Audizione dei rappresentanti ANM in Commissione giustizia della Camera dei Deputati
1. Introduzione
Il progetto di legge è dichiaratamente volto al “recupero di tempi ragionevoli per il processo penale (…) in un contesto di riforme volto a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario penale senza la dispersione di alcuna garanzia, specie difensiva”, come si legge nella relazione illustrativa del DDL. Il disegno consiste in un insieme di interventi, alcuni con efficacia immediata, altri consistenti in una delega diretta a realizzare interventi successivi che vorrebbero essere di sistema, in particolare sul processo d’appello.
In realtà, l’intervento normativo non appare idoneo a restituire concreta e piena efficacia al sistema penale, limitandosi a singole disposizioni disorganiche, le quali lasciano impregiudicata, e certo non allontanano, l’esigenza di un’urgente rivisitazione sistematica che guardi al processo nel suo complesso.
Si aggiunga che alcuni degli aspetti più problematici delle regole processuali non sono affrontati dalla riforma. Per limitarsi a qualche esempio: la disciplina degli avvisi e delle notifiche, le norme sulle nullità, il principio di immutabilità del giudice.
Quanto alle novità introdotte, su alcune di esse si esprime parere positivo, pur con i limiti di efficacia sopra segnalati; altre invece appaiono timide e in qualche caso distoniche rispetto al sistema e alla stessa esperienza quotidiana dei tribunali. Nei paragrafi che seguono si procederà a un esame delle singole previsioni del disegno di legge.
2. Modifiche del codice penale e di diritto sostanziale
2.1 artt. 1 e 2: I nuovi artt. 162 ter e 649 bis c.p.
La previsione di condotte riparatorie che estinguano i reati procedibili a querela rimettibile (nuovo art. 162 ter c.p.) e tre reati procedibili d’ufficio (nuovo art. 649 bis c.p.) è positiva, come lo sono tutte le misure tendenzialmente volte a chiudere il giudizio in esito a comportamenti di soddisfazione degli interessi lesi con le condotte che consumano reati di non particolare allarme sociale. Deve tuttavia osservarsi che il nuovo istituto troverà applicazione, di regola, per i soli reati procedibili a querela rimettibile, laddove l’efficace comportamento risarcitorio già oggi in genere conduce alla rimessione della querela; ne segue che, in concreto, l’impatto deflattivo dell’innovazione appare decisamente scarso. In realtà, relativamente ai reati procedibili a querela rimettibile....
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