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Il Tribunale delle Imprese

di Paolo Criscuoli - 12 giugno 2014

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Nell’ottobre del 2013 il presidente della Banca Centrale Europea, nel corso di una lezione di economia politica internazionale tenuta presso la Harvard Kennedy School, ha dichiarato che «l’Europa è attualmente impegnata in un profondo processo di riforma. Molte di queste riforme stanno avvenendo all’interno degli Stati membri dell’Unione europea per rendere le finanze pubbliche più sostenibili; per rendere le loro economie più competitive; e per rafforzare i bilanci delle loro banche nazionali».1
Riforme, dunque, che hanno anche quale obiettivo quello di rendere l’economia maggiormente competitiva2, e cioè di «creare un ambiente in cui le condizioni istituzionali e macroeconomiche permettono alle imprese produttive di prosperare»3. Tra le citate condizioni istituzionali che concorrono ad aumentare la competitività di un sistema economico vi è, sicuramente, l’efficienza del sistema giudiziario.
Per misurare detto indice sono solitamente valutati la durata media dei procedimenti e, con particolare riferimento al settore commerciale, i tempi di accertamento e di realizzazione dei crediti delle imprese, nonché la capacità del sistema di garantire un apprezzabile grado di certezza del diritto e una tendenziale uniformità delle decisioni.
In tal senso un recentissimo studio di autori del Fondo Monetario Internazionale4 ha individuato, tra le cause dell’inefficienza del sistema giudiziario italiano, tanto l’incertezza dell’esito dei procedimenti, quanto l’eccessivo numero di autorità di primo grado5; elementi questi che influenzano, poi, sia la durata dei giudizi, che l’uniformità degli indirizzi interpretativi.
In tale contesto, tra le riforme finalizzate a migliorare le condizioni istituzionali per “fare impresa” vi sono, quantomeno secondo l’intendimento del legislatore, sia quella che nel 2012 ha previsto il c.d. “Tribunale delle Imprese6, sia quella che, ancor più recentemente, ha previsto il c.d. “Tribunale delle società con sede all’estero7.
Del resto, a conferma di quanto sopra circa la finalità dei predetti interventi di riforma, nella relazione introduttiva al d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 si leggeva: «la giustizia civile, imbrigliata dalla lentezza dei processi, ostacola il corretto funzionamento dei mercati»; l’obiettivo, dunque, era «ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato».
Se queste erano le finalità dell’intervento – rimuovere uno degli ostacoli al corretto funzionamento dei mercati – occorre verificare, in concreto, previa analisi degli strumenti individuati dal legislatore per perseguire i predetti obiettivi, l’impatto sull’ordinamento di dette novelle, tenendo, al contempo, conto delle risorse concretamente destinate a tal fine8.


