra tombale sulle consultazione. Ma si
sofferma anche su quello che sta accadendo fuori. Disegno di legge
sul legittimo impedimento preoccupante, le intercettazioni idem,
processo breve. Il Ministro della Giustizia gioca con i numeri.
Disastro degli uffici giudiziari, desertificazione degli uffici di
Procura. Pianta organica del personale amministrativo risicata, con
tagli pesanti. Le carceri scoppiano. Grande lavoro della Gec e
richiesta di dibattiti sui territori. Torna sulla consultazione.
Richiamo alla consultazione da parte di tutti i gruppi ed è
condizione preliminare. MD farà le primarie d'area. Presentazione
di modifica statutaria dell'art. 56 dello Statuto ANM:





name="elezioni sezionali">PROPOSTA DI MODIFICA
STATUTARIA





L'art. 43 comma 4 dello statuto
dell'ANM prevede, per le elezioni delle giunte esecutive sezionali,
che le liste dei candidati siano presentate da un numero di soci
non inferiore ad un decimo di tutti gli iscritti alla sezione.





L'alto numero di firme necessarie,
tale da creare difficoltà alla presentazione di liste, ha indotto
gli uffici elettorali sezionali e le giunte uscenti di alcuni
distretti a stabilire, all'unanimità, un quorum inferiore (con
rinuncia dei candidati al ricorso) con l'obiettivo di consentire
una più ampia partecipazione alle elezioni di liste sottoscritte da
un numero adeguato di colleghi.





D'altra parte la disparità tra
elezione delle giunte sezionali e del comitato direttivo centrale,
per il quale l'art. 25 comma 2 prevede che le liste siano
presentate da almeno cento soci, appare evidente se solo si
considera che in alcuni grandi distretti (Roma, Napoli) occorrono
statutariamente un pari numero di firme.





Il Comitato Direttivo Centrale
ritiene che occorra modificare lo statuto al fine di consentire una
più ampia partecipazione alle elezioni delle giunte sezionali,
costituendo un valore da perseguire quello dell'ampliamento delle
posizioni culturali nelle quali si possono riconoscere i colleghi
all'atto della scelta dei loro rappresentanti.





Il Comitato Direttivo centrale, ai
sensi dell'art. 56 dello statuto dell'Associazione Nazionale
Magistrati propone alla prossima assemblea generale la seguente
modifica statutaria:





all'art. 43 comma 4 sostituire le
parole ad un decimo  con al 5 %.





All'esito della modifica l'art. 43
comma 4 sarà cosi formulato:





Ogni lista di candidati non può
comprendere più di sette nomi. Essa deve essere  presentata da
un numero di soci non inferiore al 5 % di tutti gli iscritti alla
sezione.





****************





Estratto del verbale del Comitato Direttivo Centrale
del 25 giugno 2011





.... Il Comitato Direttivo Centrale
decide all'unanimità che tutte le proposte di cui al punto 1)
dell'ordine del giorno (discussione sulle modifiche dello Statuto
dell'Anm) e gli emendamenti oggi presentati vengano portati
all'assemblea generale.





****************





<a
id="Incompatibilità e decadenza"
name="Incompatibilità e decadenza">1 - INCOMPATIBILITA' E
DECADENZA





PROPOSTA A)





Proposta
condivisa dai componenti della commissione presenti alla riunione
del 15 giugno (Palamara, Natoli, Mura, Caputo, Greco, Rossi, San
Giorgio), in tema di incompatibilità e decadenza mediante
l'aggiunta dell'art. 6 bis:





Art. 6 bis - Incompatibilità





Le cariche di componente Comitato
Direttivo Centrale o di una Giunta Esecutiva Sezionale non possono
essere ricoperte dagli associati che, nei tre anni precedenti alla
data fissata per il rinnovo di tali organi, abbiano svolto:









    1. incarichi ministeriali apicali o
      di diretta collaborazione con Ministri;









    1. il ruolo di membro del Governo o
      del Parlamento;









    1. incarichi elettivi o di governo
      negli enti pubblici territoriali.







 





Fatti salvi gli obblighi derivanti
da specifiche disposizioni di legge, i componenti del Comitato
Direttivo Centrale o delle Giunte Esecutive Sezionali decadono
dalla carica associativa in caso di:









    1. accettazione di una candidatura
      nelle elezioni politiche o amministrative;









    1. accettazione di incarichi
      ministeriali apicali o di diretta collaborazione con un
      Ministro;









    1. accettazione di incarico di membro
      del governo nazionale o degli organi di governo di enti pubblici
      territoriali;









    1. presentazione della candidatura
      alle elezioni per il Consiglio Superiore della Magistratura.







