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13 febbraio 2014

Il mandato di arresto europeo (MAE)

Diritto internazionale

Diritto internazionale

Scheda elaborata da Maria Chiara Paolucci, componente della Commissione ANM in materia di cooperazione internazionale

Il mandato di arresto europeo, previsto dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di mutuo riconoscimento (confiance mutuelle).


Le caratteristiche principali della procedura prevista dalla decisione quadro sono:



  • l’introduzione di deroghe al principio della cd. doppia incriminazione

  • l’adozione di una procedura puramente giudiziaria, con l’abbandono di ogni valutazione politica da parte dell’esecutivo;

  • il superamento del divieto di estradizione di cittadini contemplato da diverse Costituzioni, attraverso la previsione di cui al comma terzo dell’art. 5, secondo cui se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini dell’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna non può essere rifiutata, ma può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente pronunciata nello Stato membro emittente;

  • il punto n. 8 dei considerando della decisione quadro prevede che le decisioni relative all’esecuzione di un mandato di arresto europeo devono essere sottoposte ad un “controllo sufficiente”.


L’attuazione in Italia del mandato di arresto europeo

La decisione quadro sopra indicata ha trovato attuazione nell’ordinamento italiano con la legge 69 del 12 aprile 2005, pubblicata in G.U. n. 98 del 29 aprile 2005, ed entrata in vigore, dopo il periodo ordinario di vacatio legis, il successivo 14 maggio. 



  • le disposizioni della legge 69/2005 si applicano soltanto quando il mandato sia stato emesso e ricevuto dopo l’entrata in vigore della legge, indipendentemente dal momento dell’arresto del ricercato sul territorio italiano.


Il mandato di arresto europeo viene definito come



  • una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro di emissione in vista dell’arresto o della consegna da parte di altro Stato membro (di esecuzione) di una persona al fine dell’esercizio di funzioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale
    (art. 1, 2° co.).


Quindi tale strumento può essere utilizzato per:



  • l’esecuzione di una misura cautelare, anche se adottata al fine di consentire la partecipazione al processo dell’imputato (in caso di procedura passiva, Cass. sez. F., 28 agosto 2008, n. 34574, C.E.D. Cass. Rv 240715-716), ma non anche per la sola sottoposizione ad atti investigativi (interrogatori e confronti: (Cass. sez. VI, 17 aprile 2007, n. 15970, C.E.D. Cass. Rv 236378): M.a.e. cd. processuale;

  • l’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale: M.a.e. cd. esecutivo.


1) Procedura attiva di consegna: artt. 28-36

Il mandato di arresto europeo può essere emesso:



  • per l’esecuzione di una misura cautelare (l’art. 28 co. 1 lett. a) della L. 69/2005 rinvia ai limiti di cui all’art. 280 c.p.p., con la conseguenza che la pena edittale per l’emissione del M.a.e. coincide di fatto con quella dell’applicazione della custodia cautelare, e quindi cinque anni per la custodia in carcere e tre anni per gli arresti domiciliari);

  • per l’esecuzione di una pena la legge prevede il limite di un anno;


il M.a.e. è emesso:



  • dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero del Giudice che procede, se diverso, ove si tratti di m.a.e. cd. processuale (sul punto si era sviluppato un contrasto giurisprudenziale, che ha indotto la Sez. I della Corte di Cassazione a rimettere il ricorso alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p. con ordinanza del 2.7.2013; le Sezioni Unite della Corte, all’esito dell’udienza del 28.11.2013, nel risolvere la questione “se la competenza funzionale ad emettere il mandato d’arresto europeo per l’esecuzione di una misura cautelare spetti al giudice che l’ha applicata, anche se il procedimento penda davanti da un giudice diverso oppure al Giudice che procede”, ha statuito che detta competenza spetti “al giudice che procede”;

  • dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all’art. 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell’esecuzione: cd. m.a.e. esecutivo;

  • dal pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene all’esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.


La scelta in ordine al se ricorrere o meno all’emissione del mandato di arresto, è rimessa all’Autorità Giudiziaria che, secondo il vademecum pubblicato dal Ministero della Giustizia (e rinvenibile sul sito del Ministero www.giustizia.it) dovrà basarsi sulla natura del reato, sulla personalità dell’autore, sul fatto che si tratta di un residuo di maggior pena (ove si tratti di circostanza indicativa di un reato di elevata gravità).



