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12 maggio 2015

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Ddl approvato dal Senato il 05/03/14, modificato dalla Camera dei Deputati il 09/04/15

Audizioni ANM

Audizioni ANM

Audizione informale dei rappresentanti ANM in Commissione giustizia del Senato della Repubblica

L’Associazione Nazionale Magistrati esprime soddisfazione in ordine all’approvazione di un disegno di legge che, nell’introdurre nell’ordinamento italiano il delitto di tortura, si adegua ai vari strumenti internazionali dedicati a tale gravissimo fenomeno, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 alla Convenzione di Ginevra del 1949 relativa ai prigionieri di guerra, dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 al Patto internazionale sui diritti civili del 1966, dalla Convenzione ONU del 10.12.1984 fino allo Statuto di Roma del 1998 istitutivo della Corte penale internazionale e infine alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE del 2000.
Quanto alle considerazioni generali sulla struttura della fattispecie e alle problematiche relative alla nozione di tortura, si richiamano integralmente le considerazioni illustrate nel parere presentato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in occasione dell’audizione del 22 ottobre 2014, che si allega per comodità di lettura. Peraltro, il testo approvato dalla Camera presenta significative differenze rispetto a quello precedentemente approvato dal Senato e in relazione al quale era stato elaborato il parere dell’Associazione.
In particolare, è stata profondamente trasformata la definizione della condotta incriminatrice, che risulta oggi più aderente alla nozione di “tortura” accolta dalla Convenzione ONU del 1984, il cui testo è stato quasi integralmente recepito nel disegno di legge. In particolare, è stato eliminato il riferimento alla “gravità” della violenza o minaccia, è stato introdotto il requisito della intenzionalità (“intenzionalmente cagiona…”) e infine la nuova fattispecie comprende condotte a dolo specifico (“al fine di ottenere…informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza”) ed anche condotte a dolo generico ma realizzate “in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose”. Tali specificazioni da un lato sottraggono la fattispecie di tortura ai rischi di un eccesso di indeterminatezza, con ovvie ricadute negative sul principio di tassatività, dall’altro evitano l’effetto controproducente di ricondurre al delitto di tortura situazioni di deficienza strutturale del sistema, per carenza di risorse o inadeguatezza della gestione politico-amministrativa ovvero dell’intervento legislativo (come è, ad esempio, per la situazione carceraria nazionale, alla luce di alcune pronunce della CEDU), che possono essere fonte di responsabilità dello Stato, non anche del singolo operatore. Infine, nel terzo comma del nuovo art. 613 bis c.p. si precisa, in termini sostanzialmente conformi a quanto previsto nel testo della Convenzione ONU, che “ai fini dell’applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.”


Leggi l'intero parere ANM illustrato in Commissione giustizia del Senato della Repubblica.


 



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