L'ANM è l'associazione cui aderisce il 96% circa
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.
    

26 ottobre 2011

Il trattamento retributivo dei magistrati

Il tema del trattamento economico ècentrale nella definizione dell'assetto di indipendenza dellamagistratura. Sul punto si è espressa più volte con parole moltonette anche la Corte Costituzionale laddove ha affermato che iltrattamento economico dei magistrati, addetti alla funzionegiurisdizionale, corrisponde a "la peculiare ratio di attuare ilprecetto costituzionale dell'indipendenza e di evitare che essisiano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altripoteri" (così le sentt. n. 42 del 1993, n. 409 del 1995 nonchél'ord. n. 346 del 2008).


Il tema del trattamento economico è
centrale nella definizione dell'assetto di indipendenza della
magistratura. Sul punto si è espressa più volte con parole molto
nette anche la Corte Costituzionale laddove ha affermato che il
trattamento economico dei magistrati, addetti alla funzione
giurisdizionale, corrisponde a "la peculiare ratio di attuare il
precetto costituzionale dell'indipendenza e di evitare che essi
siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri
poteri" (così le sentt. n. 42 del 1993, n. 409 del 1995 nonché
l'ord. n. 346 del 2008).



E giustamente il tema è spesso
richiamato, anche in modo polemico, nel dibattito interno alla
magistratura, soprattutto negli ultimi anni, nei quali si sono
registrati periodici interventi di "taglio", sotto le più diverse
forme, della retribuzione.



Alla centralità (oggettiva e
soggettiva) del tema non sempre corrisponde, però, una adeguata
conoscenza da parte dei magistrati delle numerose questioni, anche
complesse, che lo attraversano. Sia di quelle di carattere
strutturale che di quelle oggetto di contingenti interventi di
"prelievo" da parte del legislatore.



L'apertura dello sportello on line
sul sito della Anm sui temi economici può essere l'occasione per
fare un punto sulle diverse questioni.



1. La struttura della
retribuzione.



La struttura della retribuzione dei
magistrati è un'eredità dell'ordinamento giudiziario
pre-costituzionale, nel quale si progrediva in carriera attraverso
concorsi per il passaggio alla qualifica superiore, con uno
stipendio calcolato in base al periodo trascorso nella qualifica
precedente.



Con le riforme della fine degli
anni sessanta (note come "Breganza" e "Breganzone") la progressione
in carriera dei magistrati è divenuta "automatica". O meglio, per
essere più precisi sono stati eliminati i concorsi, è stata
prevista la possibilità di progressione a "ruoli aperti" (si poteva
cioè diventare d'Appello indipendentemente dai posti pubblicati in
Appello) e soprattutto le qualifiche sono state "sganciate" dalle
funzioni effettivamente svolte.



I passaggi di qualifica avvenivano
a seguito di una valutazione del Csm dopo un certo numero di anni
trascorsi nella qualifica precedente (dopo due anni l'uditore
diventava magistrato di tribunale, dopo 13 anni si diventava
consigliere d'appello; dopo 20 consigliere di Cassazione; dopo 28
FDS ovvero idoneo alle funzioni direttive superiori). Faceva
eccezione al sistema un "passaggio retributivo" che si conseguiva
dopo tre anni dalla nomina a magistrato di tribunale (passaggio
ereditato dal vecchio concorso per "aggiunto").



Con la riforma dell'ordinamento
giudiziario del 2007 sono state eliminate le qualifiche, ma è stata
lasciata inalterata la struttura della retribuzione (salvo un
"errore" del legislatore sul quale tornerò più avanti) e sono state
previste valutazioni di professionalità ogni 4 anni (fino a 28).
Non tutte le valutazioni di professionalità però hanno effetti
economici. Per far "quadrare" il cerchio, cioè per far
corrispondere le valutazioni di professionalità con i vecchi
passaggi di qualifica, si è previsto un incremento economico solo
per la I (qui l'errore su cui tornerò dopo), la III (rectius un
anno dopo la terza, ovvero dopo 13 anni), la V (20 anni) e la VII
(28 anni) valutazione di professionalità.



