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12 gennaio 2015

Parere sulla questione ferie redatto dalla commissione di studio ANM sull'ordinamento giudiziario

Ordinamento magistratura

Ordinamento magistratura

In relazione alla nota del Segretario Generale di codesta Giunta Esecutiva Centrale del 9/1/2015, concernente richiesta di parere sulla normativa in materia di ferie dei magistrati come modificata dal D.L. 132/14, si rassegnano le seguenti brevi notazioni.



  • a) L’articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 132/14 ha aggiunto alla legge 2 aprile 1979 n. 97, dopo l’art. 8 , l’art. 8 bis il quale recita: (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato) “Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (in materia di c.d. festività soppresse, n.d.r.), i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni”.

  • b) L’articolo 8 della citata legge 2 aprile 1979, n. 97 dispone: Art. 8. (Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario) “Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, e' sostituito dal seguente: "I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni". 

  • c) La nuova legge, dunque, ha posto una norma ulteriore, quella portata dall’articolo 8 bis , nell’ambito della legge 2 aprile 1979 n. 97, recante “Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato”.

  • d) Non risulta che dapprima esistesse una norma che trattasse, in via generale, delle ferie spettanti alle categorie indicate dalla norma stessa nell’ambito della legge dedicata allo status di tali categorie. 

  • e) La novella non ha espressamente abrogato l’articolo 8 della stessa legge, né, tantomeno, l’articolo 90 R.D. 30/1/1941 sull’Ordinamento Giudiziario.


