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L'impresa davanti al Tribunale delle Imprese

di Elena Riva Crugnola - 12 giugno 2014

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Tribunale delle Imprese, come tutti sappiamo, è espressione che compare solo nel titolo dell’articolo 2 del d.l. n.1/2012, con il quale, alla ricerca di una specifica efficienza della giustizia riguardante le imprese, si è modificato il d.lgs. n.168/2003 per così dire “trasformando” le 24 sezioni specializzate in materia di proprietà industriale nelle 42 sezioni specializzate in materia di impresa, a base tendenzialmente regionale e competenti – oltre che per i procedimenti in materia di proprietà industriale/intellettuale già affidati alle SSPII – anche per la materia antitrust e per le liti “societarie” coinvolgenti società di capitali/ cooperative e per quelle in materia di appalti pubblici di rilevanza comunitaria coinvolgenti i medesimi enti, così concentrando presso articolazioni “specializzate” dei Tribunali e delle Corti d’Appello “regionali” alcune categorie di controversie civili caratterizzate da specifica complessità “tecnica” (l’intento del legislatore è a prima vista riconducibile al filone riformatore che a partire dalla fine del secolo scorso si è variamente proposto di “specializzare” e “accelerare” le controversie coinvolgenti materie individuate come “sensibili” rispetto alle esigenze delle imprese, pervenendo per quelle in materia societaria, bancaria e di intermediazione finanziaria – per le quali pure si era discussa ma poi accantonata la prospettiva della creazione di apposite sezioni specializzate distrettuali – all’istituzione non di un giudice specializzato ma di un processo ad hoc – il c.d. processo societario di cui alla legge delega n.366/2001 e al d.lgs. n.5/2003, le cui disposizioni, rivelatesi non funzionali, sono state poi abrogate dall’art.54 della legge n.69/2009 – e per quelle in materia di proprietà industriale e intellettuale alla “concentrazione” di competenza nelle sezioni specializzate di cui al d.lgs. n.168/2003 sopra citato).
L’intervento normativo, realizzato senza alcuna modifica dell’organico degli Uffici divenuti sedi di SSI, ha dato luogo a diverse soluzioni organizzative/ tabellari, secondo gli schemi opportunamente elastici disegnati dalla circolare del CSM 11.7.2012; in particolare, secondo il monitoraggio realizzato dal Ministero della Giustizia la scorsa estate con il contributo del 76% delle sedi interessate: tenuto conto dei flussi nelle due materie principali, p.i. e societaria, si è mantenuta l’ossatura delle due sezioni specializzate già esistenti, l’una normativamente, la SSPII, e l’altra tabellarmente, la sezione ottava civile (quest’ultima da decenni destinataria delle liti in materia societaria e di altre materie rilevanti quanto a flussi, da ultimo la materia “bancaria”, divisa a metà con altra sezione), designando queste due sezioni come SSIA e SSIB: la variazione tabellare ha comportato per la SSIB la “perdita” della materia bancaria, ma entrambe le sezioni rimangono destinatarie non solo, rispettivamente, dei procedimenti in materia di p.i.i. e di quelli in materia societaria, ma anche di controversie “contigue”, quali, per entrambe, quelle in tema di cessione di azienda e, per la SSIA, quelle in tema di concorrenza sleale c.d. pura e, per la SSIB, quelle in tema di società di persone, di consorzio, di associazione in partecipazione.
All’esigenza di accelerazione dei procedimenti nelle materie riservate alle SSI è stato quindi dato rilievo nella variazione tabellare, da un lato, aumentando di due unità i giudici effettivamente addetti alla SSIA (ove oggi sono in servizio una presidente e sei giudici), dall’altro, eliminando dalla competenza tabellare della SSIB (ove oggi sono pure in servizio una presidente e sei giudici) la materia bancaria particolarmente rilevante quanto a flussi: variazioni tabellari queste che, una volta pienamente a regime, consentiranno una significativa contrazione dei tempi di definizione dei procedimenti cautelari e contenziosi.
In definitiva quindi possiamo dire che presso il Tribunale di Milano una maggiore “effettività” nel settore della giurisdizione in tema di proprietà industriale, di antitrust e societaria è derivata o deriverà non tanto dalla concentrazione presso un’articolazione specializzata di queste controversie (che già erano concentrate presso due sezioni) quanto, come è ovvio, dal mutamento del rapporto tra numero dei giudici addetti e quantità dei flussi di procedimenti in una data materia.