IL C.D. TRIBUNALE DELLE IMPRESE9


Il d.l. 24 gennaio 2012 n.1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, con la l. n.27 del 24 marzo del 201210, come noto, ha previsto l’istituzione11, modificando il testo del decreto legislativo n. 168 che nel 2003 aveva introdotto le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale12, delle “Sezioni specializzate in materia di imprese” presso determinati Tribunali e Corti di Appello, individuando per dette sezioni una specifica competenza tanto per territorio, quanto per materia in deroga ai criteri ordinari previsti dal codice di rito.
Forse ozioso immorare, ancora oggi, sulle opportune critiche mosse dalla dottrina in ordine all’utilizzo da parte del legislatore del termine “Tribunale delle Imprese” laddove, come sopra accennato, la novella ha più semplicemente e diversamente istituito delle sezioni specializzate e in taluni casi ha, di fatto, solo modificato quelle già esistenti in alcune sedi giudiziarie italiane13.
Del resto il legislatore, verosimilmente intento a tenere conto degli effetti di tali interventi sugli investitori stranieri, ha, purtroppo, manifestato, quanto all’utilizzo di termini non proprio puntuali, una certa, ci si passi il termine, recidività rubricando l’art.10 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 14514 “Tribunale delle società con sede all’estero14, laddove ha, anche in tal caso, più limitatamente apportato ulteriori modifiche alle norme relative alle attribuzioni delle già citate sezioni specializzate in materia di imprese. Fatta, dunque, per quanto possibile, chiarezza terminologica, si analizzano, ora, gli aspetti salienti della novella del 2012, prima, e, in termini rapidissimi in ragione dei termini connessi alla pubblicazione del presente contributo, di quella del 2014, poi, individuando le regole in tema di competenza per materia e per territorio15.
Le materie di competenza delle predette sezioni sono elencate nel citato articolo 3 del decreto n. 168/2003 ove, oggi, si legge:
«Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d’autore;
c) controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 3), all’articolo 2497-septies e all’articolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria16 dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».
Le controversie che saranno trattate dalle predette sezioni specializzate possono, in estrema sintesi, ricondursi a tre grandi aree: le controversie in tema di diritto industriale e diritto di autore [I comma, lett. a) e b)], quelle inerenti il diritto antitrust [I comma, lett. c) e d)] e quelle in materia societaria (II comma).
A dette aree si aggiunge poi, seppur per un assai limitato ambito, una competenza, ove possibile, ancor più disomogenea, in tema di contratti pubblici.
Trattasi, in dettaglio, con riferimento a quest’ultima tipologia di controversie, di quelle relative ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria16 dei quali sia parte una delle società di cui al citato comma 2 (e sulle quali si tornerà di seguito) ovvero dei quali sia parte un consorzio o un raggruppamento temporaneo, partecipati da una delle predette società, ferme le norme in tema di riparto di giurisdizione.
Quanto al primo ambito di materie – controversie in tema di proprietà industriale e diritto di autore – facile notare come, rispetto alle previsioni relative alle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale, non vi sono state modifiche.
È stato, però, opportunamente rilevato17 che il richiamo espresso dell’art. 134 del codice della proprietà industriale non può che condurre l’interprete, al fine di avere piena contezza dell’oggetto e del novero delle predette “materie”18, a un rinvio alla definizione dei «diritti di proprietà industriale» contenuta nell’art. 1 del predetto codice.
Critiche, sostanzialmente unanimi, ha mosso la dottrina, sotto tale profilo, in relazione al mancato inserimento, tra le controversie devolute alle sezioni specializzate, di quelle in tema di concorrenza sleale c.d. pura, e cioè quelle neanche indirettamente interferenti con diritti di proprietà industriale19.
In ordine al secondo settore di materie, le controversie in materia antitrust, la novella ha profondamente e opportunamente inciso rispetto al precedente assetto normativo.
È stata, infatti, abrogata la competenza, in unico grado di merito, della Corte d’Appello competente per territorio per le cause definite come «controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287», e cioè quelle inerenti le «azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione di cui ai titoli dal I al IV» della predetta legge.
L’attuale assetto normativo prevede, quindi, la competenza, in primo grado, delle citate sezioni specializzate tanto per dette controversie, quanto «per quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea».
Detto ultimo intervento è assai apprezzabile poiché, recependo le osservazioni tanto della dottrina quanto della stessa Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato20, concentra dinanzi alla medesima autorità cause che, spesso connesse, erano, sino all’introduzione della novella, di competenza del Tribunale, quanto alla violazione delle previsioni degli artt. 101 e 102 del TFUE, e della Corte d’Appello quanto alla l.287/1990.
In ordine alla terza area di controversie, inerenti le “cause” e i “procedimenti”21 in tema di rapporti societari, va, in primo luogo, precisato che detti giudizi, quanto ai soggetti, devono concernere società di capitali, incluse le cooperative e le società europee, ovvero società di persone soggette a direzione e coordinamento da parte di una società22 di capitali ovvero esercitanti direzione e coordinamento nei confronti di una società di capitali.
