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La revisione della geografia giudiziaria: luci e ombre

di Pietro Indinnimeo - 12 giugno 2014

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Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 pubblicato sul supplemento ordinario n. 185 della Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.9.2012 il legislatore, in attuazione dell’art. 1 comma 2 della legge 14.9.2011 n. 148 (conversione con modificazioni del decreto legge 13.8.2011 n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) ha eseguito la delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari prevedendo una nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Deve premettersi che la c.d. revisione delle circoscrizioni giudiziarie è una riforma da sempre auspicata dall’Associazione Nazionale Magistrati quale punto di partenza per consentire una migliore distribuzione di risorse umane e materiali sul territorio italiano e di conseguenza una più efficace risposta alla domanda di giustizia dei cittadini.
Tuttavia la concretizzazione dell’indicato auspicio non ha impedito la formazione di punti critici all’interno del decreto legislativo sia dal punto di vista ermeneutico in senso stretto sia con riguardo alle questioni esecutive relative alla concreta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.
L’adempimento alla delega ha comportato la soppressione di ben 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali, la creazione del nuovo Tribunale di Napoli Nord, la modifica territoriale dei circondari di alcuni Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica e, conseguentemente, ha determinato analoga modifica per gli Uffici di Sorveglianza, per i distretti di Corte d’Appello, per le Corti d’Assise di primo e secondo grado interessate dalla riforma mediante, quindi, la riduzione del numero degli uffici ordinari presenti sul territorio, la rideterminazione delle piante organiche degli uffici, la redistribuzione del personale di magistratura e amministrativo.
Si è intervenuti, altresì, sulla destinazione dei dirigenti degli uffici soppressi e in tema di edilizia giudiziaria, interventi, questi ultimi, resi necessari proprio dalle disposizioni relative agli uffici giudiziari dianzi descritte.
Con riguardo agli uffici del giudice di pace deve aggiungersi che, come è noto, la riforma in esame consentiva a quegli enti locali che si fossero impegnati ad accollarsi le spese di mantenimento del presidio giudiziario operante nel proprio territorio a “recuperare”, previa istanza, il relativo ufficio per il quale era stata prevista la soppressione. Al Ministero della Giustizia sono pervenute 297 istanze e ne sono state accolte 285. In data 12.3.2014 il Guardasigilli ha firmato il relativo decreto di mantenimento.
L’analisi della novella legislativa in esame non può arrestarsi alla sola voluntas legis emergente dal contenuto delle singole disposizioni di legge apparendo opportuno una sua disamina teleologica che tenga, quindi, conto, al di là dei propositi legislativi, dell’impatto che detto intervento ha avuto sugli uffici giudiziari.
Proprio a seguito di interlocuzione richiesta dall’Associazione Nazionale Magistrati, detti uffici hanno, fin da subito, fatto emergere, come detto, degli aspetti di criticità nell’esecuzione del decreto legislativo che sono apparsi vieppiù fondati se analizzati nel loro complesso siccome molti di essi rappresentano, come si vedrà, degli evidenti tratti comuni.

LA SOPPRESSIONE E L’ACCORPAMENTO DELLE SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE
Ed invero l’art. 1 del d.lgs. n. 155/2012 in estrema sintesi prevede, in primo luogo, la soppressione e l’accorpamento di tutte le 220 sezioni distaccate di Tribunale. Sul punto il legislatore, nonostante alcuni rilievi provenienti dagli uffici giudiziari e dai comuni nei quali erano allocate le sezioni distaccate, non ha effettuato, con l’indicato decreto, alcuna differenziazione ritenendo di guadagnare efficienza mediante l’eliminazione di uffici giudiziari che, in numerosi territori, non erano riusciti a garantire adeguata risposta alla massiccia domanda di giustizia.