 





EMENDAMENTO DI GRAZIA ( <a
href="/media/105851/allegato%201.pdf">
allegato n° 1 del verbale Cdc 25 giugno 2011)





Nell'assumere le rispettive
cariche il Presidente ed il Segretario Generale si
impegnano, inoltre, a non candidarsi alle
elezioni per il Consiglio superiore della magistratura nel corso
del mandato e nei due anni successivi.





EMENDAMENTI CERRONI   (
Allegati n° 3 e <a
href="/media/105854/allegato%202.pdf">
n° 2 del verbale Cdc 25 giugno 2011)







    1. emendamento alla proposta A),
      con riferimento al comma 1 dell'art. 6 bis (incompatibilità), come
      formulato dalla Commissione riforma dello Statuto: sostituire il
      punto 1) con il seguente: "1. incarichi ministeriali apicali nei
      ministeri o negli uffici di diretta collaborazione".






    1. sub emendamento alla proposta
      A), con riferimento al comma 3 dell'art. 6 bis (incompatibilità),
      come formulato dalla Commissione riforma dello Statuto: sostituire
      alle parole: "… nei due anni successivi" le seguenti parole: "… nei
      tre anni successivi".






 





PROPOSTA B) Proposta Vaccari (a cui
aderisce Reale)





A) Sostituire in tutti gli articoli
dello statuto i termini  socio o soci con i termini,
rispettivamente, di associato e
associati





B) All'art. 5 primo periodo dopo
"cariche sociali" aggiungere: "fatte salve le ipotesi di
incompatibilità di cui all'art. 6 bis secondo periodo"





C) Sempre all'art. 5:










    • eliminare l'ultimo periodo (lo
      stesso viene riformulato all'art. 6 bis, primo e secondo
      periodo);











    • aggiungere in fine il seguente
      comma: "L'espulsione dell'associato è deliberata dal Comitato
      Direttivo Centrale previa diffida scritta dell'addebito
      all'associato e dopo aver dato modo a quest'ultimo di rendere le
      sue giustificazioni, nel termine massimo di quattro mesi dalla
      contestazione".








D) All'art. 6 eliminare gli ultimi tre periodi (gli stessi sono
riformulati all'art. 6 bis)





E) Aggiungere prima dell'art. 7 il seguente articolo:





Art. 6 bis. -
Incompatibilità





L'iscrizione all'Anm è incompatibile con:









    1. l'iscrizione a partiti politici e
      con l'assunzione di incarichi o cariche in partiti o formazioni
      politiche;









    1. l'appartenenza ad associazioni
      riservate o che comportino la sottoposizione degli iscritti a
      vincoli incompatibili con l'ordinamento democratico. E' considerata
      riservata ogni associazione che non consenta la conoscibilità dello
      statuto e delle relative fonti di finanziamento;









    1. il coinvolgimento in centri di
      potere affaristici.









La ricorrenza di una delle suddette ipotesi di incompatibilità
comporta l'espulsione dall'associazione.





Le cariche di membro del Comitato
Direttivo Centrale, della Giunta Esecutiva Centrale, o della Giunta
Esecutiva Sezionale, non possono essere ricoperte dagli associati
che, nei tre anni precedenti alla data fissata per il rinnovo di
tali organi:







    1. abbiano ricoperto cariche ovvero abbiano svolto incarichi per i
      quali è previsto il collocamento fuori ruolo;






    1. abbiano svolto mandato di parlamentare o di consigliere
      regionale.








Gli associati che dovessero versare in una di tali cause di
incompatibilità, decadono immediatamente dalla carica ricoperta in
seno all'Anm.





Fatti salvi gli obblighi derivanti
da specifiche disposizioni di legge, gli associati che ricoprano o
abbiano ricoperto la carica di membro del Comitato Direttivo
Centrale, della Giunta Esecutiva Centrale, o della Giunta Esecutiva
Sezionale, non possono, per tutto il periodo del mandato e per un
ulteriore periodo di cinque anni dalla cessazione della carica
ricoperta in seno all'Anm:







    1. accettare candidature in elezioni
      politiche o amministrative;






    1. accettare incarichi apicali o di
      rappresentanza esterna presso uffici, dipartimenti o articolazioni,
      di ministeri, di organismi internazionali, di organi
      costituzionali, di rilevanza costituzionale, di autorità
      indipendenti;






    1. non possono parimenti assumere le
      cariche di Presidente, di membro del Comitato Direttivo o dei
      Comitati di gestione della Scuola Superiore della
      Magistratura;






    1. candidarsi alle elezioni per la
      composizione del Consiglio Superiore della Magistratura e dei
      Consigli Giudiziari dello stesso distretto di Corte di Appello
      della cui Giunta Sezionale siano stati componenti.