1.1. Le classi e gli
scatti.



Oltre che in occasione dei
"passaggi di qualifica" la retribuzione, però, cresce anche in
maniera "automatica" ogni due anni, cioè per classi biennali del 6%
e per scatti biennali del 2,5%. Il sistema di calcolo delle classi
e degli scatti è estremamente complicato, ma sostanzialmente si può
dire che nella prima fase della carriera c'è una crescita del 6%
ogni due anni, mentre dopo una certa anzianità, di fatto, ci sono
solo scatti biennali al 2,5%.



1.2. L'adeguamento
automatico.



Un meccanismo fondamentale nella
struttura della retribuzione dei magistrati, anch'esso poco
conosciuto, è poi rappresentato dal sistema di adeguamento
automatico introdotto con una legge del 1981. Può essere
interessante ricordare (a riprova di quanto a volte rischia di
essere inutilmente pregiudiziale il dibattito su questi temi) che
l'ideatore di questo meccanismo si chiama Salvatore Senese, che
all'epoca rivestiva contemporaneamente la carica di Segretario
generale di Magistratura Democratica e di Segretario generale della
Anm, e che, insieme al Presidente dell'Anm, Adolfo Beria
D'Argentine, riuscì ad ottenere l'approvazione di questa legge.



Erano quelli anni terribili per il
paese e per la magistratura, segnati dalla follia omicida del
terrorismo di destra e di sinistra, che colpì tanti magistrati.



Ma erano anche gli anni della crisi
petrolifera e della inflazione a due cifre, che aveva determinato
nel volgere di pochi anni un gravissimo impoverimento della
categoria.



La legge (approvata in pochi mesi
anche sull'onda dell'emozione dell'ennesimo omicidio di un
magistrato) introdusse un meccanismo diretto a garantire in maniera
stabile alla magistratura la salvaguardia del potere d'acquisto del
salario. Sulla base di tale meccanismo ogni tre anni si calcola
l'aumento medio registrato dalle retribuzioni dei lavoratori del
pubblico impiego nel triennio precedente. E tale aumento viene
attribuito anche agli stipendi dei magistrati a titolo di
conguaglio. L'anno successivo al conguaglio lo stipendio aumenta di
una percentuale pari a 1/3 dell'aumento relativo al triennio
precedente e così per il secondo anno, al terzo anno si procede
nuovamente al conguaglio e così via di seguito.



Si tratta, a nostro avviso, di uno
strumento fondamentale e irrinunciabile, il quale ha garantito
negli anni il mantenimento del "salario reale" sottraendo allo
stesso tempo la magistratura dalla necessità di sedersi
periodicamente al tavolo della contrattazione. E crediamo non
sfugga a nessuno quali gravi rischi per l'indipendenza della
magistratura deriverebbero dalla necessità di contrattare
periodicamente i livelli retributivi (anche se, come vedremo più
avanti, i reiterati e sistematici interventi di "taglio" delle
retribuzioni rischiano di risucchiarci giocoforza in un 
meccanismo, peraltro distorto, di contrattazione).



Pochi, ad esempio, sembrano sapere
(o avere riflettuto adeguatamente sul fatto) che grazie a questo
meccanismo gli stipendi dei magistrati hanno parzialmente assorbito
l'impatto dell'euro.



Se, infatti, si mettono a confronto
gli stipendi dei magistrati prima dell'ingresso nella moneta unica
e quelli degli anni successivi è agevole riscontrare che gli
stipendi sono cresciuti circa del 30% in 5 anni e circa del 60% in
10 anni (vedi tabelle)


































































TRATTAMENTO ECONOMICO ATTRIBUITO AL PERSONALE DI
MAGISTRATURA A SEGUITO DELLA NOMINA A CONSIGLIERE DI CORTE DI
APPELLO



ANNO



LIVELLO



CLASSE



IMPORTO



1999



HH05



5/6 (11 ANNI)



51.874,51



2000



HH05



5/6 (11 ANNI)



53.303,38



2001



HH05



5/6 (11 ANNI)



55.017,62



2002



HH05



5/6 (11 ANNI)



56.731,86



2004



HH05



5/6 (11 ANNI)



62.068,53



2005



HH05



5/6 (11 ANNI)



64.277,35



2011



HH05



6/7 (13 ANNI)



79.722,49




 



























































TRATTAMENTO ECONOMICO ATTRIBUITO AL PERSONALE DI
MAGISTRATURA A SEGUITO DELLA NOMINA A CONSIGLIERE DI CORTE DI
CASSAZIONE



