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Nota a sentenza Cass. Civ., sez. I, n. 14188/2016

di Camilla Bertucci - 6 marzo 2017

Con la sentenza in esame la Cassazione è stata chiamata ad affrontare la dibattuta questione inerente la natura della responsabilità precontrattuale, correlata al sistema delle fonti delle obbligazioni così come delineato dall’art. 1173 c.c. ed, in particolare, alla fonte dell’obbligo di buona fede che l’ordinamento pone in capo alle parti di una trattativa.


La vicenda che ha originato la pronuncia riguarda un caso di contrattazione tra una società privata e la Pubblica Amministrazione, nell’ambito della quale le parti avevano concluso un contratto di appalto, sospensivamente condizionato all’espressa approvazione ministeriale secondo quanto disposto dall’art. 19 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. A causa del mancato avveramento della condizione e della conseguente inefficacia del contratto, la società aveva agito in giudizio per ottenere il relativo risarcimento, invocando la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per violazione del canone di buona fede nell’ambito dell’iter di formazione contrattuale.

Nei primi due gradi di giudizio la domanda attorea veniva rigettata per prescrizione del diritto azionato, in quanto la responsabilità della P.A. veniva qualificata come extracontrattuale, con la conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c.. La società proponeva allora ricorso in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1337, 1358, 1375, 2043, 2946, 2947 c.c., ritenendo errata l’impostazione del giudice di primo grado, confermata in appello, per cui la culpa in contrahendo dell’amministrazione era riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale. La ricorrente, al contrario, afferma che, stante la natura contrattuale della responsabilità in esame, alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi l’ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., e quindi il diritto azionato non potrebbe considerarsi prescritto.

La vicenda, pertanto, ha reso necessaria una pronuncia della Corte in ordine al termine di prescrizione applicabile, e, quale logica premessa, all’inquadramento della responsabilità precontrattuale nell’una o nell’altra categoria. La Corte infatti, dopo aver stabilito che nei contratti conclusi con la P.A. il perfezionamento del vincolo contrattuale si ha soltanto con l’approvazione ministeriale – non essendo invece sufficienti la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente e la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica – e che l’eventuale responsabilità dell’amministrazione in pendenza dell’approvazione deve essere configurata come responsabilità precontrattuale, si pronuncia sulla natura della stessa.

La problematica del termine di prescrizione, peraltro, è solo una delle questioni che dipendono dalla riconduzione della responsabilità precontrattuale nell’alveo di quella contrattuale o di quella aquiliana. La qualificazione nell'uno o nell’altro senso, infatti, lungi dall’essere un mero dibattito teorico, comporta risvolti importantissimi sul piano processuale. Significative differenze si hanno infatti, innanzi tutto, sotto il profilo dell’onere della prova: l’azione ai sensi dell’art. 1218 c.c. comporta un regime più favorevole in relazione alla prova dell’inadempimento, in quanto fino a prova contraria la colpa è presunta; nel caso della responsabilità extracontrattuale al danneggiato spetta invece di provare l’elemento soggettivo della colpa (o del dolo) dell’autore della condotta illecita. Ancora, la qualificazione come responsabilità contrattuale implica la necessità della costituzione in mora per intimazione o richiesta fatta per iscritto. Infine, ripercussioni si hanno sulla quantificazione del danno risarcibile ed in tema di incapacità di intendere e di volere dei contraenti.

La natura della responsabilità precontrattuale era tematica ampiamente dibattuta già sotto la vigenza del codice civile del 1865, e la dottrina non è addivenuta ad una risposta univoca neppure con l’introduzione nel nuovo codice degli artt. 1337 e 1338. Tali norme, che hanno esteso l’obbligo di comportamento secondo buona fede anche alla fase della formazione del contratto, con il superamento della precedente impostazione secondo cui il canone di buona fede ne concerneva soltanto la fase esecutiva, non sono state considerate dirimenti per la risoluzione della questione. Escluso che possa trattarsi di un tertium genus derivante da un’obbligazione ex lege sorta con l’instaurarsi delle trattative, fin dalla più risalente dottrina si sono contrapposti due filoni interpretativi che riconducono tale tipologia di responsabilità nell’alveo, rispettivamente, di quella extracontrattuale o contrattuale.