  • Per quanto attiene al m.a.e ‘processuale’, lo stesso dovrà essere limitato ai casi di ordinanza impositiva di misura custodiale: seppure sia astrattamente possibile, quindi, l’emissione del m.a.e. in caso di arresti domiciliari, in tali ipotesi l’adozione del m.a.e. dovrà essere adeguatamente ponderata; ed invero, ove nello Stato richiesto non sia prevista analoga misura, la persona di cui viene richiesta la consegna potrà essere assoggettata a misura custodiale in carcere, con sostanziale aggravamento della misura al di fuori dei casi previsti dal nostro ordinamento;

  • Per quanto attiene al m.a.e. “esecutivo”, seppure il limite stabilito dalla decisione quadro e dalla legge attuativa sia pari ad un anno, nel vademecum per l’emissione del mandato d’arresto europeo si evidenzia l’opportunità di limitare la procedura del m.a.e. a pene detentive non inferiori a quattro anni, analogamente a quanto già previsto in relazione alla domanda di estradizione o di richiesta di arresto a fini estradizionali. 


Dall’art. 20, 1° co. lett. b) in relazione all’art. 656, 5° co. c.p.p. si desume che il p.m. presso il giudice dell’esecuzione deve astenersi dall’emettere il m.a.e. quando la pena detentiva, anche se superiore ad un anno, non può essere eseguita, ad esempio perché opera la sospensione d’ufficio dell’esecuzione o perché appare probabile che l’ordine di esecuzione possa essere sospeso anche su richiesta dell’interessato.



  • In particolare, l’emissione del m.a.e. può essere esclusa quando ricorrono i presupposti per la concessione di una misura alternativa alla detenzione (artt. 47, 47ter e 50, 1° co. l. 26 luglio 1975, n. 354 e ss. mod.) 

  • oppure quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre o a sei anni, nei casi di cui agli artt. 90 e 94 DP.R. 309/90.


Il relativo modulo, rinvenibile sul sito http://www.ejn-crimjust.europa.eu, presenta dei campi obbligatori (a,b,c,e, h, l) e campi (d,f,g) che devono essere compilati solo ove ricorrano date circostanze (mandato d’arresto emesso per l’esecuzione di una pena applicata con sentenza contumaciale), o l’A.G. ritenga utile specificare circostanze ulteriori, ovvero intenda richiedere, contestualmente all’arresto e alla consegna del ricercato, il sequestro e la consegna dei beni (per le istruzioni in ordine alla compilazione del modulo, cfr. il citato vademecum).
Si precisa che, a seguito dell’entrata in funzione della banca dati europea di seconda generazione (SIS II), sono state introdotte alcune novità, e segnatamente:



  • abrogazione del formulario M e contestuale modifica del formulario A (le informazioni supplementari di cui agli artt. 28 e 29 della decisione 2007/533/GAI sono quindi contenute unicamente nel formulario A, redatto dal Paese richiedente generalmente in lingua inglese);

  • obbligo di inserimento nel SIS II di copia scannerizzata del mandato di arresto europeo;

  • inserimento dei dati dattiloscopici della persona ricercata: foto ed impronte digitali ove disponibili;

  • possibilità di inserire in SIS II più Mandati di arresto europeo in relazione alla medesima persona.


Il mandato di arresto viene trasmesso al Ministro della Giustizia, che provvede alla successiva trasmissione all’autorità competente, previa traduzione. Dell’emissione del mandato viene data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
L’autorità giudiziaria competente:



  • emette il mandato d’arresto europeo quando risulti che l’imputato o il condannato è residente, dimorante o domiciliato in uno Stato membro. Altrimenti

  • dispone l’inserimento della segnalazione nel SIS (che equivale al mandato di arresto), a norma dell’art. 95 della Convenzione applicativa dell’accordo di Schengen (art. 29).


Quindi



  • per l’area Schengen l’autorità giudiziaria di emissione dispone direttamente la segnalazione nel Sis attraverso la divisione SiReNe; 

  • ove si debbano effettuare ricerche tramite Interpol dovrà invece farsi ricorso all’ordinaria procedura tramite il Ministro della Giustizia.


Il mandato di arresto perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero quando è stato dichiarato inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione (art. 31).