ANNO



LIVELLO



CLASSE



IMPORTO



2000



HH06



8 SC. 01



68.370,97



2001



HH06



8 SC. 03



73.849,35



2003



HH06



8 SC. 03



80.348,80



2004



HH06



8 SC. 03



83.313,67



2005



HH06



8 SC. 03



86.278,54



2011



HH06



8 SC. 03



102.393,96




 



2. Il rapporto con le altre
magistrature.



Da sempre l'Anm ha mantenuto uno
stretto collegamento con le associazioni rappresentative delle
altre magistrature, attraverso il Comitato di Coordinamento delle
magistrature e dell'avvocatura dello stato, al fine di sostenere in
maniera unitaria le ragioni in favore del mantenimento di questo
assetto retributivo.



Occorre però ricordare che nel 2001
è stato rotto un principio fondamentale nel rapporto con le altre
magistrature e sul quale si cementava la solidarietà tra le diverse
associazioni: quello dell'unità retributiva delle magistrature.



Fino al 2001 tutti i magistrati
guadagnavano allo stesso modo (mentre gli avvocati dello stato
hanno sempre avuto le famose "propine"). Essendo, però, quello al
TAR un concorso di secondo grado (cui si può accedere dopo 5 anni
di magistratura ordinaria o di prefettura) lo stipendio iniziale
era parametrato a quello di "tribunale di tre anni" (cioè 5 anni di
carriera) mentre dopo 8 anni il consigliere TAR prendeva lo
stipendio di consigliere di Corte d'Appello (13 anni di carriera di
un magistrato ordinario).



Nel 2001 i magistrati
amministrativi con un vero e proprio blitz, riuscirono a far
inserire da Bassanini nella legge finanziaria una norma che elevava
il trattamento del consigliere TAR dopo 8 anni da quello del
Consigliere di Corte d'Appello a quello del Consigliere di
Cassazione con 4 anni di anzianità (il riferimento è allo stipendio
che la legge prevede per gli avvocati e professori nominati giudici
di cassazione per meriti illustri). In sostanza in questo modo gli
amministrativi venivano a guadagnare 11 anni di carriera rispetto a
noi.



L'Anm all'epoca protestò con forza,
ma alla fine riuscì a spuntare solo un leggero riequilibrio con una
norma che attribuiva al Consigliere di Cassazione il trattamento
retributivo del Consigliere di Cassazione con 4 anni di anzianità
(sembra incredibile, ma la norma è scritta proprio così): dunque il
"sorpasso" di 11 anni degli amministrativi si è ridotto a 7 anni,
ma il vulnus all'unità delle retribuzioni è rimasto. Peraltro pochi
mesi dopo il Governo propose un intervento per mitigare la
sperequazione derivante dalla legge finanziaria con il quale si
prevedeva l'anticipazione alla nomina a magistrato di tribunale del
trattamento retributivo di magistrato di tribunale di tre anni,
dunque con un accorciamento della carriera di 3 anni, che però
essendo collocato nella fase iniziale della carriera avrebbe avuto
effetti "moltiplicatori" sicuramente significativi e tali da
attenuare, seppur non eliminare, la sperequazione.



L'Anm all'epoca rifiutò tale
intervento, in quanto nel corso del dibattito parlamentare era
stata inserita una norma, del tutto priva di valore giuridico, che
diceva più o meno che tale intervento sarebbe rimasto in vigore
fino alla complessiva riforma dell'ordinamento giudiziario con la
quale la progressione economica avrebbe dovuto essere agganciata a
valutazioni sulla professionalità e sulla laboriosità di
magistrati. Sembra incredibile ma è così: dopo sei anni è stata
fatta la riforma dell'ordinamento giudiziario e oggi abbiamo,
aggiungo io: giustamente, periodiche verifiche sulla
professionalità e laboriosità dei magistrati, ma ….con tre anni di
carriera economica in meno.