Qualsiasi violazione delle
disposizioni contenute nel presente comma comporta la immediata
decadenza dalla carica ricoperta all'interno dell'associazione e la
sospensione dei diritti sociali fin dal momento della violazione e
per un periodo di cinque anni dalla cessazione della carica o
dell'incarico».





F) All'art. 10, lett. b), è aggiunto, in fine, il seguente
inciso:

« fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6».





G) All'art. 60, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui all'art. 6 bis e si applicano a far tempo
dal primo rinnovo, successivo alla data di approvazione delle
suddette disposizioni, delle cariche in seno all'Anm ivi
contemplate».







name="Procedimento disciplinare e collegio dei probiviri">2 -
MODIFICHE DEGLI ARTT. 11 E 37 DELLO STATUTO

CONDIVISE DALLA TOTALITA' DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE





Art. 11 - Procedimento disciplinare





Il Collegio dei probiviri esercita
l'azione disciplinare, ha poteri istruttori, delibera ed infligge
le sanzioni con la maggioranza dei due terzi e può disporne la
pubblicazione nel giornale e sul sito web dell'Associazione.





Contro il provvedimento
sanzionatorio del Collegio dei probiviri è ammesso il ricorso
dell'interessato al Comitato direttivo centrale entro trenta giorni
dalla comunicazione. Il Comitato direttivo centrale può ordinare la
sospensione dell'esecuzione del provvedimento disciplinare fino
all'esito del ricorso.





Con la maggioranza dei due terzi dei votanti può confermare la
sanzione.





Le deliberazioni sono adottate con voto segreto.





Art. 37 - Collegio dei Probiviri





Il Collegio dei probiviri è
composto da sei componenti, i quali, nella prima seduta successiva
alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente.





Non sono eleggibili i candidati
alle elezioni del Comitato direttivo centrale che procede alla
nomina.







3 - PROPOSTA
DI MODIFICA STATUTARIA DEGLI ARTT. 25 E 29

DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'





Art. 25. - Liste dei candidati





Ogni lista non può comprendere un
numero di candidati superiore a trentasei, pari a quello dei seggi
da attribuire.





Nella composizione di ogni lista
deve - a pena di inammissibilità - essere garantita la
presenza
paritaria di genere, ossia il 50% per
ciascun genere, ed in caso di numero dispari di candidature una
differenza di candidature tra i due generi uguale a
uno.





La lista deve essere presentata da
almeno cento soci. Nessun socio può presentare più di una lista.
Anche le firme dei presentatori devono recare l'autenticazione del
Presidente delle rispettive sezioni di appartenenza.





Non si può ricoprire la carica di
componente del Comitato Direttivo Centrale per più di due
volte consecutive.





Art. 29. - Operazioni dell'ufficio elettorale
centrale





L'ufficio elettorale centrale,
esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti
riportati da ciascuna lista in campo nazionale e di quelli
riportati da ciascun candidato.





Quindi procede alla distribuzione
dei seggi disponibili fra le varie liste concorrenti in proporzione
dei voti da ciascuna riportati, trascurando gli eventuali resti.
Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati
che abbiano riportato il maggior numero di suffragi (voti di lista
più voti di preferenza), con il correttivo per il
quale dopo ogni candidato eletto, a partire dal primo, viene
considerato eletto (come secondo eletto della lista) il candidato
dell'altro genere che abbia conseguito il susseguente maggior
numero di suffragi e così via fino al completamento degli eletti di
ogni lista
). A parità di voti è preferito il candidato più
anziano.





I seggi eventualmente residuati,
dopo la distribuzione proporzionale di cui sopra, sono
attribuiti facendo applicazione del meccanismo
correttivo di cui al secondo periodo del secondo comma,
ai
candidati primi esclusi delle liste che abbiano riportato i resti
maggiori.





EMENDAMENTO DI GRAZIA E CERRONI ( <a
href="/media/105860/allegato%204.pdf">
Allegato n° 4 verbale Cdc 25 giugno 2011)





Articolo 29, comma
2: con il correttivo per il quale vengono
comunque considerati eletti nella misura del 30%, fino al
completamento degli eletti di ogni lista, i candidati di ciascun
genere che abbiano conseguito il maggior numero di
suffragi.


 



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