Osservando il primo dato del rapporto va però osservato che la “potenzialità” di trattazione e di definizione di ciascun giudice viene “moltiplicata”, anche qui come è ovvio, se il giudice può disporre di collaboratori direttamente impegnati nell’attività tipica, sotto la sua direzione e il suo coordinamento: in particolare il monitoraggio della sperimentazione milanese degli anni scorsi relativa al c.d. “ufficio del giudice”, prevedente l’affiancamento a un certo numero di magistrati di due tirocinanti per un periodo minimo di un anno e sviluppatasi grazie alla collaborazione tra la presidenza del Tribunale, l’ordine degli avvocati e finanziatori esterni, ha dato risultati molto interessanti in termini di aumento del numero dei procedimenti definiti e di diminuzione della loro durata (si rinvia sul tema alla relazione di DAMIANO SPERA, L’utilizzo di tirocinanti e stagisti in affiancamento del giudice civile, come premessa all’istituzione dell’ufficio del giudice civile: un primo bilancio, 2012, reperibile sul sito del CSM nella sezione riservata al materiale degli incontri di studio: in particolare dai dati allegati alla relazione emerge che i giudici dotati di collaboratori, nel periodo dall’1.7.2011 al 23.7.2012, hanno definito per semestre 327 procedimenti, con uno scostamento in aumento rispetto alla media della sezione di appartenenza del 15,81%.
Un legislatore che volesse dunque effettivamente migliorare la qualità della giurisdizione in termini di tempi e di accuratezza/prevedibilità delle decisioni dovrebbe allora far leva, anche in tempi di spending review e, anzi, proprio in tempi di spending review, sull’assistenza al giudice, secondo modelli presenti in altri paesi europei e che si giovano anche dell’apporto di giuristi in formazione (si rinvia al volume di BRUNO NASCIMBENE, La professione forense nell’Unione Europea, IPSOA 2010, Collana della Fondazione Forense di Milano, dalla cui analisi comparata si ricava che in vari Paesi UE – Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Polonia, Slovenia, Svezia, Ungheria – sono previsti periodi di formazione forense presso uffici giudiziari: particolarmente articolata è la disciplina tedesca, basata sulla formazione comune di tutte le figure di giuristi – avvocati, magistrati, notai –.
Al termine del periodo universitario, dopo aver superato un primo esame di Stato, l’aspirante giurista percorre due anni di tirocinio pubblico, durante i quali il Referendar viene assunto con contratto pubblico di lavoro e retribuito, partecipando a cinque distinti periodi di tirocinio – Stationen – presso gli uffici giudiziari civili, presso il pubblico ministero o presso l’ufficio giudiziario penale, nella pubblica amministrazione, nello studio di un avvocato: al termine del servizio preparatorio i Rechtsreferendare sostengono un secondo esame di Stato, al superamento del quale vengono immessi in una graduatoria pubblica di tutti i giuristi abilitati all’esercizio delle professioni legali, potendo quindi scegliere, a seconda del punteggio ottenuto, professione e specializzazione, tenuto conto dei posti vacanti per le funzioni “contingentate” di magistrato e di notaio), abbandonando la prospettiva di concentrazioni di competenza che, oltre il limite distrettuale, pongono problemi di legittimità costituzionale e che, soprattutto se adottate senza alcuna preventiva analisi ragionata dei flussi, non sono in grado di incidere altrettanto efficacemente in termini di durata dei processi e di qualità delle decisioni. In questa prospettiva una grande delusione è stata la vicenda normativa del c.d. “decreto del fare”, nella cui versione d’urgenza era contenuta una disciplina di grande favore per l’inserimento di tirocinanti laureati negli uffici giudiziari con riconoscimento a tale tirocinio di un valore alternativo a quello del titolo rilasciato dalle SSPL, riconoscimento poi “scomparso” nella legge di conversione, con prevedibile scarsa riuscita dei tirocini disegnati dalla versione convertita del decreto, per un verso irrigiditi – rispetto alle sperimentazioni precedenti – da una disciplina analitica e per altro verso resi in concreto non certo appetibili ai laureati più dotati.