Dette sezioni, nella maggior parte dei casi, sono state accorpate alla sede centrale, laddove, nei casi residui, si è proceduto a una ridefinizione del territorio dei singoli circondari o mediante la scorporazione dal Tribunale originario con accorpamento ad altro ufficio giudiziario (ad esempio la sezione distaccata di Mercato San Severino che era ufficio giudiziario del Tribunale di Salerno che è stata scorporata da detto ultimo Tribunale con accorpamento globale al Tribunale di Nocera Inferiore) oppure si è proceduto alla distinzione comune per comune del territorio con diversa distribuzione tra i differenti uffici giudiziari. Sul punto, in data 17.3.2014, l’ANM ha nuovamente sottolineato il pericolo collegato al ripristino anche solo di alcune sezioni distaccate in quanto in grado di determinare un «effetto domino a valanga». Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati ha anche evidenziato, in sostanza, che il recupero anche di poche sezioni distaccate rischierebbe di creare un precedente pericoloso posto che uno dei cardini della riforma è stata proprio la generalizzata abolizione delle sezioni distaccate, uffici acefali, dipendenti dai Tribunali. L’esperienza passata ha evidenziato diversi problemi organizzativi proprio per questa dipendenza.

LA SOPPRESSIONE E L’ACCORPAMENTO DEI TRIBUNALI E DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA
Si è disposta, poi, con la medesima ratio, la soppressione e l’accorpamento di 31 Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica. È stato, quindi, istituito il nuovo Tribunale di Napoli Nord (ex Giugliano) e la corrispondente Procura della Repubblica la cui creazione, non prevista nell’originario schema di decreto, è stata, con successo, sollecitata proprio dall’Associazione Nazionale Magistrati.
Non può passare inosservato il dato che in alcuni casi il legislatore ha determinato - pur nel rispetto della c.d. “regola del tre” ovvero l’impossibilità di andare al di sotto di tre circondari di Tribunale per singolo distretto di Corte d’Appello - il trasferimento di circondari di Tribunale da un distretto di Corte d’Appello ad altro distretto di Corte d’Appello limitrofo e finanche fuori Regione senza rispettare quindi la suddivisione amministrativa dei territori per circondari.
È il caso del Tribunale di Sala Consilina che originariamente inserito nel distretto di Salerno è stato scorporato da detto distretto e accorpato al Tribunale di Lagonegro nel distretto di Potenza (e quindi in diversa Regione) o ancora il territorio del Tribunale di Pordenone che incorporata la sezione distaccata di Portogruaro ha una circoscrizione a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.
L’art. 3, poi, ha compiuto la medesima operazione per gli Uffici di Sorveglianza e l’art. 4, nel ribadire la vigenza delle precedenti regole per la costituzione delle Corti d’Assise, ha previsto, anche per esse, le medesime misure.
Ciascun Tribunale e ciascuna Procura della Repubblica soppresse sono state interamente accorpate ad altro analogo ufficio giudiziario. Dalla lettura della nuova Tabella A) (che riporta le circoscrizioni giudiziarie) si distinguono, quindi, diverse modalità esecutive utilizzate dal legislatore per i suoi interventi sul territorio quali, come detto, la soppressione delle sezioni distaccate che vengono accorpate alla sede centrale, senza modifica del territorio o delle competenze dell’ufficio giudiziario, l’accorpamento, nella sua globalità (sede centrale + sezioni distaccate), di un ufficio giudiziario a un altro ufficio giudiziario, l’estensione o riduzione dei circondari degli uffici coinvolti per l’inglobamento operato dal primo e lo scorporo da parte del secondo di un’unità territoriale omogenea e, da ultimo, l’estensione o riduzione dei circondari con ridefinizione autonoma della geografia degli uffici limitrofi.
Discorso autonomo, invece, deve porsi con riferimento al Tribunale di Napoli Nord nato sulle ceneri del mai attivato Tribunale di Giugliano. Il territorio del Tribunale di Napoli Nord, infatti – oltre al territorio del Tribunale di Giugliano – assorbe in sé anche il territorio già facente parte della sezione distaccata di Aversa (già del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) di tal che rientra, sotto il profilo delle modalità esecutive di riordino delle circoscrizioni giudiziarie adottato dal legislatore, nella estensione o riduzione dei circondari degli uffici coinvolti per l’inglobamento operato dal primo e lo scorporo da parte del secondo di un’unità territoriale omogenea.
Quanto agli Uffici dei Tribunali di Sorveglianza e dei Tribunali per i Minorenni e delle relative Procure la revisione delle circoscrizioni ha inciso sull’ampiezza del territorio sottoposto all’attività giurisdizionale.