Noi crediamo che l'Anm in queste
vicende abbia commesso un grave errore ad "accettare" la soluzione
che ha rotto l'unità retributiva dei magistrati, accontentandosi di
una "mancia" per i consiglieri di cassazione e a "rifiutare" un
accorciamento della carriera per i più giovani in ragione di una
(ormai sempre più) insostenibile contrarietà ad ogni forma di
valutazione della professionalità. E lo diciamo senza alcun intento
polemico, in quanto si trattava di giunte unitarie e dunque la
decisione è da ascrivere alla responsabilità di tutte le
componenti, ma solo per far capire quanto articolate e complesse
siano (e siano state) le questioni retributive, sicché  esse
non possono essere semplicisticamente declinate come tema caro ad
una componente e sottovalutato dalle altre.



In quelle due vicende, ad esempio,
secondo noi hanno avuto un peso determinante da un lato la
componente generazionale (all'epoca l'Anm era rappresentata
prevalentemente da colleghi anziani e pertanto meno "sensibili" ai
problemi del trattamento economico nella fase iniziale della
carriera) e dall'altro la componente più conservativa e corporativa
che era letteralmente terrorizzata anche solo dall'enunciazione
come principio programmatico di qualunque forma di valutazione di
professionalità.



3. I punti
critici.



Il sistema che abbiamo
sommariamente delineato sopra presenta almeno due punti
critici.



Il primo, che noi non condividiamo,
ma con il quale bisogna giocoforza fare i conti, è posto
prepotentemente dall'esterno ed è quello della progressione
automatica. Su questo punto le burocrazie ministeriali
dell'Economia e della Pubblica Amministrazione, a prescindere dal
colore politico dei governanti, hanno una posizione feroce: in
nessun campo del pubblico impiego sono più tollerabili progressioni
economiche automatiche.



La cosa è aggravata dal fatto che
nella furia iconoclasta contro ogni automatismo (furia che, sia
detto per inciso, nasce in maniera un po' sospetta subito dopo il
2001, anno nel quale l'imprudente Ministro della funzione pubblica
Bassanini concesse un contratto a dir poco generoso alla dirigenza
pubblica, prevedendo enormi trattamenti accessori legati alla
"posizione", e dunque, detto brutalmente, dopo aver messo in
sicurezza i "loro" stipendi) costoro considerano "automatici" non
solo gli scatti e le classi (che effettivamente tali sono), ma
anche gli aumenti legati agli ex passaggi di qualifica (che oggi
sono ancorati al superamento di una valutazione di professionalità)
e persino l'adeguamento triennale (che non ha nulla di automatico
in quanto si limita a dare a noi, in ritardo, quanto gli altri
hanno ottenuto in sede di contrattazione).



Questa posizione delle burocrazie
ministeriali trova purtroppo una facile sponda nella politica di
ogni colore, che è sempre più attratta da logiche, chiamiamole
così, produttivistiche o premiali e sempre meno attenta ai profili
istituzionali. E' questo il motivo principale per il quale in ogni
occasione in cui si è posta la necessità di "fare cassa" anche con
i nostri stipendi si è andati a toccare i cd. "automatismi".



Fino ad oggi, lo diciamo con grande
preoccupazione e allarme, è stata la politica a "frenare" lo
spirito innovatore di costoro, mediando su interventi straordinari
(una sforbiciata qui e una lì) senza incidere sulla struttura della
retribuzione. Ma il futuro non promette nulla di buono.



Da un lato, infatti, la periodica
reiterazione di interventi straordinari finisce per renderli di
fatto strutturali. Negli ultimi quattro anni abbiamo avuto ogni
anno un intervento sulla retribuzione e ogni anno siamo stati
costretti ad un confronto (chiamiamola pure con il suo nome: ad una
contrattazione) con il potere politico per eliminare o almeno
"ridurre" i danni (ed è una linea che rivendico a dispetto di
coloro che restano convinti che basti urlare un po' di più per
ottenere ragione). Il che però ci ha trascinato di fatto sul
"tavolo della contrattazione".



Dall'altro, a voler azzardare
previsioni, è più facile che nel futuro si assista ad un
rafforzamento delle burocrazie ministeriali e delle loro posizioni
"anti-automatismi" che ad un rafforzamento della politica e di una
linea diretta a garantire l'indipendenza della magistratura anche
attraverso retribuzioni adeguate e non soggette agli "umori" del
governo.