Ciò detto e tornando alle modalità di funzionamento delle due SSI del Tribunale di Milano, vanno richiamate le risorse di “specializzazione” messe in opera in entrambe a fini di qualità della giurisdizione:
oltre alla collegialità della fase decisoria, prevista normativamente, a fini dell’omogeneità della giurisprudenza sono programmate riunioni mensili di ciascuna sezione e bimensili di coordinamento tra le due sezioni;
a partire dalla primavera di quest’anno poi, grazie ad apposita convenzione sottoscritta dalla presidenza del Tribunale con l’Associazione Disiano Preite per lo studio del Diritto delle Imprese e grazie alla conoscibilità telematica dei provvedimenti abitualmente redatti con consolle PCT da tutti i giudici della sezione, è attivo il sito www.giurisprudenzadelleimprese.it ad accesso libero e gratuito, ove sono raccolte e massimate tutte le sentenze emesse dalla SSIB nonché i provvedimenti cautelari e di volontaria giurisdizione segnalati dai giudici al momento del deposito telematico: si tratta di uno strumento di grande utilità quanto alla conoscibilità dei precedenti di sezione sia per tutti i fori del distretto sia per gli stessi giudici della sezione, con immediate ricadute positive in termini di prevedibilità delle decisioni e di coerenza delle (o di consapevole dissenso tra le) stesse nonché in termini di utilizzabilità del rinvio al precedente di sezione nella redazione dei provvedimenti; lo strumento è stato di recente ancora potenziato con l’adesione al progetto delle SSI del Tribunale e della Corte d’Appello di Genova e della Corte d’Appello di Brescia ed è previsto l’ampliamento ad altre sedi di SSI;
anche per i provvedimenti della SSIA da tempo sono in atto meccanismi di conoscibilità tramite rivista e sito dedicati (i provvedimenti della SSIA dal 2004 sono pubblicati massimati sulla Rivista delle Sezioni Specializzate Proprietà Industriale e Intellettuale (Riv. SPI), che raccoglie i provvedimenti di tutte le SSPII, con traduzione delle massime in inglese: sempre dal 2004 il testo completo di tutti i provvedimenti della SSIA è inserito in un sito europeo (darts-ip), di larghissima diffusione, con accesso gratuito ai magistrati (www.darts-ip. com.info@darts-ip.com tel. +32 2 733 2822) e che consente di leggere le decisioni di tutte le corti europee, statunitensi e di altri paesi);
presso la SSIB, attraverso lo scambio continuo di riflessioni sul tema tra i suoi componenti, si è elaborata una tecnica di redazione dei provvedimenti “per punti”, ritenuta utile a evidenziare i nodi e le ragioni decisorie e agevolata dalla preparazione, già in vista della prima udienza, di “scheda del processo” via via aggiornata: attività quest’ultima molto utile ai fini di una trattazione effettiva della causa e nella quale la collaborazione di tirocinanti/ stagisti è fondamentale.
Quanto ai flussi numerici dei procedimenti assegnati alle due sezioni, dalla comparazione tra i dati relativi al primo semestre 2012 con quelli relativi allo stesso semestre 2013 si ricava che:
per la SSIA1 tali flussi sono rimasti sostanzialmente invariati quanto al contenzioso (233 nel primo semestre 2013, 240 nel primo semestre 2012) con diminuzione invece dei procedimenti cautelari (166 nel primo semestre 2013, 191 nel primo semestre 2012)1, il che porta a configurare come non particolarmente rilevante la diminuzione di competenza territoriale derivante dall’istituzione della SSI del Tribunale di Brescia;
per la SSIB, che ha visto aumentare all’intero distretto il bacino di afflusso dei procedimenti in materia societaria rispetto alla precedente sezione ottava specializzata solo tabellarmente in riferimento all’intero circondario del Tribunale di Milano, la proiezione in termini di flussi calcolata in sede di applicazione della riforma dalla commissione flussi del consiglio giudiziario prevedeva un aumento dei flussi del 25/30%: si tratta di una proiezione grosso modo confermata ma in diminuzione, con un aumento dei flussi complessivamente considerati intorno al 20%, i procedimenti cautelari essendo passati dal 2012 al 2013 (sempre primo semestre) da 93 a 111, i procedimenti contenziosi essendo passati dal 2012 al 2013 (sempre primo semestre) da 262 a 2952, e per i procedimenti di volontaria giurisdizione, particolarmente rilevanti nella materia societaria, risultando definiti nell’intero 2012 115 procedimenti a fronte di definizioni nel solo primo semestre 2013 pari a 171.