Quanto all’oggetto devono riguardare, in primo luogo, i rapporti endosocietari, definibili quali i rapporti che traggono origine dal contratto di società, le partecipazioni sociali, i patti parasociali, le azioni di responsabilità, anche promosse dai creditori delle controllate, e i giudizi relativi ai rapporti di direzione e coordinamento.
Attenta dottrina, con riferimento alle controversie inerenti i rapporti societari, vi ha incluso, alla luce di una piena interpretazione del dato normativo, anche: i procedimenti relativi al recesso o all’esclusione dei soci; i procedimenti di cui all’art. 2409 c.c.; le opposizioni dei creditori alle trasformazioni eterogenee delle società di capitali loro debitrici ovvero alle trasformazioni eterogenee in società di capitali dei consorzi, delle società consortili, delle comunioni d’azienda, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni loro debitrici, di cui all’art. 2500 novies, comma 2, c.c.; ogni impugnativa da parte dei soci, degli amministratori o dei sindaci delle deliberazioni o decisioni degli organi sociali che non importino modificazioni dell’atto costitutivo; le azioni di responsabilità promosse, ai sensi dell’art. 2497, comma 1, c.c., dai soci di società sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altri enti nei confronti di questi ultimi; le impugnative delle decisioni degli arbitratori cui sia affidata la risoluzione di contrasti sulla gestione delle società a norma dell’art. 37, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; le controversie tra il socio di una cooperativa e quest’ultima «relative alla prestazione mutualistica»23.
Con riferimento al novero delle controversie devolute alla predetta Sezione, non può non concordarsi con quella dottrina che ha colto l’assoluta singolarità dell’inclusione delle controversie in tema di contratti pubblici e l’evidente differenza di specializzazione connessa alle tre aree sopra indicate; a ciò si aggiunga, come notato, la poco comprensibile mancata devoluzione di controversie assai omogenee a quelle previste, quali quella in tema di abuso di dipendenza economica, di pubblicità ingannevole e comparativa ex d.lgs. 2.8.2007 n.145 ovvero in tema di pratiche commerciali scorrette di cui al d.lgs. 6.9.2005 n. 20624.
Da ultimo merita attenzione la previsione contenuta nel terzo comma del citato articolo 3 in ordine alla connessione25.
Va, in primo luogo, rilevato che detto comma non era presente nel d.l. n.1/2012 risultando, invece, dal testo finale di conversione in legge.
Il legislatore, del tutto verosimilmente, ha, sul punto, cercato di tenere conto, tanto delle indicazioni della dottrina, che auspicava il superamento dell’incertezza sui rapporti tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie dello stesso ufficio giudiziario26, quanto del Consiglio Superiore della Magistratura che, con la delibera del 22 febbraio del 201227, sul punto aveva osservato: «sarebbe opportuno esplicitamente prevedere che, in caso di proposizione di domande diverse nello stesso giudizio, di cui una soltanto di competenza del tribunale delle imprese, prevalga sempre la competenza della sezione specializzata».
Con riferimento a tale ultimo profilo va, però, rilevato che tale previsione, in assenza di indicazioni in ordine ai profili di connessione rilevanti, se, da un lato, appare espressione del favor per l’attrazione delle controversie dinanzi al Giudice specializzato, consentendo un simultaneus processus28 altrimenti precluso, rischia, però, dall’altro, di inficiare il dichiarato intento specializzante sotteso al provvedimento, estendendo eccessivamente il novero delle controversie attratte verso le sezioni specializzate29.
Non incide, invece, direttamente, la predetta norma sulla prima delle questioni sopra poste in merito alle natura dei rapporti tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo ufficio ovvero se trattasi di questioni di competenza o di mera ripartizione interna degli affari.
Al riguardo, va ricordato che la Suprema Corte, sul punto, ha, ormai in più occasioni, statuito, seppur con riferimento alla precedente normativa relativa alle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale, che «la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate (come quella in materia di proprietà intellettuale) e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio. Ne consegue che, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata presso lo stesso ufficio, ovvero abbia dichiarato la propria competenza negando quella della predetta sezione specializzata, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso la suddetta pronuncia, trattandosi di questione concernente la ripartizione degli affari all’interno dello stesso ufficio»30.
Critica tale orientamento, siccome l’assenza di elementi di chiarificazione nella novella in esame, parte della dottrina31 che, anche al fine di garantire il rispetto della ratio legis, rileva come, richiamando anche la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di rapporti tra il Tribunale e la Sezione Agraria aventi la medesima sede, sia ben possibile configurare una questione di competenza32 in ragione del tasso di specializzazione, dell’autonomia funzionale degli uffici e della peculiare estensione della competenza per territorio.
Argomenti, questi, del resto pure rafforzati dall’espressa previsione, recentemente introdotta nel corpo del comma 1 bis dell’articolo 4, sulla competenza per territorio, della “inderogabilità” della competenza, seppur con riferimento ai soli Tribunali delle società con sede all’estero.