GLI EFFETTI SUI MAGISTRATI
L’art. 5 del d.lgs. n. 155 del 2012, poi, prevede che «i magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell’organico dei tribunali e delle procure della Repubblica a cui sono trasferite le funzioni anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze». Con riguardo ai magistrati che esercitano le funzioni presso le sezioni distaccate il legislatore ha previsto che essi si intendano assegnati alla sede principale del Tribunale; detta disposizione, ovviamente, non ha creato difficoltà di natura interpretativa ed esecutiva laddove, come visto, la sezione distaccata è stata accorpata al Tribunale originario (sezione distaccata di Montecorvino Rovella accorpata al Tribunale di Salerno) o anche nel caso in cui la sezione è stata accorpata previa scorporazione ad altro Tribunale nell’ambito, però, del medesimo distretto (il già citato caso della sezione distaccata di Mercato San Severino scorporata dal Tribunale di Salerno e accorpata al Tribunale di Nocera Inferiore).
I problemi si sono posti con riguardo ai casi della soppressione della sezione distaccata con il relativo territorio incorporato in un circondario di un Tribunale diverso rispetto a quello originario che a sua volta non sia stato soppresso. Sul punto è stato ritenuto che, posta la natura esclusivamente tabellare della destinazione alla sezione distaccata priva di rilevanza esterna, a seguito di detta soppressione il magistrato consolidi semplicemente la sua posizione nell’ambito della sede principale dell’ufficio a cui apparteneva, originariamente, la sezione distaccata e, dunque, resti assegnato, ad ogni effetto, al Tribunale di originaria appartenenza seguendo, però, il destino di quest’ultimo in caso di soppressione.
Il secondo comma dell’art. 5 fornisce, poi, una regola di chiusura del sistema affermando che tali assegnazioni non costituiscono «assegnazioni ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede», lasciando salva solo la disciplina relativa alla fissazione della residenza e della sede di servizio. Il terzo comma, invece, si occupa dei magistrati che siano stati trasferiti d’ufficio alle sedi disagiate ex lege n. 133/1998 e succ. mod., riconoscendo a essi il diritto a essere ridestinati alla sede di provenienza con le precedenti funzioni, in deroga al termine previsto dalla legge. L’utilizzo dell’espressione «trasferiti» e il riferimento alla sede di provenienza escludono che siano ricompresi i magistrati destinati a dette sedi in prima assegnazione.
Il quinto comma prevede per i magistrati onorari assegnati agli uffici giudiziari soppressi (o che svolgano le loro funzioni presso una sezione distaccata) una disciplina analoga a quella prevista per i magistrati ordinari in quanto è previsto che essi «entrano di diritto a far parte dell’organico» dell’ufficio accorpante. Con riguardo alla posizione di coloro che sono addetti alle sezioni distaccate, poi, la disposizione richiama esplicitamente il secondo periodo del secondo comma.
Con riguardo ai magistrati titolari di funzioni dirigenziali il decreto legislativo in esame ha previsto che, entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i magistrati titolari dei posti di presidente di Tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l’assegnazione a posti vacanti pubblicati e nel medesimo termine i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto, di essere destinati all’esercizio di una delle funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze di consigliere di Corte d’Appello nel distretto da essi scelto, di giudice di Tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta oppure ricoprire le funzioni svolte prima del conferimento dell’incarico nell’ufficio in cui si prestava precedentemente servizio.
I magistrati già titolari dei posti dianzi indicati che, successivamente alla data di efficacia del decreto legislativo in esame (articolo 11, comma 2), nel termine descritto non hanno avanzato dette richieste e i magistrati che non hanno ottenuto l’assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione sono collocati d’ufficio a esercitare le funzioni di giudice di Tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. Le nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda. Invece i magistrati titolari dei posti di presidente di Tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 6 del decreto legislativo in esame esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di Tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del Tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.
Il Consiglio ha chiarito, con delibera del 22 maggio 2013, che ai posti semidirettivi di nuova istituzione nei Tribunali accorpanti non possono essere destinati d’ufficio, senza concorso, i magistrati titolari di funzioni dirigenziali negli uffici soppressi e che la deroga al disposto di cui all’art. 194 Ord. giud. – prevista a favore dei suddetti magistrati dal primo comma dell’art. 6, d.lgs. 155/2012 – non opera più dopo il decorso del termine di legge di 180 giorni decorrenti dal 13 settembre 2012, e neppure nel caso in cui nei Tribunali accorpanti siano istituiti nuovi posti semidirettivi in passato non previsti.
