ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE DEL 25 GIUGNO
2011
Il CDC decide all'unanimità
che tutte le proposte di cui al punto 1 dell'ordine del
giorno(discussione sulle modifiche dello Statuto dell'Anm)
e gli emendamenti oggi presentati vengano portati
all'assemblea generale.
1 - INCOMPATIBILITA' E
DECADENZA
PROPOSTA A)
Proposta condivisa dai
componenti della commissione presenti alla riunione del 15 giugno
(Palamara, Natoli, Mura, Caputo, Greco, Rossi, San Giorgio), in
tema di incompatibilità e decadenza mediante l'aggiunta dell'art. 6
bis:
Art. 6 bis -
Incompatibilità
Le cariche di componente Comitato
Direttivo Centrale o di una Giunta Esecutiva Sezionale non possono
essere ricoperte dagli associati che, nei tre anni precedenti alla
data fissata per il rinnovo di tali organi, abbiano svolto:
1. incarichi ministeriali
apicali o di diretta collaborazione con Ministri;
2. il ruolo di membro del
Governo o del Parlamento;
3. incarichi elettivi o di
governo negli enti pubblici territoriali.
Fatti salvi gli obblighi derivanti
da specifiche disposizioni di legge, i componenti del Comitato
Direttivo Centrale o delle Giunte Esecutive Sezionali decadono
dalla carica associativa in caso di:
1. accettazione di una
candidatura nelle elezioni politiche o amministrative;
2. accettazione di incarichi
ministeriali apicali o di diretta collaborazione con un
Ministro;
3. accettazione di incarico di
membro del governo nazionale o degli organi di governo di enti
pubblici territoriali;
4. presentazione della
candidatura alle elezioni per il Consiglio Superiore della
Magistratura
EMENDAMENTO DI
GRAZIA
Nell'assumere le rispettive
cariche il Presidente ed il Segretario Generale si
impegnano, inoltre, a non candidarsi alle
elezioni per il Consiglio superiore della magistratura nel corso
del mandato e nei due anni successivi.
EMENDAMENTI
CERRONI
- emendamento alla proposta A), con riferimento al comma 1
dell'art. 6 bis (incompatibilità), come formulato dalla Commissione
riforma dello Statuto: sostituire il punto 1) con il seguente: "1.
incarichi ministeriali apicali nei ministeri o negli uffici di
diretta collaborazione".
- sub emendamento alla proposta A), con riferimento al comma
3 dell'art. 6 bis (incompatibilità), come formulato dalla
Commissione riforma dello Statuto: sostituire alle parole: "…… nei
due anni successivi" le seguenti parole: "……. nei tre anni
successivi".
PROPOSTA B) Proposta
Vaccari (a cui aderisce Reale)
A) Sostituire in tutti gli
articoli dello statuto i termini socio o soci con i termini,
rispettivamente, di associato e associati
B) all'art. 5 primo periodo
dopo "cariche sociali" aggiungere: "fatte salve le ipotesi
di incompatibilità di cui all'art. 6 bis secondo periodo"
C) Sempre all'art.
5:
- eliminare l'ultimo
periodo (lo stesso viene riformulato all'art. 6 bis, primo e
secondo periodo);
- aggiungere in fine il
seguente comma: "L'espulsione dell'associato è deliberata dal
Comitato Direttivo Centrale previa diffida scritta dell'addebito
all'associato e dopo aver dato modo a quest'ultimo di rendere le
sue giustificazioni, nel termine massimo di quattro mesi dalla
contestazione".
D) All'art. 6 eliminare gli
ultimi tre periodi (gli stessi sono riformulati all'art. 6
bis)
E) Aggiungere prima
dell'art. 7 il seguente articolo:
Art. 6 bis. -
Incompatibilità
L'iscrizione all'Anm è
incompatibile con:
1. l'iscrizione a
partiti politici e con l'assunzione di incarichi o cariche in
partiti o formazioni politiche;
2. l'appartenenza
ad associazioni riservate o che comportino la sottoposizione degli
iscritti a vincoli incompatibili con l'ordinamento democratico. E'
considerata riservata ogni associazione che non consenta la
conoscibilità dello statuto e delle relative fonti di
finanziamento;
3. il
coinvolgimento in centri di potere affaristici.
La ricorrenza di una delle
suddette ipotesi di incompatibilità comporta l'espulsione
dall'associazione.
Le cariche di membro del
Comitato Direttivo Centrale, della Giunta Esecutiva Centrale, o
della Giunta Esecutiva Sezionale, non possono essere ricoperte
dagli associati che, nei tre anni precedenti alla data fissata per
il rinnovo di tali organi:
1. abbiano
ricoperto cariche ovvero abbiano svolto incarichi per i quali è
previsto il collocamento fuori ruolo;
2. abbiano svolto
mandato di parlamentare o di consigliere regionale.
Gli associati che dovessero
versare in una di tali cause di incompatibilità, decadono
immediatamente dalla carica ricoperta in seno
all'A.N.M.