COMPETENZA PER TERRITORIO


A mente dei commi 1 e 1 bis dell’art. 1 del d.lgs. 168/2003 le sezioni specializzate in materia di impresa «sono istituite presso i tribunali e le corti d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,Torino, Trieste e Venezia…»; «sono altresì istituite...presso i tribunali e le corti d’appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1».
È, inoltre, istituita la predetta Sezione presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Brescia, mentre per il territorio della Valle d’Aosta è competente la Sezione istituita presso il Tribunale ovvero la Corte d’Appello di Torino.
Da ultimo, col d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, è stata istituita la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e della Corte d’Appello (sezione distaccata) di Bolzano.
Il legislatore, dunque, ha creato una nuova competenza sostanzialmente coincidente, per la maggior parte delle controversie, con i confini regionali, ad eccezione della Lombardia, della Sicilia e del Trentino Alto Adige e con esclusione, come detto, della Valle d’Aosta33. Da ciò consegue che le controversie di cui all’articolo 3, le quali, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio di una regione, saranno assegnate alla Sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione.
Alle sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di Corte d’Appello.
Tale scelta legislativa, pure auspicata dal Consiglio Superiore della Magistratura, che nel citato parere del febbraio del 2012 aveva rilevato che l’originaria individuazione delle sezioni specializzate per le imprese solo negli uffici ove erano già presenti le sezioni specializzate per la proprietà industriale rischiava «di creare difficoltà di accesso alla tutela giurisdizionale, soprattutto per i soggetti meno “forti” e per coloro che risiedono in determinate aree geografiche», appare, invero, in chiaro contrasto con la necessità di mirare a una tendenziale uniformità di indirizzi su materie connotate da elevato tasso di tecnicismo e con la connessa necessità di specializzazione dei magistrati addetti alle sezioni.
Troppe le sezioni specializzate istituite a fronte, per la maggior parte delle stesse, di carichi che non ne giustificano l’istituzione.
Si osservi del resto, con riferimento ai timori mostrati dal CSM, che, tenuto conto della natura delle controversie di competenza delle sezioni, pare assai poco verosimile che la presenza di 12 o, ancora meglio, di “solo” 9 sezioni specializzate sul territorio nazionale, oggi, peraltro in epoca di PCT34, possa concretamente costituire un ostacolo all’accesso alla giurisdizione.
BREVISSIMI CENNI SUL C.D. TRIBUNALE DELLE SOCIETÀ CON SEDE ALL’ESTERO
Il legislatore, con recentissimo intervento35, è nuovamente tornato sulle competenze delle sezioni specializzate36.
Ferme le considerazioni già svolte in ordine al tenore della rubrica37 dell’articolo 10 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, la novella38 ha modificato ulteriormente le regole inerenti la competenza territoriale delle predette sezioni specializzate per le controversie «nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato».
Ed infatti, per le controversie già menzionate nell’art. 3 del d.lgs. 168/2003 ove è parte uno dei soggetti appena sopra citati, sono «inderogabilmente competenti»:
1) «la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;
9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);
9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della Corte di Appello di Trento».
Non può non rilevarsi che il legislatore, forse recependo le osservazioni della dottrina in ordine all’eccessivo numero delle sezioni specializzate, ha concentrato dinanzi a “solo” 11 sezioni le controversie, oggettivamente già di competenza delle stesse, in relazione al profilo soggettivo di una delle parti dei giudizi.