Con riguardo all’edilizia giudiziaria l’art. 8 del decreto legislativo ha previsto, laddove sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, che il Ministro della Giustizia possa disporre l’utilizzo a servizio del Tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, degli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.
Detta situazione si è concretizzata in alcune sezioni distaccate accorpate al Tribunale nel cui circondario esse insistevano che, sia con riguardo all’estensione del territorio, sia con riferimento alla popolazione, sia con riguardo al contenzioso civile e penale pendente (con relative ricadute non soltanto sull’organizzazione del lavoro dei magistrati, ma anche del personale amministrativo) avrebbero, con ogni probabilità, meritato di essere trasformate, a condizioni esatte, in Tribunale autonomo avendone, in buona sostanza, le medesime caratteristiche. Per tali peculiari situazioni i dirigenti degli uffici hanno evitato una complessa e laboriosa operazione di trasferimento degli affari giudiziari e del personale amministrativo prevedendo in pratica la dislocazione in loco di unità operative aventi quale obiettivo gestionale quello di celebrare le udienze civili e penali e compiere i relativi adempimenti andando, nel periodo assegnato dal legislatore, a ridimensionare il volume dei processi in modo da consentire la contemporanea trattazione dei nuovi affari penali nella sede centrale e la trattazione e definizione di quelli già pendenti presso i locali delle sezioni distaccate. In tali casi, come prescritto dal decreto legislativo in esame, il provvedimento è adottato sentiti il presidente del Tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell’ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate. Per il personale che presta servizio presso detti immobili si considera sede di servizio il comune nel quale l’immobile stesso è ubicato con spese di gestione e manutenzione a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA
Particolare rilievo ha assunto la disciplina transitoria di cui all’art. 9 del decreto in esame. Il legislatore ha previsto che le udienze fissate dinanzi a uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. In pratica le udienze fissate dinanzi a una sezione distaccata sopprimenda nel periodo tra l’entrata in vigore del decreto e i dodici mesi successivi (e quindi fino al 12.9.2013) andavano ancora trattate presso detta sezione distaccata. Invece le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio accorpante. Fino alla data del 13.9.2013 il processo è stato considerato pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione. Compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come sostituita dall’articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l’apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.
L’obiettivo del legislatore, sul punto, era chiaramente diretto a evitare defatiganti rinnovazioni del dibattimento (con i conseguenti rischi collegati all’usura della prova e alla prescrizione del reato) comportando la riforma unicamente un mutamento materiale di luogo di trattazione dell’affare penale comunque istruito dal medesimo giudice e da lui definito a seguito di chiusura del dibattimento. Detta disposizione è stata replicata anche per il processo civile per non disperdere il patrimonio di conoscenza acquisito dal magistrato durante l’istruzione dell’affare.
È stato, poi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio il d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 recante «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 , e 7 settembre 2012, n. 156 , tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari».
Deve rammentarsi sul punto che era stata pure avanzata istanza di referendum abrogativo delle disposizioni testé descritte da alcuni consigli regionali ma, com’è noto, esso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza del 15 gennaio 2014 sul rilievo che la loro eventuale abrogazione avrebbe privato totalmente l’ordinamento dell’assetto organizzativo indispensabile all’esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, essendo inoltre il quesito referendario carente della necessaria omogeneità.

LE NORME CORRETTIVE DEL GENNAIO 2014
Il testo approvato tiene conto delle norme correttive approvate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 gennaio 2014. Esso si è reso necessario in relazione ad alcune complessità ermeneutiche riguardo l’articolato approvato che, al fine di evitare ulteriori discrasie nel percorso della riforma, è parso opportuno al legislatore superare con espressa previsione normativa. In estrema sintesi, il provvedimento correttivo ha provveduto ad adeguare la disciplina in esame al decisum della Corte Costituzionale con il quale il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità della soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Urbino. Inoltre, con riferimento al Tribunale di Napoli Nord, ha individuato nel comune di Aversa la sua sede giudiziaria vieppiù stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari. Ha provveduto, altresì, alle modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del Tribunale di Urbino e all’istituzione di quello di Napoli Nord. Ha previsto disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle Corti d’Assise, sulla competenza del Tribunale per i giudizi pendenti e sull’edilizia giudiziaria e modalità per il trasferimento dei magistrati onorari. Da ultimo ha disposto il ripristino delle sezioni distaccate di Tribunale nelle isole. L’impianto complessivo del decreto è stato confermato.