2) Procedura passiva di consegna (artt. 5- 27)


L’art. 2 reintroduce sostanzialmente il principio della doppia incriminazione, prevedendo che l’Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale; tuttavia introduce alcune deroghe:



  • reati specificamente indicati dall’art. 3, per i quali la consegna è obbligatoria, a prescindere dalla doppia incriminazione, purché sia prevista una pena privativa della libertà pari o superiore a tre anni;

  • reati in materia di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

  • il fatto deve essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi, per il cui calcolo non si tiene conto delle circostanze aggravanti (mandato d’arresto cd. processuale).

  • In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi (mandato d’arresto esecutivo): occorre far riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall’autorità giudiziaria straniera: Cass. sez. VI, 17 giugno 2008, n. 25182, C.E.D. Cass. Rv 239944)


Il mandato di arresto, che deve essere redatto in lingua italiana (art. 6 co.7) deve contenere i requisiti formali espressamente indicati nell’art. 6
Al m.a.e. devono inoltre essere allegati:



  • una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna (cd. summary), con l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; tale previsione appare in contrasto con il mutuo riconoscimento dei provvedimenti degli stati membri ed addirittura sembra un passo indietro rispetto al regime dell’estradizione convenzionale, atteso che gli elementi probatori posti a fondamento del titolo estradizionale assumono rilevanza solo nelle ipotesi di cooperazione non convenzionale;

  • il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo e della durata della pena; tale requisito non costituisce di per sé causa di rifiuto, trattandosi di documentazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi, la cui soluzione necessiti della esatta cognizione della portata della norma straniera, come ad es. ai fini della verifica della doppia punibilità (Cass. sez. VI, 10 aprile 2008, n. 17650, C.E.D. Cass. Rv 239679);

  • i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna; in ogni caso la mancata allegazione di tali elementi non costituisce causa ostativa alla consegna nel caso in cui tali informazioni siano ricavabili dagli altri atti trasmessi (sez. VI, 28 giugno 2007, n. 25421, non mass. sul punto).

  • copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.


Tuttavia la Cassazione ha precisato che:



  • non costituisce presupposto per l’ammissibilità di una pronuncia positiva alla consegna l’acquisizione dell’originale o di copia autentica del mandato di arresto europeo; ne consegue che, se non sorgono difficoltà relative all’autenticità dei documenti ricevuti dall’autorità giudiziaria italiana, risolvibili ai sensi dell’art. 9, attraverso contatti diretti tra le autorità interessate, è sufficiente anche una copia del mandato di arresto trasmessa via fax (Cass. Sez. VI, 8 maggio 2006, n. 16542, C.E.D. Cass. Rv. 233547, Cass. SS.UU. 30 gennaio 2007, n. 4614, C.E.D. Cass. Rv 235347);

  • l’omessa allegazione della relazione (tra l’altro introdotta dalla legislazione interna e non corrispondente alla decisione quadro) non costituisce causa ostativa alla decisione di consegna (Cass. sez. VI, 28 aprile 2006, n. 14993, C.E.D. Cass. Rv. 234126).


L’autorità giudiziaria competente nel caso di procedura passiva è:



  • la Corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria; 

  • la Corte di appello di Roma, se la competenza non può essere determinata nel modo predetto;


nel caso di emissione di più mandati di arresto per lo stesso fatto:



  • la Corte di appello nel cui distretto hanno la residenza, dimora o domicilio il maggior numero delle persone, 

  • la Corte di appello di Roma, ove il predetto criterio non sia applicabile;

  • nell’ipotesi in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto (art. 5, 5° co.).

  • nel caso di richiesta di consegna di soggetti minorenni all’epoca dei fatti la competenza è della sezione per i minorenni della Corte di Appello (Cass., 22 maggio 2008, n. 21005, C.E.D. Cass. Rv 240199).


Alla Corte di appello è demandato il compito di accertare se il reato per il quale sia stata richiesta la consegna rientri nella lista di cui all’art. 8, nonché la sussistenza dei limiti edittali previsti dalla medesima fattispecie; anche nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, è comunque prevista la possibilità di rifiuto nel caso in cui venga richiesta la consegna di un cittadino italiano per un fatto non previsto come reato dalla legge italiana e risulti che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato di arresto europeo (art. 8, 3° co.).