Fatti salvi gli obblighi
derivanti da specifiche disposizioni di legge, gli associati che
ricoprano o abbiano ricoperto la carica di membro del Comitato
Direttivo Centrale, della Giunta Esecutiva Centrale, o della Giunta
Esecutiva Sezionale, non possono, per tutto il periodo del mandato
e per un ulteriore periodo di cinque anni dalla cessazione della
carica ricoperta in seno all'A.N.M.:
1. accettare
candidature in elezioni politiche o amministrative;
2. accettare
incarichi apicali o di rappresentanza esterna presso uffici,
dipartimenti o articolazioni, di ministeri, di organismi
internazionali, di organi costituzionali, di rilevanza
costituzionale, di autorità indipendenti;
3. non possono
parimenti assumere le cariche di Presidente, di membro del Comitato
Direttivo o dei Comitati di gestione della Scuola Superiore della
Magistratura;
4. candidarsi alle
elezioni per la composizione del Consiglio Superiore della
Magistratura e dei Consigli Giudiziari dello stesso distretto di
Corte di Appello della cui Giunta Sezionale siano stati
componenti.
Qualsiasi violazione delle
disposizioni contenute nel presente comma comporta la immediata
decadenza dalla carica ricoperta all'interno dell'associazione e la
sospensione dei diritti sociali fin dal momento della violazione e
per un periodo di cinque anni dalla cessazione della carica o
dell'incarico».
F) Aggiungere all'art. 10,
lett. b), è aggiunto, in fine, il seguente inciso:
« fatto salvo quanto
previsto dall'ultimo comma dell'art. 6».
G) Aggiungere all'art. 60, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui all'art. 6
bis e si applicano a far tempo dal primo rinnovo, successivo alla
data di approvazione delle suddette disposizioni, delle cariche in
seno all'A.N.M. ivi contemplate».
2 - MODIFICHE DEGLI ARTT.
11 E 37 DELLO STATUTO CONDIVISE DALLA TOTALITA' DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE
Art. 11 - Procedimento
disciplinare
Il Collegio dei probiviri esercita
l'azione disciplinare, ha poteri istruttori, delibera ed infligge
le sanzioni con la maggioranza dei due terzi e può disporne la
pubblicazione nel giornale e sul sito web dell'Associazione.
Contro il provvedimento
sanzionatorio del Collegio dei probiviri è ammesso il ricorso
dell'interessato al Comitato direttivo centrale entro trenta giorni
dalla comunicazione. Il Comitato direttivo centrale può ordinare la
sospensione dell'esecuzione del provvedimento disciplinare fino
all'esito del ricorso.
Con la maggioranza dei due terzi
dei votanti può confermare la sanzione.
Le deliberazioni sono adottate con
voto segreto.
Art. 37 - Collegio dei
Probiviri
Il Collegio dei probiviri è
composto da sei componenti, i quali, nella prima seduta successiva
alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente.
Non sono eleggibili i candidati
alle elezioni del Comitato direttivo centrale che procede alla
nomina.
3 - PROPOSTA DI MODIFICA
STATUTARIA DEGLI ARTT. 25 E 29 DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITA'
Art. 25. - Liste dei
candidati
Ogni lista non può comprendere un
numero di candidati superiore a trentasei, pari a quello dei seggi
da attribuire.
Nella composizione di ogni lista
deve - a pena di inammissibilità - essere garantita la
presenzaparitaria di genere, ossia il 50% per
ciascun genere, ed in caso di numero dispari di candidature una
differenza di candidature tra i due generi uguale a
uno.
La lista deve essere presentata da
almeno cento soci. Nessun socio può presentare più di una lista.
Anche le firme dei presentatori devono recare l'autenticazione del
Presidente delle rispettive sezioni di appartenenza.
Non si può ricoprire la carica di
componente del C.D.C. per più di due volte consecutive.
Art. 29. - Operazioni
dell'ufficio elettorale centrale
L'ufficio elettorale centrale,
esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti
riportati da ciascuna lista in campo nazionale e di quelli
riportati da ciascun candidato.
Quindi procede alla distribuzione
dei seggi disponibili fra le varie liste concorrenti in proporzione
dei voti da ciascuna riportati, trascurando gli eventuali resti.
Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono
assegnati ai candidati che abbiano riportato il
maggior numero di suffragi (voti di lista più voti di
preferenza), con il correttivo per il quale dopo ogni
candidato eletto, a partire dal primo, viene considerato eletto
(come secondo eletto della lista) il candidato dell'altro genere
che abbia conseguito il susseguente maggior numero di suffragi e
così via fino al completamento degli eletti di ogni
lista). A parità di voti è preferito il candidato più
anziano.
I seggi eventualmente residuati,
dopo la distribuzione proporzionale di cui sopra, sono
attribuitifacendo applicazione del meccanismo correttivo di
cui al secondo periodo del secondo comma, ai
candidati primi esclusi delle liste che abbiano riportato i resti
maggiori.
EMENDAMENTO DI GRAZIA E
CERRONI