COMPOSIZIONE E PROFILI ORDINAMENTALI


Il legislatore, con riferimento alla composizione e alle regole operative delle predette sezioni, ha posto pochi principi che, poi, hanno trovato, in parte e per quanto possibile, dettaglio nelle previsioni contenute nella normazione secondaria adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura.
In via generale può osservarsi che, a mente del n.3 dell’art. 50 bis del codice di procedura civile, «il Tribunale giudica in composizione collegiale…nelle cause devolute alle Sezioni specializzate»39.
A ciò si aggiunga che, comunque, parte delle controversie devolute alla Sezione specializzata erano già previste, sotto altri profili, nel predetto articolo 50 bis c.p.c.
Ciò posto, va rilevato che il legislatore ha espressamente prescritto, per dette sezioni specializzate, la dotazione di un presidente di Sezione che è direttamente titolare, con riferimento alle sole materie di cui all’articolo 3 del d.lgs. 168/2003, delle competenze già riservate dalla legge al presidente del Tribunale ovvero al presidente della Corte d’Appello40.
Abrogata, invece, 1a previsione, originariamente introdotta nel 2003 con riferimento alle sezioni specializzate per la proprietà industriale, relativa al numero minimo di giudici; sul punto è esclusivamente previsto dalla norma primaria che le stesse siano composte da magistrati «dotati di specifiche competenze»41.
Al contempo, in chiara considerazione della profonda differenza in termini di carichi, flussi e di pendenze tra le diverse sezioni presenti sul territorio nazionale, in ragione del contesto economico in cui operano, è espressamente disciplinata, al comma secondo dell’art.2 del citato d.lgs., la facoltà dei Capi degli Uffici di assegnare «ai giudici delle sezioni specializzate anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa».
Il Consiglio Superiore della Magistratura, quindi, con la delibera del giorno 11 luglio 2012, ha dettato la disciplina secondaria inerente le predette sezioni e, al contempo, ha modificato la Circolare del 27 luglio 2011 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.
A tal fine ha, in primo luogo, espressamente indicato in 5 il numero minimo di Giudici da destinare alle citate sezioni.
L’organo di autogoverno della magistratura, inoltre, prendendo atto, da un lato, della profonda differenza sussistente nei vari uffici sedi di sezioni specializzate in termini di flussi e di pendenze, e, dall’altro, della disomogeneità intrinseca delle controversie attribuite alle predette sezioni, ha, assai opportunamente, previsto, con riferimento alle modifiche tabellari da apportare negli Uffici, più modelli organizzativi alternativi.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, ribadendo una scelta già operata nella Circolare per la formazione delle Tabelle in tema di responsabilizzazione dei Capi degli Uffici e di discrezionalità loro riconosciuta nella gestione della organizzazione dell’ufficio, dopo aver chiarito che le sezioni specializzate in materia di impresa non erano automaticamente sovrapponibili alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ove presenti, ha individuato tre distinti modelli:
il primo prevedeva una Sezione unica con collegi specializzati, formati da giudici che si occupavano delle controversie indicate dal legislatore in materia esclusiva o concorrente con altre materie;
il secondo prevedeva l’accorpamento delle due sezioni che si occupavano verosimilmente, da un lato, delle controversie societarie e, dall’altro, delle controversie industriali con istituzione di due collegi, ciascuno dei quali presieduto da uno dei due presidenti delle sezioni accorpate;
il terzo prevedeva il mantenimento delle due sezioni che già si occupavano delle materie attribuite alla competenza della nuova sezione specializzata, con assegnazione delle funzioni di coordinamento a uno dei due presidenti di sezione42.