LA DISCIPLINA DELLA COMPETENZA
Un cenno merita l’integrazione operata dal legislatore con riferimento all’art. 9 del decreto in esame con riguardo alla disciplina della competenza; sul punto l’art. 8 del decreto correttivo ha stabilito che la soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data del 13.9.2013 che quindi restano di competenza del Tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. Particolarmente rilevante è l’ulteriore specificazione legislativa che impone l’applicazione di detta disciplina anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei circondari dei Tribunali diversi da quelli di cui all’articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all’articolo 11, comma 2, è stata formulata la proposta al Tribunale. La nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale degli Uffici di Sorveglianza non determina effetti sulla competenza per i procedimenti pendenti innanzi ai medesimi uffici alla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2 ovvero, si ripete, 13.9.2013. I procedimenti indicati si considerano pendenti dal momento della ricezione dell’istanza, della richiesta, della proposta o del reclamo ovvero dal momento in cui hanno avuto inizio d’ufficio. L’istituzione del Tribunale di Napoli Nord, allo stesso modo, non determina effetti sulla competenza dei Tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere; medesimo ragionamento anche per i relativi Uffici di Sorveglianza.
La soluzione adottata dal legislatore è diretta a evitare modificazioni della competenza direttamente collegata alla riforma con conseguente aggravio procedurale e organizzativo del suo varo e della sua stabilizzazione.
In buona sostanza, ad esempio, i procedimenti penali della sezione di Mercato San Severino, distaccata dal Tribunale di Salerno e ora accorpata al Tribunale di Nocera Inferiore, pendenti alla data del 13.9.2013, ovvero con avvenuta acquisizione della notizia di reato operata dal pm presso il Tribunale di Salerno oppure pervenuta alla Procura presso detto Tribunale alla data indicata, non subiranno alcuno “spostamento” presso il Tribunale di Nocera Inferiore quanto al prosieguo e alla trattazione ma resteranno nella competenza del pm presso il Tribunale di Salerno e di conseguenza saranno definiti dal Tribunale di Salerno.
Detta scelta certamente ha consentito di evitare che Tribunali, proprio come quello di Nocera Inferiore che, a organico di fatto invariato, ha visto aumentare le porzioni di territorio di sua competenza – con relativo aumento di popolazione – siano ulteriormente gravati dall’inevitabile, massiccia transumanza di affari giudiziari dal Tribunale a cui originariamente la sezione accorpata era distaccata. Medesima è la ratio che sostiene la disciplina prevista per le misure di prevenzione e gli affari pendenti dinanzi alla Magistratura di Sorveglianza.
Ciò posto appare opportuno sottolineare, come già accennato nella genesi di questa necessariamente sintetica disamina, che l’esecuzione del disposto normativo descritto negli uffici giudiziari ha comportato un coacervo di problematiche che i singoli distretti si sono premurati di segnalare, a seguito di richiesta formulata dal Comitato Direttivo Centrale, all’Associazione Nazionale Magistrati.

LE CRITICITÀ SEGNALATE DALL’ANM E LE PROPOSTE
Dalla lettura dei deliberati delle sezioni e delle sottosezioni dell’ANM nonché del parere che l’ANM diede al disegno di legge sulla revisione della geografia giudiziaria emerge la concretizzazione di disagi già preconizzati dall’Associazione e direttamente collegati allo stato di profondo degrado nel quale l’intero comparto è costretto a operare.
In primo luogo, con riguardo all’organico del personale amministrativo, si è registrata la presenza di gravi carenze con conseguenti ulteriori difficoltà degli uffici giudiziari accorpanti a far fronte all’inevitabile incremento degli affari giudiziari provenienti dalle sezioni distaccate (a titolo esemplificativo basterà evidenziare la situazione del distretto giudiziario di Venezia, con particolare riferimento alle enormi difficoltà emerse nel circondario di Vicenza, dove a seguito dell’accorpamento del Tribunale di Bassano del Grappa, il personale amministrativo è risultato dimezzato, avendo in molti optato, a seguito di interpello, per altra destinazione).