Il procedimento
Il procedimento di consegna può avere inizio:



  1. con la trasmissione del mandato di arresto, ovvero 

  2. con l’arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria, a seguito di inserimento nel SIS della relativa segnalazione.


1) Nel primo caso il Ministro della Giustizia, ricevuto il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al Presidente della Corte di appello competente, il quale ne dà immediata comunicazione al Procuratore Generale della Corte di appello.



  • Il Presidente, compiuti gli adempimenti urgenti riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede con ordinanza motivata, a pena di nullità, all’applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 1 e 1 co. bis, 274, 1° co. lett. a) e c) e 280 c.p.p.. Non essendo esclusa l’applicabilità dell’art. 274 lett. b) c.p.p., l’ordinanza con cui viene disposta nei confronti della persona richiesta la misura della custodia cautelare in carcere deve essere motivata anche in ordine al pericolo di fuga (Cass pen. Sez. VI, 10 novembre 2005 n. 42803, Ced Cass. Rv. 232487), che deve essere concreto



2) Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria art. 11
Nel caso in cui l’autorità competente dello Stato di emissione provveda alla segnalazione di informazione Schengen, la polizia giudiziaria procede all’arresto della persona ricercata (art. 11). A differenza di quanto accade per la procedura estradizionale, nella quale l’arresto da parte della polizia giudiziaria è demandato ad una valutazione discrezionale (l’art. 716 c.p.p. recita infatti: “nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto”), nel caso del mandato di arresto europeo l’arresto di configura come atto dovuto (cfr. Cass., sez. VI, 5 giugno 2006, n. 20550).



  • La polizia giudiziaria provvede a porre immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, la persona ricercata a disposizione del Presidente della Corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale e dando immediata comunicazione al Ministero della giustizia, che a sua volta provvede alla immediata comunicazione allo Stato richiedente dell’avvenuto arresto, onde consentire la trasmissione del mandato e della ulteriore documentazione (art. 11, 1° co.).

  • Il Ministro della Giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l’avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d’arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6.(art. 11, u.co.)

  • Entro 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto, il Presidente della Corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il Procuratore generale, provvede, in una lingua conosciuta alla persona ricercata e se necessario alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata alla presenza di un difensore di fiducia o di ufficio.

  • Se risulta evidente che l’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell’arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.


La norma non è chiara in merito al termine entro il quale deve essere adottata l’ordinanza di convalida; la Suprema Corte (Cass. sez. VI, 30 gennaio 2006, Spinazzola, Cass. sez. VI, 12 dicembre 2006, n. 40614, C.E.D. Cass. Rv 235512, Cass. sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 2833, C.E.D. Cass. Rv 235474) ha statuito che l’ordinanza deve intervenire entro le successive 48 ore dalla pre-cautela, alla luce del combinato disposto degli artt. 11 e 39 della legge attuativa, 391 c.p.p. e 13 Cost.. Il mancato rispetto di tale termine determinerebbe la sanzione della nullità.


L’ordinanza predetta perde tuttavia efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato di arresto o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorità competente.



  • Entro cinque giorni dall’esecuzione delle misure di cui all’art. 9 e alla presenza del difensore di fiducia o, in mancanza, di un difensore di ufficio nominato a norma dell’art. 97 c.p.p., al quale deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima, il presidente della corte di appello o un magistrato dallo stesso delegato provvede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare (art. 10). L’audizione in questione sembra avere un mero contenuto informativo e non appare assimilabile ad un interrogatorio di garanzia.
    Tra l’altro per il mancato rispetto del termine di cinque giorni (unico per qualsiasi tipo di misura coercitiva sia posta alla base del mandato di arresto) non è prevista espressamente l’inefficacia della misura.


  • Il presidente della corte di appello o il magistrato da lui delegato fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall’esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato di arresto e della documentazione di cui all’art. 6 (art. 10, 4° co.).


Si applica la disposizione dell’art. 702 del codice di procedura penale, e pertanto lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire all’udienza, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana.