CONCLUSIONI


Così, seppur in estrema sintesi, ricostruita la disciplina delle sezioni specializzate in materia di impresa, non può non rilevarsi che il legislatore pare aver colto alcuni aspetti necessari per innovare il sistema giudiziario e, con esso, il grado di competitività dell’economia non riuscendo, però, a realizzare una compiuta riforma.
L’istituzione delle predette sezioni, infatti, seppur assai timidamente, riduce, per talune materie incidenti sul funzionamento del mercato, il numero delle autorità giudiziarie competenti a conoscerne le relative controversie, riduzione ulteriormente perseguita con l’introduzione della speciale disciplina per le società con sede all’estero, mirando, al contempo, alla specializzazione del Giudice addetto alle stesse43.
Non possono, però, tacersi alcune delle criticità direttamente ovvero indirettamente correlate alle novelle in esame che rischiano, al contempo, di rendere arduo il perseguimento dei citati obiettivi. In primo luogo, va sottolineato che l’individuazione di un numero così elevato di sezioni specializzate sul territorio nazionale si pone in chiara antitesi con l’obiettivo di uniformare gli indirizzi e di concentrare i procedimenti dinanzi a un numero ridotto di uffici. Al contempo tale scelta, in particolare con riferimento alle sezioni che saranno interessate da ridotti flussi di controversie, non garantirà un sicuro tasso di specializzazione dei magistrati, ai quali, necessariamente, saranno assegnate anche un importante numero di controversie relative ad altre materie. Proprio tale aspetto inerente la specializzazione del magistrato, pone, comunque, in capo alla magistratura il compito di garantire la presenza, nelle predette sezioni, di giudici dotati di specifiche competenze.
Per fare ciò occorre intervenire, anche, sulla formazione dei magistrati. Se, infatti, è attualmente forte l’attenzione della Scuola Superiore della Magistratura, anche su impulso della Commissione europea che finanzia taluni progetti di formazione del “giudice comunitario”, alla formazione (rectius all’aggiornamento) dei magistrati che già compongono le predette sezioni, con previsione di numerosi corsi a loro dedicati, al contempo, pare opportuno tenere conto della formazione dei magistrati che, domani, comporranno le predette sezioni. All’uopo, oltre ad apparire assai opportuno che i Capi degli Uffici tengano conto, nel gestire la mobilità interna dell’ufficio, della necessità di introdurre nuove risorse nelle predette sezioni scadenzando nel tempo l’avvicendarsi dei magistrati – evitando quindi un contestuale tramutamento della maggior parte ovvero di tutti i giudici “specializzati” e, quindi, una dispersione del patrimonio della Sezione – va rilevato che la Scuola Superiore della Magistratura potrebbe aprire, sin da ora, la partecipazione ai corsi di formazione, abitualmente destinati ai magistrati che già compongono le predette sezioni, anche a magistrati che, al momento della partecipazione al corso, non sono già incardinati presso dette sezioni, ma che aspirano a esserlo.
Quanto sopra vale, in particolar modo, sino a quando resterà fermo l’attuale vincolo di permanenza decennale nella stessa posizione tabellare. In conclusione, come avviene per la gran parte delle riforme, è opportuno invitare ad attendere ancora qualche mese, a settembre del 2014 si compirà il secondo anno di attività delle predette sezioni, per verificare presso ogni Tribunale o Corte ove le stesse sono state istituite i flussi, le pendenze e l’indice di ricambio dei fascicoli.
Appare innegabile che solo un costante monitoraggio di tali dati consentirà alle predette sezioni, per quanto afferente i profili ordinamentali, di operare al meglio, in un’ottica di complessivo ragionevole bilanciamento dei carichi tra le varie sezioni di ciascun Ufficio. Fastidioso concludere osservando che, per espressa previsione normativa, «l’istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche»44; previsione che, a scanso di equivoci, è stata, sostanzialmente, riproposta anche al terzo comma del d.l. c.d. «Destinazione Italia»45.
La specializzazione del magistrato, la celere definizione dei procedimenti e la tendenziale uniformità degli indirizzi non possono concretamente realizzarsi se non affidando a ciascuna Sezione specializzata, a ciascun collegio e a ciascun giudice relatore un numero di procedimenti compatibile col tasso di complessità delle materie46.
Per fare ciò è necessario, si dica senza timori, investire in risorse e, auspicabilmente, definire i carichi esigibili di ciascun magistrato, anche per riscoprire a fondo il valore della collegialità.


 



 