Quanto alle caratteristiche degli affari:
per entrambe le SSI milanesi il contenzioso è caratterizzato da una notevole incidenza di ricorsi cautelari e dei relativi reclami, con i quali vengono risolti in tempi brevi (due o tre mesi, ma anche pochi giorni nei casi di estrema urgenza) casi spesso molto complessi, quali:
per la SSIA: inibitorie, riequilibrio della concorrenza sul mercato, cessazione di comportamenti scorretti e di pratiche abusive;
per la SSIB: sospensione di delibere assembleari impugnate; ordini relativi allo svolgimento di assemblee societarie; autorizzazione alla fusione in pendenza di opposizione; sequestri conservativi relativi ad azioni di responsabilità; sequestri giudiziari di partecipazioni contese;
per la SSIA in particolare vanno evidenziate per il periodo 2012/2013, in quanto coinvolgenti diritti in settori “sensibili”:
controversie riguardanti la tutela della salute, nel settore farmaceutico e dei prodotti alimentari, ove si è dato il sospetto di sofisticazioni o comunque del mancato rispetto delle regole comunitarie e nazionali dettate proprio per proteggere il diritto alla salute dei consumatori;
controversie riguardanti pratiche commerciali scorrette, abusi di posizione dominante nel settore energetico o dei trasporti, intese comportanti indirettamente un aumento dei prezzi per i consumatori;
nel settore del diritto a una corretta e piena informazione, le cause contro la pubblicità ingannevole, quelle che valgono a dirimere conflitti nel settore dei diritti televisivi, della stampa, della telefonia mobile, del software e dell’Information Technology;
per la SSIB il contenzioso nel 2012/2013:
da un lato appare connotato in senso prettamente cautelare in riferimento a rilevanti questioni di governance societaria risolte, spesso ad horas, in vista dello svolgimento di assemblee cruciali di società quotate e non (si ricordano i casi coinvolgenti le spa SALINI, IMPREGILO, le sgr OPERA e ASKAR INVESTOR, il consorzio COMIECO): la sezione ha introdotto al riguardo un innovativo orientamento, anticipante alla fase cautelare la tutela dei soci ricorrenti per contrastare prevedibili lesioni del diritto allo svolgimento corretto di assemblee convocate;
dall’altro appare caratterizzato, in evidente dipendenza dalla situazione di crisi economica complessiva e anche in connessione con l’accentuato favor arbitrati di cui alla riforma del 2003, come contenzioso da inadempimento, con netta prevalenza, per tipologia di oggetto, delle azioni di responsabilità e delle controversie riguardanti l’adempimento di negozi di cessione di partecipazioni ovvero di opzioni put o call: nel primo semestre 2013 le azioni di responsabilità iscritte a ruolo sono state 83 (con aumento di 23 rispetto al primo semestre 2012) e rappresentano la tipologia di contenzioso più numerosa presso la sezione (sempre primo semestre 2013: 50 impugnazioni delibere, diminuite di 7 unità rispetto al primo semestre 2012; 58 cause in materia di rapporti societari, oggetto questo relativo in gran parte a controversie in tema di cessione di partecipazioni e inoltre a controversie relative a compensi pretesi dai titolari di cariche sociali; 47 altri istituti di diritto societario, oggetto anch’esso promiscuo e comprendente, oltre ancora a controversie in tema di cessione di partecipazioni, ad esempio controversie in tema di finanziamenti soci e di recesso dei soci; 2 opposizioni dei creditori alla fusione);
in particolare quanto alle azioni di responsabilità, lo specifico codice oggetto, ricavabile dal SICID e utilizzabile per le estrazioni statistiche, ricomprende tutte le azioni di responsabilità nei confronti di organi sociali, senza tener conto della natura dell’ente coinvolto né del tipo di organo sociale convenuto, ricomprendendo anche azioni nei confronti del revisore ovvero ex art.2497 cc; ricorrendo a dati di esperienza personale si può approssimativamente specificare che: non si danno casi di azioni sociali di responsabilità esercitate dai soci di spa ex art.2393bis cc;
le azioni di responsabilità esercitate dai soci di srl ex art.2476 cc sono ricorrenti non tanto in sede contenziosa ma in sede cautelare con richiesta di revoca dell’amministratore;