  • La corte di appello, fatto salvo il caso di consenso alla consegna, decide con sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

  • Nel caso in cui il mandato di arresto non contenga le informazioni richieste dall’art. 6 lett. a), c), d) e) ed f) di cui all’art. 6, la Suprema Corte può richiedere ulteriori informazioni all’autorità emittente, stabilendo un termine, non superiore a trenta giorni. La Suprema Corte ha comunque chiarito che le “ulteriori informazioni” non possono consistere nell’acquisizione di prove non ancora eseguite (Cass. sez. F, 13 settembre 2005, n. 33642, C.E.D. Cass. Rv. 232119). La Suprema Corte ha precisato che il dies a quo del termine di trenta giorni di cui all’art. 16 è quello della ricezione della richiesta di integrazione da parte dell’A.G. straniera ed altresì che si tratta di termine avente natura ordinatoria ed in quanto tale non influente sulla decisione relativa alla consegna della persona (Cass. sez. feriale, 28 agosto 2007, Bilan, FI 2008, I, 4-13; nello stesso senso Cass. sez. VI, 28 marzo 2008, n. 13463, C.E.D. Rv 239425).

  • La decisione sulla richiesta di esecuzione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare disposta a seguito della ricezione del mandato di arresto o dell’arresto provvisorio della polizia giudiziaria (art. 17, 2° co.). Il dies a quo del predetto termine, coincide con l’esecuzione della misura cautelare, e non, quindi, dall’arresto pre-cautelare eventualmente eseguito dalla polizia giudiziaria (Cass. sez. VI, 22 novembre 2005, n. 45254, C.E.D. Cass. Rv 232634).

  • Tale termine può essere prorogato, per non più di trenta giorni, solo nell’ipotesi di impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore, di rispettare il citato termine, nel qual caso il Presidente della Corte di appello informa il Ministero della Giustizia, che a sua volta ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite Eurojust. Con l’espressione “cause di forza maggiore” s’intendono tutte quelle situazioni idonee a determinare ritardi incolpevoli nella decisione, ivi compreso l’eccessivo carico di lavoro di un ufficio giudiziario in rapporto all’organico di cui concretamente può disporre specie in periodo feriale (Cass. sez. VI, 22 novembre 2005, n. 45254, Calabrese, non mass. sul punto).


Nel caso in cui la decisione non intervenga entro tali termini la persona ricercata è posta immediatamente in libertà (art. 21).


Ipotesi di rifiuto:
Può adottarsi una decisione contraria alla consegna nelle ipotesi di rifiuto specificamente previste dall’art. 18:



  1. se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi (motivo discriminatorio);

  2. se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne; la scriminante va valutata alla stregua dell’ordinamento italiano

  3. se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

  4. se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

  5. se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva; La Suprema Corte ha tuttavia precisato che deve essere data una “interpretazione flessibile della norma, che la renda adattabile ai vari sistemi processuali cui si dirige, dovendosi sfuggire alla tentazione di parametrare al significato di nozioni ed espressioni evocative di precisi istituti dell’ordinamento interno dettati normativi concepiti dal legislatore italiano ai fini di una loro proiezione interstatuale” Cass. Sez. U., con sent. 30 gennaio 2007, n. 4614, Ramoci)

  6. se il mandato di arresto europeo ha per oggetto un reato politico

  7. se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato di arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

  8. se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

  9. se la persona oggetto del mandato di arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato di arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni (…);

  10. se il reato contestato nel mandato di arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; 

  11. se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;

  12. se i fatti per i quali il mandato di arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

  13. se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerna l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea; 

  14. se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio;

  15. se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all’articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

  16. se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia un cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. La Corte costituzionale, con sentenza 227 del 21 giugno 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18 comma 1 lettera r nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche al cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno;

  17. se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente salvo che, trattandosi di mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

  18. se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato di arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione

  19. se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l’esercizio o il perseguimento dell’azione penale;

  20. se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.


In sede di attuazione della decisione quadro pertanto, a differenza della maggior parte degli Stati europei, che hanno recepito la distinzione tra motivi obbligatori e motivi facoltativi di rifiuto del mandato di arresto, il legislatore italiano ha invece incomprensibilmente previsto come obbligatori tutti i motivi di rifiuto, anche quelli che la decisione quadro qualifica come facoltativi, ed ha altresì reso obbligatoria anche la richiesta di garanzie da parte dello stato di emissione nei tre casi di esecuzione condizionata del mandato che verranno successivamente analizzati. Per tale parte è senz’altro prospettabile una questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni per contrasto con la decisione quadro e gli artt. 11 e 117 Cost..
Ai motivi di rifiuto indicati dall’art. 18 si aggiungono quelli già citati, ricavabili dalle disposizioni di principio di cui all’art. 1, 3° co. e 2, 3°co., quelli relativi al contenuto del mandato di arresto (6, 6° co.) e nella disciplina della doppia incriminazione (art. 7, 1° co. e 8, 3°co.).