La qualificazione come extracontrattuale, di gran lunga prevalente nelle pronunce giurisprudenziali, muove dal presupposto che non si possa parlare di responsabilità contrattuale prima della effettiva conclusione di un contratto valido e, di conseguenza, prima della nascita di una specifica obbligazione di adempiere nei confronti di controparte. In quest’ottica, non potendosi individuare nella violazione degli obblighi di correttezza e buona fede l’inadempimento di un’obbligazione in senso tecnico, gli artt. 1337 e 1338 contemplerebbero in modo specifico, secondo i sostenitori di detta tesi, una particolare figura di illecito civile extra contrattuale, che in assenza delle richiamate previsioni ricadrebbe nell’ambito di applicazione della fattispecie generale di cui all’art. 2043 c.c.. E ciò in quanto l’obbligo di buona fede non sarebbe sancito a carico di un soggetto determinato, ma diretto alla generalità dei consociati, poiché posto a tutela della corretta esplicazione della libertà contrattuale, a sua volta trasposizione del principio generale del neminem laedere nella fase delle trattative.

Al contrario, l’orientamento favorevole alla qualificazione contrattuale della responsabilità in esame valorizza la lettera degli artt. 1337 e 1338 c.c., nei quali si rinviene l’utilizzo del termine “parte”, da considerarsi riferimento inequivoco ad un rapporto tra soggetti ben determinati. L’espressione utilizzata dal legislatore, unitamente alla collocazione sistematica di dette norme nell’ambito della disciplina dei contratti, indicherebbe che la responsabilità de qua non deriva dalla violazione del generale obbligo negativo di non interferire nella sfera giuridica altrui, ma dalla violazione del vincolo che si instaura inter partes a seguito dell’inizio delle trattative; dunque, di un obbligo positivo specifico. Il rapporto obbligatorio, in questo senso, trarrebbe origine dal contatto, qualificato, tra le parti della trattativa e non dal contratto successivamente concluso.

Proprio la questione della possibilità di ravvisare una responsabilità contrattuale in assenza di un vincolo negoziale dal quale scaturiscano specifici obblighi di prestazione, costituisce il punto di partenza del ragionamento della Corte; Essa ripercorre, nella sua analisi, l’evoluzione della struttura delle obbligazioni a partire dal sistema classificatorio romano. Secondo la Corte, la tesi secondo cui la responsabilità precontrattuale deve essere ascritta a quella aquiliana a causa dell’assenza di un contratto valido presenta il limite di rimanere ancorata alla bipartizione classica tra obbligazioni ex contractu ed obbligazioni ex delictu, senza considerare che vi sono situazioni non perfettamente inquadrabili né nel contratto, né nell’illecito. Al fine di trovare adeguata collocazione a queste figure, per loro struttura più prossime al contratto che al torto, già il Digesto giustinianeo aveva affiancato alle due fonti tradizionali le obligationes ex variis causarum figuris, che divennero nelle successive Istituzioni obligationes ex quasi contractu, e, nel nostro codice, gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità all’ordinamento giuridico di cui all’art. 1173 c.c.

Secondo la Corte, a questa terza categoria enucleata dall’art. 1173 devono essere ricondotte non solo le figure “tipiche” della negotiorum gestio e della ripetizione dell’indebito, ma anche le obbligazioni che non nascono da un negozio formale tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1325 c.c., bensì in virtù di un contatto sociale. Tale contatto non nasce né da un inadempimento contrattuale né da una lesione, ma è qualificato in quanto fondato su un affidamento reciproco delle parti in ordine allo scopo che esse intendono perseguire per suo tramite. La Corte prosegue la propria argomentazione prendendo atto che in ipotesi siffatte non sussistono ovviamente gli obblighi, tipicamente contrattuali, di prestazione, e tuttavia afferma che non si tratta di obbligazioni senza prestazione; gli artt. 1175, 1375, 1337 e 1338 c.c. sanciscono positivamente, infatti, obblighi di informazione e protezione. Alla luce di questo ragionamento, è proprio la violazione della buona fede, intesa in senso oggettivo, che, sulla base dell’affidamento reciproco, fa sorgere obblighi di protezione reciproca tra le parti. Quella che tradizionalmente veniva definita “culpa in contrahendo”, a parere della Corte, mantiene della colpa soltanto il nome, in quanto l’obbligazione inadempiuta che fa sorgere la responsabilità precontrattuale trova la propria fonte nel fatto giuridico di una trattativa precontrattuale che ha per oggetto il comportamento secondo buona fede di ciascuna delle parti. In questo senso, pertanto, la violazione attiene specifici obblighi di protezione e non il generico principio del neminem laedere.