le azioni sociali di responsabilità nei confronti di amministratori di spa e di srl promosse dalla società in bonis, le azioni di responsabilità ex artt. 2394 2395 cc, le azioni di responsabilità ex art.2497 cc corrispondono a numeri contenuti: si tratta peraltro di procedimenti i quali, anche se non numerosi, sono connotati da rilevante complessità, riguardando la gestione pluriannuale di imprese di peso nazionale, con addebiti articolati rivolti a decine di convenuti in termini, ad esempio, di opacità contabile e disinformazione al pubblico, di operazioni infragruppo in conflitto di interessi e simili; il maggior numero di azioni di responsabilità riguarda azioni promosse da curatele fallimentari, con predominanza del sottogruppo rappresentato da azioni promosse da curatele fallimentari di srl, il che corrisponde ai dati statistici relativi alla tipologia delle società di capitali, dai quali emerge dal 2002 ad oggi una consistente diminuzione del numero di spa e un rilevantissimo aumento del numero di srl (al 30.6.2013 le srl censite presso il Registro delle Imprese sono 1.377.200, le spa 47.308: al 30.6.2013 le srl rappresentano il 54,20% del totale delle società, le spa l’1,86%, la sapa lo 0,01%, le società di persone il 43,93%, considerando le sole società di capitali, le srl rappresentano il 96,67% del totale, le spa il 3,32%, le sapa lo 0,01%);
quanto alla tipologia di addebiti, a parte isolati addebiti di distrazione, l’addebito costantemente ricorrente è quello relativo alla violazione delle regole ex artt. 2485 2486 cc, vale a dire relativo al mancato tempestivo accertamento da parte degli amministratori della causa di scioglimento corrispondente alla perdita del capitale sociale e alla prosecuzione dell’attività sociale non nella prospettiva conservativa/liquidatoria prescritta dalle norme ma in una (non più sussistente) prospettiva di continuità aziendale;
nei casi più frequenti gli addebiti sono rivolti nei confronti di amministratori soci (il che corrisponde alle risultanze statistiche circa il numero di soci delle società di capitali: per le srl è predominante l’ipotesi di un numero di soci da 1 a 3, rappresentante il 67,70% del totale, tale ipotesi è predominante anche nelle spa ma in via molto meno accentuata, rappresentando il 39,50% del totale);
le fattispecie di addebito sono quasi sempre prospettate in termini di violazioni eclatanti, quali: maquillage contabili - sottovalutazioni di poste passive e, più frequentemente, sopravvalutazioni di poste attive - volti a celare lo sbilancio patrimoniale, finanziamento dell’attività sociale a mezzo di veri e propri illeciti, quali il ricorso ad anticipazioni bancarie su fatture per operazioni inesistenti, l’omesso pagamento di tributi/oneri previdenziali e simili;
Se a ciò si aggiunge il dato, frequentemente emergente dalla trattazione di questo tipo di processi, della incapienza risarcitoria dei patrimoni dei convenuti rispetto a danni anche per milioni di euro subiti dal ceto creditorio, il quadro che ne deriva (pur tenendo conto che si tratta di situazioni certamente patologiche, quelle fisiologiche non sfociano in azioni giudiziarie...) è particolarmente desolante, soprattutto se rapportato alle ormai approfondite riflessioni della scienza giuridica ed economica in tema di doveri e responsabilità degli amministratori nella c.d. “crisi di impresa”: si tratta dunque di un quadro che segnala la necessità di una “formazione di impresa”, particolarmente urgente per il tessuto della piccola e media impresa, frequentemente a gestione famigliare, che rappresenta larga parte della realtà imprenditoriale italiana e lombarda. Dal punto di vista processuale va poi segnalato che in questo tipo di controversie ricorrenti la ripetitività degli addebiti comportanti però complesse varianti di fatto (la cui ricostruzione è particolarmente onerosa per il giudicante) suggerisce, quale ulteriore risorsa di semplificazione/accelerazione della trattazione e decisione, la predisposizione di modelli standard per la presentazione dei dati storico-cronologici delle varie vicende gestorie censurate: si tratta di un accorgimento per ora solo ipotizzato presso la SSIB ma che andrà studiato con la collaborazione del foro e degli studiosi interessati.



 


 


NOTE:
1 Vedi allegati 1 e 2 forniti dall’ufficio innovazione del Tribunale: si segnala che i dati forniti dalla presidente della SSIA sono parzialmente diversi, indicando per il primo semestre 2012 194 cautelari e 236 contenziosi e per il primo semestre 2013 189 cautelari e 231 contenziosi, cosicché, secondo tali dati, la diminuzione risulta sostanzialmente irrilevante anche per i procedimenti cautelari.
2 Vedi allegati 3, 4 e 5, realizzati attraverso il cruscotto della consolle PCT del Presidente grazie alla collaborazione del dr. Enrico Consolandi

Autore
Elena Riva Crugnola
Giudice del Tribunale di Milano

La potenzialità di trattazione e definizione di ciascun giudice viene “moltiplicata” se il giudice può disporre di collaboratori direttamente impegnati nell’attività tipica Elena Riva Crugnola