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Commento all’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 2482/2017 in materia di usura sopravvenuta

di Arianna Gesmundi - 19 aprile 2017

Con l’ordinanza in oggetto la Prima Sezione Civile ha rimesso alle Sezioni Unite la causa inerente la nota questione relativa all’applicazione del secondo comma dell’art.1815 c.c., così come modificato dalla Legge n.108/96 recante disposizioni in materia di usura, ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore   della suddetta disposizione.


La necessità di una siffatta pronuncia nasce, evidentemente, dalle diverse posizioni assunte dalla stessa Corte di Cassazione che, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n.29/2002  -di cui si dirà meglio nel proseguo- con la quale si era affermata la disapplicazione della suddetta disposizione ai contratti  in corso di efficacia al momento della sua entrata in vigore,  si è in verità pronunciata in senso anche in parte difforme, stabilendo l’inefficacia ex nunc delle clausole contrattuali che prevedono tassi si interesse superiori ai limiti legali, nonostante l’asserita irretroattività della legge del 1996. 


Più precisamente, nel caso in esame la Cassazione è chiamata a pronunciarsi in merito alla domanda di ripetizione, ex art. 2033 c.c., avanzata da parte attrice relativa alle  somme dalla stessa corrisposte in virtù di un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1990, e recante un tasso di interesse superiore al limite legale fissato con la successiva legge del 96,  che non era stato successivamente oggetto di rinegoziazione per espressa opposizione della banca mutuante.


La suesposta richiesta era stata accolta dal giudice di prime cure  che, esclusa la natura di mutuo fondiario agevolato del contratto oggetto di causa, aveva ritenuto applicabile la normativa antiusura al caso concreto statuendo, così, l’efficacia di quest’ultima rispetto ai contratti stipulati prima della sua introduzione.


La decisione era stata ribaltata, tuttavia, dal giudice di secondo grado che, non pronunciandosi in verità sulla questione poc’anzi menzionata, aveva escluso l’applicazione del secondo comma dell’art.1815 c.c. in forza della natura del contratto in esame che, qualificato come mutuo fondiario agevolato, comportava, a parere del giudicante, l’applicazione della normativa speciale dettata dal d.p.r. n.7 del 1976, al posto della generale prevista dalla richiamata disposizione codicistica.


Il giudizio prosegue, quindi, dinnanzi al giudice di ultima istanza che, rilevata l’erroneità della decisione di secondo grado , asserisce l’applicabilità della disciplina generale in materia di usura ai contratti aventi la stessa natura di quello oggetto di causa, e solleva, di conseguenza, l’interrogativo in ordine all’efficacia di quest’ultima rispetto ai contratti stipulati prima della sua introduzione. 


Più precisamente, la questione viene posta  attraverso l’illustrazione dei due contrapposti orientamenti sviluppatisi a seguito della legge di interpretazione autentica n.24/2001 che, nel chiarire il dettato normativo del novellato art. 1815 2c, e in particolare, cosa si intendesse per interessi usurai convenuti, aveva definito questi ultimi come gli interessi che superano il tasso soglia nel momento in cui vengono convenuti, a nulla rilevando il momento della loro corresponsione. 


Tale norma, come è noto, era stata emanata a seguito dei numerosi dubbi interpretativi sollevati circa la novellata disposizione codicistica che, differentemente dalla vecchia formulazione, non solo qualifica come nulla la clausola con la quale si convengono  interessi usurari, ma asserisce la gratuità del contratto di mutuo mediante il divieto di corresponsione degli stessi interessi.


Ebbene, per quello che qui occorre rilevare, la legge di interpretazione era stata tacciata di incostituzionalità per irragionevolezza e per violazione del principio di uguaglianza. In particolare i giudici di merito avevano posto alla base della suddetta questione la considerazione secondo cui la legge antiusura del 96 avrebbe dovuto trovare applicazione anche ai contratti stipulati prima della sua introduzione, ma non ancora estinti. In forza di tale considerazione attribuivano alla legge interpretativa “un’efficacia irrazionalmente sanante della nullità derivante dalla natura (divenuta) obbiettivamente usuraria di rapporti contrattuali intercorrenti con gli istituti di credito” asserendone, quindi, l’irragionevolezza e l’incostituzionalità per violazione dell’art. 3 C.