Sulla base delle suddette premesse la Corte conclude affermando che la responsabilità precontrattuale non può essere ricondotta nell’alveo di quella aquiliana, in quanto quest’ultima è caratterizzata da un non rapporto tra i soggetti a monte della lesione, mentre nel caso del contatto sociale qualificato tra le parti della trattativa è in essere un rapporto connotato da obblighi, seppur non ancora di prestazione, di protezione, correlati all’obbligo di buona fede. Per i Supremi Giudici, pertanto, la responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., deve essere inquadrata nella “responsabilità di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato” inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.”.

La decisione in esame si pone in linea con la tendenza a considerare la struttura della culpa in contrahendo come fondata non più sulla colpa ma sulla violazione della buona fede nelle trattative, ed il contatto sociale qualificato come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173. In taluni passaggi argomentativi la Corte dà atto che la giurisprudenza più recente è orientata nel senso di ricorrere sempre più spesso alla responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato con riferimento a fattispecie diverse. In particolare viene evidenziata, in tema di incidenti scolastici, la responsabilità dell’insegnate, il quale assume uno specifico obbligo di protezione e vigilanza; la responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, nell’ambito del quale scaturiscono per il medico obblighi di protezione del paziente; ancora, la responsabilità dell’istituto di credito, il quale ha un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine delle operazioni.1

Le considerazioni ora espresse, delle quali la Suprema Corte tiene conto nel suo ragionamento, dimostrano come la giurisprudenza degli ultimi anni abbia ridisegnato l’assetto della responsabilità civile, ridimensionando, di fatto, l’ambito della responsabilità extracontrattuale in favore di quella contrattuale.

Con riferimento al caso specifico della responsabilità precontrattuale, si osserva che la configurazione nell’ambito di quella contrattuale comporta alcuni profili problematici. Tale impostazione – che anticipa, di fatto, la conclusione del contratto sotto il profilo della responsabilità sul presupposto che accanto al tradizionale obbligo di prestazione sussistano in capo alle parti di una trattativa obblighi diversi ed ulteriori – ha trovato in giurisprudenza scarso accoglimento.


La giurisprudenza prevalente, infatti, si è sempre dimostrata restia a concepire una responsabilità contrattuale in assenza di un contratto validamente concluso, e la maggioranza delle pronunce ha pertanto ricondotto la responsabilità precontrattuale a quella aquiliana, considerando l’obbligo di comportamento secondo buona fede come un obbligo generale riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 2043 c.c.. Un precedente favorevole alla configurazione contrattuale è costituito dalla sentenza Cass., Sez. I, n. 27648/20112, anch’essa avente ad oggetto una trattativa tra privato e P.A., la quale aveva affermato che alle parti della trattativa è normativamente imposto un obbligo di comportamento secondo buona fede, la cui violazione costituisce un caso di responsabilità compreso tra quelli indicati all’art. 1173 c.c.. Rispetto a tale precedente, con la pronuncia in esame la Corte compie una riflessione ulteriore, riconducendo alla terza categoria di fonti delle obbligazioni di cui alla citata norma il contatto sociale qualificato e concludendo, come si è detto, per l’inquadramento della responsabilità precontrattuale nell’ambito di quella contrattuale ex art. 1218 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..


1 Il medesimo problema di qualificazione giuridica si pone, oltre che per la responsabilità precontrattuale e per le fattispecie richiamate dalla pronuncia in esame, anche in relazione ad altre situazioni. Con riferimento alla responsabilità dell’Amministrazione per inumana detenzione carceraria, che può essere fatta valere mediante ricorso ex art. 35ter o.p. – introdotto dal D.L. n. 92/2014 e convertito nella L. 117/2014 – sono state avanzate diverse tesi. La maggior parte delle pronunce riconduce tale responsabilità nell’ambito di applicazione dell’art. 2043, mentre alcune decisioni propendono per la responsabilità contrattuale o da contatto sociale.


2 Nello stesso senso, Cass. 21 novembre 2011, n. 24438 e, nella giurisprudenza di merito, il più risalente Tribunale Milano, 11 gennaio 1988.

Autore
Camilla Bertucci
Stagista presso il Tribunale di Genova

La giurisprudenza prevalente, infatti, si è sempre dimostrata restia a concepire una responsabilità contrattuale in assenza di un contratto validamente concluso Camilla Bertucci