Nel caso in cui non si ravvisino tali cause ostative, la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna (art. 17).


Il contrasto tra l’esplicita previsione del requisito della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con la ratio e la portata della decisione quadro sul mandato di arresto ha spinto la Suprema Corte a diversi interventi sul punto, che hanno riportato la normativa nei binari del mutuo riconoscimento.



  • non compete alla corte di appello la valutazione della gravità degli indizi su cui si fonda il provvedimento cautelare straniero, dovendo il controllo ad essa affidato essere limitato alla “verifica della sussistenza della motivazione o della presenza di una motivazione meramente apparente” e che il provvedimento si basi su elementi seriamente evocativi di un fatto reato (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 4614/07, Ramoci)

  • In ogni caso la valutazione della corte ha ad oggetto solo le esigenze di cui all’art. 274 lett. b), vale a dire il pericolo di fuga della persona, attesa l’espressa esclusione normativa delle esigenze di cui alle lettere a) e c). 

  • La misura cautelare inoltre non è ancorata ai limiti edittali di cui all’art. 280 c.p.p., sostituiti da quelli specificamente previsti dagli artt. 7 e 8 della legge.


Per quanto attiene alle misure di sicurezza provvisorie appaiono applicabili gli artt. 312 e 313 c.p.p..


Della sentenza viene data immediata lettura al termine della camera di consiglio; la lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento; la sentenza viene immediatamente comunicata, anche a mezzo di telefax, al Ministero della Giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato di emissione ed altresì, in caso di decisione positiva, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (art. 17, 6° e 7° co.).


Condizioni di esecuzione
La consegna può inoltre essere subordinata ad alcune garanzie (art. 19):



  1. se il mandato di arresto è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio; tale condizione è da ritenersi rispettata qualora l’ordinamento dello Stato di emissione preveda la possibilità, in caso di condanna in absentia, di proporre opposizione entro un termine decorrente dalla data di effettiva conoscenza di detta condotta da parte dell’interessato (Cass. sez. VI, 28 aprile 2008, n. 14643, C.E.D. Cass. Rv 239650)

  2. se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l’esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto, in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

  3. se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale (m.a.e. processuale) è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti dallo Stato membro di emissione. “l’espressione ‘dopo essere ascoltata’, contenuta nell’art. 19 lett. c) della legge 22 aprile 2005 n. 69, con riferimento alla consegna, ai fini di un’azione penale, del cittadino o di persona residente nello Stato italiano, deve essere intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il processo a suo carico con l’emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall’ordinamento dello stato di emissione (Cass. sez. VI, 30 settembre 2009, n. 38640, Chaloppe).



Consenso alla consegna art. 14
Nel corso dell’esame della persona di cui è richiesta la consegna, espletato a norma dell’art. 10, 1° co. o 13, 1° co., il Presidente della Corte di appello o il magistrato delegato provvede a raccogliere l’eventuale consenso alla consegna, verbalizzandone altresì le modalità di prestazione.
Il consenso può essere prestato anche successivamente, con dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione, che provvede a trasmetterlo immediatamente al presidente della corte di appello, anche a mezzo fax, ovvero con dichiarazione resa dalla corte di appello e fino alla conclusione della discussione.



  • Il consenso è irrevocabile e di tale natura deve darsi espresso avviso.

  • Nel caso di consenso validamente espresso la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo aver sentito il Procuratore generale il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna. Nel caso di mancato rispetto di tale termine ai sensi dell’art. 21 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà. Secondo la Suprema corte detto termine rientra nel genus dei termini acceleratori, in quanto impone al giudice di provvedere entro una determinata data, ma non preclude la possibilità di provvedervi prima della scadenza del termine (Cass. sez. VI, 20 marzo 2007, n. 17306, C.E.D. Cass. Rv 236582).