Orbene, come è noto tali censure sono state ritenute infondate dal giudice delle leggi che, con la nota e già richiamata sentenza n. 29/2002, ha asserito la legittimità della legge 24/2001 in quanto necessaria ( considerato il poco chiaro dettato normativo dell’art. 1815 secondo comma), nonché conforme alla ratio della legge n. 108 del 96 volta, evidentemente, a contrastare in maniera più incisiva rispetto al passato il fenomeno dell’usura attraverso la determinazione del tasso soglia, ex art.2, e della sanzione civile disposta dall’art 4 -modificativo del secondo somma dell’art 1815c.c.-  volto a punire, in ossequio al principio del favor debitoris, il creditore che, abusando della propria posizione di forza, abbia imposto al contraente più debole un tasso di interesse superiore a quello legale.


Orbene, nonostante l’asserita legittimità costituzionale della norma di interpretazione e, conseguentemente, del disposto secondo cui ai fini dell’applicazione della sanzione poc’anzi indicata è necessario guardare al momento della pattuizione del tasso di interessi, e non a quello del pagamento degli stessi, in giurisprudenza si sono sviluppate due tesi riguardanti non solo la fattispecie di usura sopravvenuta oggetto di codesta ordinanza, ma anche quella avente ad oggetto contratti di mutuo stipulati dopo le legge del 96 che prevedevano tassi legittimi, divenuti successivamente  illegittimi,  a seguito della ridefinizione del tasso legale che, come noto, ex art 2 L. 108/97, viene determinato trimestralmente  sulla base dell’andamento del costo della moneta.


Ebbene, colte le differenze tra le due ipotesi in parola, gli organi giudicanti hanno sviluppato le suddette tesi considerando per l’appunto le peculiarità di ciascuna fattispecie, e giungendo, per quanto concerne uno degli orientamenti, a differenti soluzioni.


Le prima tesi richiamata dall’ordinanza di rimessione è quella che asserisce la nullità sopravvenuta delle clausole che prevedono tassi di interessi divenuti usurari, con conseguente applicazione del tasso legale.


Più precisamente, l’orientamento in esame sviluppatosi, si badi, con riguardo ai contratti stipulati dopo la legge antiusura, sostiene che le clausole che prevedono dei tassi divenuti successivamente usurari siano in contrasto con la norma imperativa ex art.2 L. 108/97  e, di conseguenza, siano affetti da nullità (sopravvenuta) da cui consegue, in forza del combinato disposto ex artt. 1339, 1419 secondo comma, la sostituzione delle stesse con la previsione di un interesse al tasso soglia.


Con riferimento, invece, all’ipotesi oggetto dell’ordinanza in commento, i sostenitori dell’orientamento in esame escludono che la legge del 96 possa trovare applicazione, non avendo quest’ultima efficacia retroattiva. A ciò si aggiunge il dettato della norma di interpretazione autentica che, con ogni evidenza, esclude l’applicazione dell’art. 1815 secondo comma c.c. a quei contratti che al momento della stipula prevedevano tassi di interesse legittimi.( Cass. 801/2016; Cass.22204/2013; Cass. 6514/2007)


Orbene, così illustrata la tesi in esame non risulta  del tutto convincente .


Nonostante, infatti, con riferimento ai contratti stipulati dopo la legge del 96, tale orientamento risulti conforme alla legge di interpretazione autentica, nonché alla ratio della normativa antiusura in quanto impedisce che la sanzione da quest’ultima prevista venga applicata a quei creditori che al momento della stipula avevano previsto tassi di interesse legali, non può,tuttavia, sottacersi la sua carenza dal punto di vista dogmatico.