4. I tagli alle
retribuzione e le iniziative giudiziarie promosse dalla
Anm



Ogni anno, negli ultimi quattro,
dicevamo sopra e i colleghi lo sanno bene, gli stipendi dei
magistrati hanno subito tagli di varia natura: blocco una tantum
dell'adeguamento triennale; blocco una tantum degli scatti;
riduzione una tantum (rectius per tre anni) dell'indennità
giudiziaria; riduzione una tantum (rectius per tre anni) del 5%
della retribuzione eccedente i 90mila euro lordi l'anno e del 10%
della retribuzione eccedente i 150mila euro lordi l'anno.



Tutti questi interventi sono stati
preceduti da proposte ben più incisive e, soprattutto, di carattere
strutturale, che hanno imposto al Comitato di coordinamento delle
magistrature incontri, trattative e confronti, all'esito dei quali
siamo sempre usciti un po' ammaccati. Siamo tutti consapevoli che
si tratta di una tattica collaudata: ti minaccio - 100, così che tu
sia quasi contento se arrivi solo a - 10. Ma il fatto di saperlo
non significa che il trucco non funzioni. Il rischio di una
revisione radicale della struttura retributiva è talmente alto e il
tema delle nostre retribuzioni ha così scarso appeal nell'opinione
pubblica, da sconsigliare a qualunque dirigente sindacale di
tentare iniziative di forza sul tema.



La reiterazione delle misure,
l'ampliamento delle stesse sia in quantità che in qualità, ha da
ultimo indotto l'Anm ad agire in via giudiziaria per far valer
l'illegittimità costituzionale di questi interventi.



I ricorsi sul taglio all'indennità
giudiziaria sono già stati presentati e la questione è già stata
rimessa da più di un Tar alla Corte Costituzionale.



Nelle prossime settimane avvieremo
i ricorsi sui prelievi del 5% e 10%.



5. Gli effetti economici
dell'applicazione della legge 111/2007 e le iniziative giudiziarie
promosse dalla Anm.



Come dicevo sopra, con la riforma
del 2007 il legislatore, non volendo, ha modificato la carriera
economica prevedendo che il trattamento retributivo riconosciuto al
magistrato di tribunale di tre anni (dunque dopo 5 anni di
carriera) fosse riconosciuto dopo la prima valutazione di
professionalità (cioè dopo 4 anni di carriera).



Sul punto l'Anm ha avviato oltre
tre anni fa un tavolo di confronto con il Ministero chiedendo il
riconoscimento del trattamento più favorevole. Alla fine, la
richiesta della ANM è stata (parzialmente) accolta.



Nel dicembre del 2010 il Ministero
ha provveduto a versare gli arretrati relativi al maggior
trattamento retributivo, ma solo per i magistrati che nel 2007 non
avevano ancora conseguito la nomina a magistrati di appello.



Per gli altri dovremo quindi
avviare ricorsi giurisdizionali.



Per costoro, poi, il Ministero ha
fatto una ulteriore distinzione per quelli che nel periodo tra il
2007 e il 2010 avevano maturato i 13 anni. A costoro sono stati
versati gli arretrati solo fino al 13 anno, rinviando ad un secondo
momento la ricostruzione della carriera. Cosa che sta avvenendo in
queste settimane.



Le modalità di calcolo del maggior
importo della retribuzione adottate dal Ministero (in quanto
imposte dalla Ragioneria) sono, però, a nostro avviso sbagliate in
difetto. Dunque anche su questo dovranno essere avviati ricorsi
giurisdizionali.



In definitiva si
prospettano tre diverse situazioni:





  1. Colleghi che erano già oltre il
    13° anno nel 2007 (Concorsi D.M. 8.7.2004 e anteriori), i quali
    dovranno presentare un ricorso diretto ad ottenere la ricostruzione
    della carriera.




  2. Colleghi che hanno raggiunto il
    13° anno tra il 2007 e il 2010  (Concorsi tra i D.M. 1995 e
    1997 compreso, i quali dovranno presentare ricorso per ottenere una
    diversa ricostruzione della carriera (ovviamente nella misura
    oggetto della richiesta sub 1).




  3. Colleghi che hanno raggiunto (o
    raggiungeranno) il 13 anno dopo il 2010 (Concorsi dal D.M. 1998 in
    poi), i quali dovranno presentare ricorso all'atto del
    conseguimento del nuovo trattamento economico chiedendo il calcolo
    del trattamento retributivo nella misura indicata nel ricorso sub
    1.




Giuseppe Cascini

Pierluigi Picozzi




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