In secondo luogo, è emerso il tratto comune collegato allo stato dell’edilizia giudiziaria spesso già completamente insufficiente a gestire affari e personale prima dell’entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria e logicamente per molti uffici posta in ulteriore sofferenza dall’ulteriore carico rappresentato dai relativi accorpamenti. Su tale profilo basterà citare la situazione degli uffici catanesi, già complessa per l’esistenza di ben tredici plessi, che si è aggravata per effetto della riforma che ha comportato un aumento delle udienze e il necessario spostamento di molte di esse a orari pomeridiani, disfunzioni collegate alle risalenti gravi carenze strutturali del Palazzo di Giustizia, alla mancanza e scarsa funzionalità dei sistemi di fonoregistrazione, alla carenza di personale e al complessivo deficit di organico dei magistrati.
La deficienza di organico dei magistrati ha comportato anche problemi relativi alle incompatibilità nella trattazione dei processi, la necessità di rinnovazione di atti nel dibattimento con riguardo a giudici trasferiti e l’inevitabile ingolfamento dei ruoli e rallentamento della macchina giudiziaria con concreti rischi di aumento dell’estinzione dei reati e dilatamento dei tempi nella definizione dei giudizi civili.
Posti gli indicati allarmi, come del resto più volte sottolineato dall’Associazione, con riguardo alla situazione nella quale versano gli organici dei magistrati e del personale amministrativo appare ineludibile rimediare alle loro carenze e incongruenze anche considerati gli effetti prodotti sul personale amministrativo dagli interpelli, che hanno in genere determinato un travaso di risorse da alcuni degli uffici accorpati a sedi diverse da quella accorpante. Quanto agli organici dei magistrati è stato suggerito, in numerose occasioni, di prendere in considerazione, in concreto, le peculiarità dei diversi uffici confrontandosi con le singole realtà territoriali senza più ricorrere a freddi metodi matematici nella loro determinazione che potrebbero – come già del resto accaduto – fornire dati del tutto insufficienti rispetto alle necessità reali di detti uffici.
Una soluzione possibile, con riguardo al personale amministrativo, è stata individuata nelle nuove assunzioni o, nell’immediato, nell’impiego della mobilità, dalle amministrazioni centrali o dagli enti locali, tenuto conto delle criticità sul punto segnalate dal Ministero. Necessitano ulteriori iniziative dirette a sensibilizzare gli organi istituzionali sulla gravità della situazione e sulla necessità di intervenire con ogni strumento, anche alla luce dello stretto collegamento funzionale fra comparto giustizia e comparto sicurezza, quest’ultimo, come è noto, escluso dal blocco del turnover.
Agli interventi sugli organici è stata segnalata la necessità di aggiungere adeguamenti delle strutture dei palazzi di giustizia, in modo da renderli perfettamente idonei alle mutate esigenze con ulteriore valutazione dell’adeguatezza anche degli organici di uffici nevralgici quali le Corti d’Appello, i Tribunali di Sorveglianza, attualmente in grave sofferenza anche per effetto del recente decreto-carceri, e dei Tribunali per i Minorenni e relative Procure.
Ciò che è certo è che la Magistratura, con immutata abnegazione, già sta facendo fronte alle segnalate difficoltà come sempre con “clausola di invarianza” e unicamente con spirito di servizio impedendo di fatto il blocco del c.d. servizio giustizia.
Del resto nonostante dette criticità è emerso, in modo unanime, il parere favorevole per detta riforma, ripetutamente espresso sia nelle sedi istituzionali sia in occasione di comunicati stampa e di interviste rilasciate ai media sottolineando l’impegno efficacemente profuso dagli uffici interessati, che hanno dato tempestiva esecuzione ai provvedimenti adottati consentendone l’entrata in vigore anche dal punto di vista esecutivo.

Autore
Pietro Indinnimeo
Giudice del Tribunale di Salerno

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è una riforma da sempre auspicata dall’ANM quale punto di partenza per consentire una migliore distribuzione di risorse sul territorio e così una più efficace risposta alla domanda di giustizia dei cittadini. Pietro Indinnimeo