1 “L’Europa cerca una ‘Unione più perfetta’”, Lezione di Mario Draghi, presidente della BCE, alla Harvard Kennedy School, Cambridge (USA) , 9 ottobre 2013, pubblicata sul sito www.europeancentralbank. wordpress.com
2 Sulla perdita di competitività dell’economia nazionale si veda “Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Professor Giovanni Pitruzzella presso la X Commissione del Senato nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese italiane” del 17.1.2012, sul sito www. agcm.it
3 “La politica e il ruolo della Banca centrale europea durante la crisi nella zona euro”; intervento di Mario Draghi, presidente della BCE, presso la Katholische Akademie in Bayern, Monaco di Baviera, del 27 febbraio 2013.
4 «Judicial System Reform in Italy - A Key to Growth», di G. Esposito, S. Lanau e S. Pompe, WP /14/32, febbraio 2014, rinvenibile sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.imf.org/Judicial System Reform in Italy.
5 Già il legislatore comunitario aveva, con riferimento agli strumenti di tutela del marchio comunitario, invitato gli Stati Membri a individuare un numero “per quanto possibile ridotto” di autorità di prima istanza competenti a conoscere dette controversie; si veda art. 91 del Regolamento (CE) del Consiglio del 20.12.1993, poi divenuto articolo 95 del Reg. (CE) n.207/2009 del Consiglio del 26.2.2009.
6 Trattasi del d.l. n.1 del 24 gennaio 2012 poi convertito con modifiche con la l. n. 27 del 24 marzo del 2012.
7 L’articolo 10 del d.l. n.145 del 23 dicembre 2013, convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9, rubricato «Tribunale delle società con sede all’estero» ha modificato l’articolo 4 del d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168.
8 Opportunamente, tra i primi commenti, M. Tavassi «Dalle Sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuali alle Sezioni specializzate dell’impresa», in Corriere Giuridico, Milano, 8-9, 2012, pag. 1116 richiamava il parere della Commissione Giustizia del Senato ove si suggeriva la valutazione delle ricadute sul funzionamento degli uffici giudiziari in assenza di interventi legislativi volti ad adeguare l’organico e le strutture organizzative. Critica il mancato accertamento dei carichi e dei flussi al momento della individuazione delle sedi delle sezioni specializzate, G. Casaburi, «Liberalizzazioni e Sezioni Specializzate», in Diritto Industriale, Milano, 1, 2012 pag. 14.
9 Tra i commenti si veda anche Santagada «Sezioni specializzate per l’impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese», su www.judicium. it, nonché V. Sena, «Sezioni specializzate», in Riv. di Dir. Ind., 2012, I, 114.
10 Pubblicata in G.U. 24 marzo 2012, n.71, Suppl. ord. n. 53.
11 L’art. 2 del predetto decreto era rubricato «Tribunale delle imprese”.
12 Trattasi del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, in G.U. n.159 del 11 luglio 2003.
13 Si sottolinea la differenza tra la rubrica e il testo dell’articolo in «Prima glossa al d.l. 24.1.2012 n. 1, in Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza», a cura di L.C. Ubertazzi, Padova, 2012, 3108; nonché M.A.Iuorio «Il Tribunale delle Imprese» in www.judicium.it che nomina il primo paragrafo del predetto contributo :«Il “Tribunale delle imprese” un nome di solo immagine?» ed, ancora, in «Liberalizzazioni e sezioni specializzate», di G. Casaburi, in Dir. Ind., n.1/2012, pagg. 12 e ss., Milano.
14 Recante «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», pubblicato in GU n.300 del 23.12.2013, poi convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).
15 Opportuno precisare che dette norme si applicano ai giudizi instaurati dal 20.9.2012.
16 A decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto del Regolamento della Commissione dell’Unione europea n. 1366 del 13 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. L 335/17 del 14 dicembre 2013, le soglie di rilevanza comunitaria degli appalti pubblici sono fissate negli importi di: Euro 5.186.000 per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici; Euro 134.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali nei settori ordinari; Euro 207.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle altre stazioni appaltanti nei settori ordinari; Euro 414.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi nei settori speciali; Euro 207.000 per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della Difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell’allegato V al Codice degli appalti pubblici.
17 M. Tavassi in «Dalle Sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuali alle Sezioni specializzate dell’impresa», cit;
18 Opportuno rammentare che il predetto art. 134 del Codice della proprietà industriale recita «Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in “materia di proprietà industriale” e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;...»
19 Per tutti si rinvia P. Celentano, «Le Sezioni Specializzate in materia d’impresa» in Società, 2012, 7, 805 il quale richiama condivisibilmente «le difficoltà che si frappongono ad una precisa distinzione delle prime dalle seconde, stante la genericità del concetto di interferenza, per di più indiretta», anche a seguito dei primi arresti della Suprema Corte sul punto; Cass. 18 maggio 2010, n. 12153, in CED Cass. civ., rv. 61366.
20 Modifica espressamente richiesta da ultimo il 17.1.2012 nel corso della “Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Professor Giovanni Pitruzzella presso la X Commissione del Senato nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese italiane”, sul sito www.agcm.it
21 Termine che consente di estendere la competenza anche ai procedimenti cautelari e, soprattutto, ai procedimenti di volontaria giurisdizione riferibili ai «rapporti societari».