  • la mancata acquisizione del consenso dell’interessato da parte del Presidente non produce conseguenze sulla validità dei provvedimenti adottati dalla Corte di appello (Cass., sez. VI, 22 settembre 2006, n. 32516, non massimata sul punto)



Ricorso per cassazione art. 22



  • Contro la decisione della Corte di appello, sia che si tratti dell’ordinanza emessa in caso di consenso alla consegna ex art. 14 sia che si tratti della sentenza emessa ai sensi dell’art. 17, è ammesso il ricorso per cassazione, anche per ragioni di merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei suddetti provvedimenti; 

  • il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza.


Soggetti legittimati sono la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello; a differenza del procedimento di estradizione non è prevista dall’art. 22 la possibilità di impugnazione per il rappresentante dello Sato richiedente, il quale tuttavia avrà una facoltà di intervento nel procedimento introdotto da una delle parti legittimate sopra indicate (in tal senso deve interpretarsi il richiamo di cui all’art. 10, 4° co. all’art. 702 c.p.p., che prevede che lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire anche nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione). 



  • La Corte di Cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme del rito camerale secondo l’art. 127 c.p.p.. L’avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell’udienza (art. 22, 3° co.).

  • In caso di annullamento con rinvio il giudice di rinvio dovrà decidere nel termine di venti giorni dalla ricezione degli atti (art. 22, 6° co.).


La Corte di cassazione esplica quindi un giudizio di merito, potendo quindi non solo controllare le valutazioni fatte dalla corte di appello sotto il profilo della compiutezza e della correttezza logica delle argomentazioni, ma anche sul significato attribuibile agli elementi probatori, sui fatti e sulle circostanze utili a verificare o escludere la sussistenza dei presupposti legittimanti il mandato di arresto e la sussistenza delle cause di rifiuto della consegna.


Tuttavia, come abbiamo visto, pur trattandosi di sindacato anche di merito, la Suprema Corte non può integrare l’attività istruttoria, non disponendo dei poteri riconosciuti al giudice di appello (Cass. sez. VI, 16 gennaio 2007, n. 3461, C.E.D. Cass. Rv. 235476).


Consegna art. 23



  • La consegna della persona ricercata deve avvenire entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile emessa a norma dell’art. 17, ovvero dall’ordinanza di cui all’art. 14 emessa a seguito di consenso alla consegna.


Le modalità della consegna vengono stabilite in base agli accordi intercorsi tra lo Stato di emissione e il Ministro della giustizia.



  • Scaduto tale termine la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello o il magistrato da lui delegato dispone la liberazione dell’arrestato, sempre che l’ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest’ultimo, nel qual caso i termini restano sospesi sino alla cessazione dell’impedimento. 


In tali ipotesi deve ritenersi che sia possibile la reiterazione della misura, purché ne permangano i presupposti (Cass. sez. VI, 14 novembre 2007, n. 32, C.E.D. Cass. Rv 238093).


Principio di specialità art. 26
L’art. 26 introduce anche in relazione al mandato di arresto il principio di specialità, per cui



  • la consegna è sempre subordinata alla condizione che la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, per un fatto anteriore e diverso rispetto a quello per la quale viene concessa.


Tuttavia il principio di specialità non trova applicazione, e si ha pertanto la cd. purgazione della specialità:



  1. quando il soggetto consegnato, avutane la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno;

  2. il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

  3. il procedimento penale non consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

  4. la persona è soggetta a una pena o una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

  5. se il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all’art. 14;

  6. dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate dall’art. 14;



  • “fatto diverso” rilevante ai fini dell’operatività del principio di specialità di cui all’art. 27 della decisione quadro 2002/584/GAI: secondo la C.G.U.E. può escludersi la sussistenza di un ‘reato diverso’ ove gli elementi costitutivi del reato siano corrispondenti a quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una ‘corrispondenza sufficiente’ tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati; non inducono a ritenere il fatto come ‘diverso’ eventuali modifiche nelle circostanze di tempo e di luogo, sempre che tali nuovi elementi non alterino la natura del reato, tanto da determinare l’applicabilità dei motivi di non esecuzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della detta decisione quadro (C.Giust.C.E., sent. sez. III, 1^ dicembre 2008, Leymann e Pustarov, causa 388/08, emessa all’esito di un rinvio pregiudiziale proposto dalle autorità giudiziarie finlandesi, nell’ambito di una procedura d’urgenza ex art. 104 ter del regolamento)



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