Ciò premesso, il problema è se possa ritenersi che la nuova normativa come introdotta dalla citata legge comporti l’abrogazione della norma di cui al citato articolo 8 che ha modificato il primo comma dell’articolo 90 O.G. e, dunque, di quest’ultima disposizione.
E’ principio indiscusso di ordine generale, posto dalla legge, che, per ritenere implicitamente abrogata una norma per effetto di una disposizione successiva, quest’ultima deve poter essere considerata tale da disciplinare per intero la stessa materia in maniera diversa dalla precedente ovvero essere incompatibile con essa. Dunque, è necessaria, per accedere alla tesi dell’abrogazione c.d. implicita, una completa sovrapponibilità degli ambiti di efficacia e operatività delle due norme. Il principio, com’è noto, è posto in maniera assai chiara dall’articolo 15 delle Disposizioni sulla legge in generale : “Art. 15. - Abrogazione delle leggi - Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.”
Per ritenere implicitamente abrogato l’articolo 90 O.G. come modificato dal citato articolo 8 legge n. 97/1979, occorrerebbe dunque poter sostenere o che la nuova norma di cui all’articolo 8 bis sia sovrapponibile e regoli l’intera materia prima regolata dalla disposizione di cui al primo comma dell’articolo 90 ovvero che le due discipline non possano coesistere nell’ordinamento. In caso contrario, non può essere ritenuto che la norma successiva abbia abrogato quella precedente.
Orbene, la norma di cui al citato articolo 8 bis regola in generale, sotto il titolo “Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato” la durata delle ferie, disponendo periodo uguale (30 giorni annui) per tutte le categorie ivi menzionate, indipendentemente dalle funzioni in concreto svolte. La norma di cui all’articolo 90, invece, sotto il titolo “Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario” regola il periodo delle ferie dei soli magistrati ordinari (restando dunque esclusi i magistrati contabili, amministrativi e militari) che esercitano funzioni giudiziarie (restando dunque esclusi i – numerosi – magistrati ordinari fuori ruolo, che tali funzioni non esercitano).
A parere della Commissione, le due norme devono ritenersi coesistere nell’ordinamento giuridico, ponendosi la seconda in rapporto di specialità rispetto alla prima.
La norma di cui all’articolo 90 O.G. regola infatti in modo differente il periodo di ferie di cui deve godere una parte di una delle categorie di magistrati e avvocati dello Stato contemplate dall’altra norma, l’articolo 8 bis legge cit., e ciò fa a cagione delle funzioni svolte dai soggetti interessati: le funzioni giurisdizionali ordinarie. Nessuna delle altre categorie o della restante parte di magistrati ordinari (quelli fuori ruolo) svolge funzioni giudiziarie ordinarie.
La ratio della concessione di un periodo più lungo di ferie ai magistrati che svolgono in concreto funzioni giudiziarie ordinarie è stata esplorata da lungo tempo e risiede nella necessità di dedicare doverosamente una consistente parte di tale periodo al deposito e allo studio dei provvedimenti giudiziari. Anche sotto tale aspetto, pur meno centrale, è quindi del tutto spiegabile la diversità di disciplina.
Non può dunque sostenersi che la norma sopravvenuta regoli l’intera materia disciplinata dall’articolo 90 O.G., essendo questa diretta alla regolamentazione di un numero più ridotto di destinatari ed essendo nettamente distinti (e distinguibili) questi ultimi dagli altri destinatari in via generale per via delle funzioni giudiziarie ordinarie da essi svolte; né, giova ribadire, vi sono validi argomenti per sostenere che le due norme siano incompatibili, poiché la norma preesistente si pone – per le ragioni sopra espresse – in rapporto non di antinomia ma di specialità rispetto a quella sopravvenuta e con essa può coesistere nell’ordinamento. Deve pertanto concludersi per la perdurante vigenza della suddetta norma, che prevede per i magistrati ordinari che esercitano funzioni giudiziarie un periodo di ferie di quarantacinque giorni l’anno.
Appare ancora evidente che questo sia il senso fatto palese dal significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore; non sembra, invece, pertinente, per sostenere un’opposta scelta interpretativa, il richiamo alle intenzioni del legislatore giustificato sulla base “dell’obiettivo di realizzare una maggiore razionalizzazione dei tempi processuali in termini di rimodulazione del calendario giudiziario” risultante dalla relazione tecnico normativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 132 del 2014. Difatti, al perseguimento di tale obiettivo è chiaramente preordinata la disposizione contenuta nel primo comma dell’art. 16 decreto legge n. 132 del 2014, che stabilisce una diversa modulazione del periodo di sospensione dei termini processuali; appunto, come risulta dalla citata relazione, attraverso la riduzione di detto periodo da 46 giorni in precedenza stabiliti ai 31 attuali, prescindendosi dalla durata delle ferie dei magistrati, viene, concretamente, perseguito l’obiettivo di incrementare l’efficienza degli uffici giudiziari che potranno tenere udienza anche per gli affari non urgenti per quindici giorni di più all’anno.
Del resto, la sopra esposta conclusione pare trovare una conferma nell’esame dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 132 del 2004; difatti non può essere un caso che l’emendamento n. 16.14 (Baroni) proposto durante i lavori parlamentari, che intendeva riformulare il citato art. 8 bis nel senso, fra l’altro, che “ogni disposizione contraria o incompatibile è abrogata” non è stato approvato. Ed anche il servizio studi della Camera aveva segnalato l’opportunità di coordinare la previsione contenuta nell’art. 8 bis, introdotto dall’art. 16 comma 2 del decreto legge, con l’art. 8, che invece non è stato espressamente modificato o abrogato e che continua a prevedere, solo per i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie, 45 giorni di ferie l’anno.
L’aver omesso di provvedere all’esplicita abrogazione dell’articolo 8; l’aver adoperato tecnica normativa inequivocabilmente intesa a far salve le previsioni del suddetto articolo 8, avendo il Legislatore optato per una norma aggiuntiva, l’articolo 8 bis, al testo della legge, sono elementi che non possono che condurre alla conclusione della piena perdurante vigenza della speciale previsione normativa che prevede un periodo di ferie più lungo per i soli magistrati ordinari che svolgono funzioni giudiziarie.
Si propone pertanto a codesta GEC di far propria la tesi ora esposta e di sostenerne la validità in ogni sede istituzionale. 



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