È del tutto evidente, infatti, come la tesi prospettata introduca un’ipotesi di nullità sopravvenuta, istituto di cui non vi è traccia nel nostro ordinamento che definisce la nullità come un vizio genetico del contratto e mai sopravvenuto.


Per quanto concerne, invece, i contratti stipulati ante riforma, la tesi appare conforme non solo alla ratio della legge 108/96, ma anche al dettato della legge di interpretazione autentica, sebbene le sue conseguenze pratiche non siano del tutto apprezzabili considerato che il debitore sarà costretto a corrispondere gli interessi divenuti usurari per tutta la durata del contratto.


Ciò posto, il secondo orientamento richiamato dall’ordinanza è quello che asserisce l’ inefficacia ex nunc delle clausole che prevedono interessi divenuti usurai, indipendentemente dal fatto che siano previste in contratti stipulati prima della legge antiusura o dopo. (Cass. 17150/2016; Cass.6550/2013; Cass. 17854/2007; Cass. 2140/2006).


Ebbene, anche questa tesi non appare convincente.


Sebbene, infatti, quest’ultima ricorra ad uno strumento, quale quello dell’inefficacia, che non contrasta con i principi dell’ordinamento nei termini anzi detti, è altresì evidente la mancanza di una causa che la giustifichi. Tutte le pronunce, infatti, che sposano l’orientamento in parola,  asseriscono semplicemente l’inefficacia ex nunc delle clausole senza tuttavia individuarne la causa.


A ciò si aggiunga la criticità degli effetti che dalla stessa discendono. L’inefficacia della clausola, infatti, comporta che il debitore non dovrà corrispondere alcun interesse, con evidente pregiudizio  del creditore che non otterrà alcun vantaggio economico pur non avendo convenuto ab origine interessi usurari.


Orbene, alla luce delle criticità degli orientamenti su esposti, non si può che volgere lo sguardo    ad  un terzo orientamento, non riportato in verità dall’ordinanza di rimessione,  ma che trova accoglimento in alcune sentenze di merito, nonché nella decisione  dell’Arbitro Bancario Finanziario n. 620 del 29 febbraio 2012.


In particolare, la tesi in esame afferma con ogni evidenza la validità ed efficacia delle clausole che prevedono interessi divenuti usurai a fronte della ratio della legge 108/96, nonché della legge di interpretazione autentica che non lascia spazio a dubbi. Tanto premesso  rileva altresì come la richiesta avanzata dal creditore, finalizzata  all’ottenimento di interessi divenuti usurai,  nonostante risulti fondata, appare in verità in netto contrasto con il principio di solidarietà ex art. 2 C e, più precisamente, con il principio di buona fede intesa come dovere di reciprocità, ossia, come dovere   che grava su ciascun contraente di aver riguardo  all’interesse della controparte.


Detto altrimenti, l’esercizio del diritto di credito da parte del mutuante, seppur fondato, appare contrastare con il dovere di solidarietà e, come tale, configura un’ipotesi di abuso del diritto che il debitore può contrastare attraverso lo strumento dell’exceptio doli idoneo, come è noto, a paralizzare l’azione “abusiva”.


Gli effetti pratici che discendono, quindi, dall’orientamento in esame non sono evidentemente di poco conto. Da una parte, infatti, i creditori non vedrebbero pregiudicati i propri interessi al pari di coloro che hanno pattuito ab origine interessi usurari; dall’altra i debitori non sarebbero costretti ad eseguire  prestazioni inique ma, attraverso lo strumento a cui si è fatto poc’anzi cenno, otterrebbero la riduzione del tasso al limite legale o, secondo alcuni, la possibilità di rinegoziarlo.


Parte della giurisprudenza, infatti, afferma l’inesigibilità della richiesta solo per la parte che supera il tasso soglia con conseguente riduzione di quest’ultimo al limite legale. Altri, invece, sono più propensi a considerare inesigibile l’intera prestazione al fine di condurre il creditore a rinegoziare il tasso.


Tanto chiarito, non resta che attendere la decisione delle Sezioni Unite.

Autore
Arianna Gesmundi
Dottore in giurisprudenza Bari