22 Così MONTANARO, Commento sub art. 1, in ARIETA-DE SANTIS (a cura di), Commentario dei processi societari, Torino, 2007, 15.
23 P. Celentano, cit. Lo stesso autore esclude, al contempo, le controversie tra l’amministratore o il sindaco e la società in relazione al pagamento del compenso, in considerazione della causa petendi – rapporto contrattuale – del tutto distinta da quella afferente la immedesimazione organica del soggetto operante verso terzi.
24 In tal senso M. Tavassi, cit.
25 Per comodità se ne riporta il testo «3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».
26 G. Casaburi, pag. 15, cit.
27 Trattasi del parere in riscontro alla Nota in data 14 febbraio 2012 del Ministro della Giustizia, con la quale trasmette copia del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», per il parere previsto dall’art. 10, della Legge 24 marzo 1958, n. 195 ove al riguardo si leggeva: «Ulteriore rilievo sul piano della ripartizione della competenza è quello relativo all’assenza della disciplina delle ipotesi di connessione tra controversie devolute alle sezioni specializzate con contenziosi c.d. “ordinari”: la conseguenza sarebbe l’applicazione delle regole ordinarie del codice di procedura civile (art. 40 c.p.c.) che potrebbe condurre a soluzioni difformi in dipendenza del caso concreto».
28 Derogando, quindi, ai principi generali in base ai quali le varie modificazioni della competenza per ragioni di connessione non sono possibili quando la modificazione dovrebbe riguardare una competenza per materia o per territorio inderogabile o funzionale; cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 9447 del 18 aprile 2013.
29 Potrebbero ritenersi attratte alla competenza delle sezioni specializzate anche le domande connesse soggettivamente oltre quelle che presentano una connessione oggettiva impropria per identità di questione.
30 Così Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ord.n. 24656 del 22 novembre 2011; nonché Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ord. n. 21668 del 20 settembre 2013.
31 M. Tavassi, pag.1118, cit.; nonché, da ultimo, sul punto Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 14782 del 12 giugno 2013.
32 Si rinvia per una lucidissima e puntualissima disamina delle due tesi, da ultimo, G. Casaburi, «Inammissibile l’appello proposto genericamente alla Corte avverso una sentenza resa dalle sezioni della proprietà industriale», sul sito www.il quotidianogiuridico.it, ed. 4.3.2014, in commento alla Sent. 20.2.2014 della Corte d’Appello di Napoli – Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale che ha aderito alla tesi che ravvede una questione di competenza e non di riparto degli affari all’interno del medesimo ufficio quella tra le sezioni ordinarie e le sezioni specializzate.
33 In conclusione le predette sezioni sono presenti a: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.
34 Si veda anche Cass. Civ., Sez. U, Sent. n. 10143 del 20 giugno 2012 per gli effetti della indicazione della pec nell’atto dell’ avvocato, il quale esercita il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato.
35 Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas […], convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).
36 Tra i primi commenti si veda M. Farina, «Brevi note sul Tribunale delle società con sede all’estero (art. 10 d.l. 145/2013)», in www.judicium.it, nonché G. Casaburi, «La novellazione infinita del Tribunale delle imprese», in www.ilquotidianogiuridico.it.
37 «Tribunale delle società con sede all’estero».
38 Applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 22 febbraio 2014.
39 Si veda in tal senso anche l’ordinanza del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di imprese “B” del 25.11.2013 che ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata in www.giurisprudenzadelleimprese.it
40 Cfr. l’articolo 5 del citato decreto legislativo ove, sotto la rubrica «Competenze del Presidente della sezione specializzata», si legge «Nelle materie di cui all’articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d’appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate».
41 Sull’apprezzamento mostrato anche dal mondo imprenditoriale in merito alla specializzazione dei magistrati si veda anche la Circolare Assonime 19/2012 in Riv. delle Società, pag. 1047 del 2012.
42 Il CSM, con delibera del 5.12.2012, rispondendo a un apposito quesito, ha escluso la possibilità di ripartire le competenze della sezione specializzata tra tre o più sezioni, paventando il rischio di una eccessiva frammentazione della specializzazione “di settore”.
43 Sulla necessità, in generale, della specializzazione dei magistrati si rinvia al fondamentale «La professionalità dei magistrati ed avvicendamento: specializzazione ed avvicendamento», R. Rordorf, Foro It., 2000, V, 269 e ss.
44 Art. 1 comma 1 bis d.lgs. 163/2003.
45 «Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
46 Si rinvia sul punto a quanto osservato dal CSM nella citata delibera del luglio 2012 ove si legge: «Ritiene il Consiglio di dovere ribadire l’esigenza di un aumento delle piante organiche degli uffici interessati dalla riforma ovvero di una riorganizzazione degli stessi». Si noti del resto che nella relazione illustrativa del d.l. 1.2012 la invarianza dell’organico era correlata all’individuazione, tra le controversie in materia societaria da assegnare alle sezioni specializzate, solo di quelle relative alle spa ovvero alle società di accomandita per azioni e non già di quelle, ben più numerose, relative alle srl, poi pure devolute in sede di conversione alla predette sezioni.

Autore
Paolo Criscuoli
Giudice del Tribunale di Palermo

Le controversie trattate dalle sezioni specializzate: in tema di diritto industriale e diritto d’autore, quelle inerenti al diritto antitrust e quelle in materia societaria Paolo Criscuoli