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Nomine dirigenziali e testo unico. Il criterio attitudinale delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario

di Paolo Guidi - 29 maggio 2017

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Questo scritto vuole essere un breve momento di riflessione critica e insieme costruttiva, e se possibile foriera di altri spunti e contributi, in merito a una delle più qualificanti e incisive prerogative dell’organo di autogoverno della Magistratura: le nomine dei magistrati più adatti a fronteggiare le responsabilità e le sfide connaturate ai singoli incarichi direttivi e semidirettivi; nomine il cui percorso, come è noto, è disciplinato dal Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria del 28 luglio 2015 (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015).


Magistratura associata e nomine dirigenziali


In via preliminare è bene focalizzare quanto peraltro è noto: si tratta di un’attribuzione del CSM il cui concreto esercizio è stato da sempre oggetto di critiche anche radicali, in principalità per le cosiddette “contaminazioni correntizie” che alle volte vizierebbero il giudizio di contesti di pre-giudizio.


Lo stesso CSM – a parte i membri laici, comunque eletti per quote politiche – è suddiviso sulla base di storiche “associazioni”, altrimenti dette “correnti” o “gruppi”, le cui componenti farebbero difficoltà, secondo molti colleghi, a non avere alcun input dalle osmosi di stima e conoscenza derivate nel tempo da consolidati rapporti collaborativi e associativi, e in definitiva di “appartenenza”.


Nella stessa relazione introduttiva al Testo Unico vengono richiamate le parole pronunciate dal presidente della Repubblica emerito, Giorgio Napolitano, in occasione della cerimonia di insediamento dell’attuale Consiglio Superiore; affermava il presidente che «all’amplissima discrezionalità di cui il Consiglio gode nel valutare i requisiti attitudinali e di merito dei magistrati al fine del conferimento di posti direttivi e semidirettivi deve dunque accompagnarsi una più netta “presa di distanze” dalle appartenenze, che rischiano di viziare di pregiudizialità le valutazioni».


L’art. 10 del codice etico dei magistratidovrebbe (in linea teorica) costituire un faro al riguardo, sia in relazione, appunto, alle possibili “derive correntizie”, che a quelle promananti dalle conoscenze per pregressa comunanza di attività giudiziaria ovvero, come è possibile, per risalenti rapporti di amicizia: il magistrato che aspira a una “promozione”, e quindi anche a un incarico direttivo o semidirettivo, non dovrebbe adoperarsi in alcun modo per influire su tale decisione e dovrebbe astenersi da ogni intervento non istituzionale.


E ciò, ovviamente, riguarda non solo il canale dei membri togati del CSM, ma anche quello dei membri non togati, di nomina parlamentare, in genere politici, avvocati o professori universitari, sicché censurabili dovrebbero essere i tentativi di “raggiungere” tali consiglieri attraverso le vie collaterali della politica, del mondo forense o del mondo accademico.


Il componente della quinta commissione che si trova a dover elaborare la propria proposta ovvero il componente del CSM che si trova a decidere come votare al plenum, per converso e per coerenza, dovrebbe, anche solo per il ruolo di garanzia ricoperto, implementare l’etica e scoraggiare questi contatti, ove siano volti a introdurre favoritismi e/o segnalazioni.


Naturalmente, e ancor più nettamente, è necessario, e doveroso, che il consigliere del CSM maturi le sue opzioni non in base ai “suoi”, o ai “loro” (sul presupposto inaccettabile, seppur comprensibile psicologicamente, che la conoscenza diretta delle capacità organizzative di qualcheduno per averle spese nel “gruppo” sia indicativo di capacità di reggere bene un Ufficio giudiziario) ma sulla base di criteri normati, validi in tutte le occasioni, e quindi certi e predeterminati, che magari porteranno alle volte ai “loro” (non dobbiamo dimenticare che l’attività associativa è anche fatica, mettersi in gioco, approfondire i gangli vitali della nostra attività) ma altre volte porteranno fuori da contesti associativi; criteri condivisi, che seguano un preciso e identificabile percorso, e che:


»si muovano nel solco della principale linea direttrice concernente le esigenze di quella tipologia di ufficio;


»nel contempo possano fornire delle griglie predittive ai colleghi per regolarsi in merito a ciò cui possono ragionevolmente aspirare.


Incidenza delle esperienze “fuori ruolo” dei magistrati sulla scelta dei dirigenti


Un altro aspetto su cui si appuntano le osservazioni critiche di molti magistrati è quello della eccessiva valorizzazione delle esperienze c.d. “fuori ruolo” per valutare, decidere e motivare le nomine a incarichi dirigenziali, tematica specifica che ci condurrà velocemente, e quasi naturalmente, al tema centrale del presente scritto.


Un primo punto critico attiene a tutto ciò che viene prima, vale a dire ai contesti e alle modalità con cui vengono scelti i magistrati e conferiti gli incarichi fuori ruolo. Si opina che di frequente nascano da cooptazioni derivanti dalla galassia politica, il che vuol dire che il magistrato, direttamente o tramite altri, è o è stato in contatto con soggetti che in quel contesto si muovevano; con l’inevitabile conseguenza di un problema di opacità in relazione agli stessi presupposti di maturazione dell’esperienza lavorativa fuori ruolo; il che induce una serie di “inconvenienti”:


»il primo è l’assenza di ogni controllo in ordine alla genesi di un tale indicatore generale dell’attitudine direttiva; mentre una delega organizzativa del presidente di un Tribunale o del procuratore della Repubblica viene vagliata dal Consiglio giudiziario, anche sotto il profilo della trasparenza; la nomina di un referente informatico distrettuale è decisa dal CSM; la nomina a componente di un Consiglio giudiziario passa attraverso elezioni etc., l’inserimento (ad esempio) nell’organico del Servizio Ispettorato presso il Ministero potrebbe dipendere da contesti poco tracciabili; »il secondo sorge di riflesso: se il criterio di ammissione a una tale esperienza è “opaco”, se vi è stata una “chiamata diretta” da parte di un funzionario o se è stata data risposta positiva alla stima che il magistrato godeva da parte di esponente politico, quali possono essere le ricadute in tema di indipendenza e imparzialità dell’aspirante dirigente?


Il secondo punto critico ha a che fare col durante e col dopo dell’attività fuori ruolo. Ci si chiede come possa predirsi un buon dirigente di un Ufficio giudiziario chi per troppo tempo è stato lontano dall’attività giudiziaria, e magari non vi ha fatto ancora rientro: sappiamo che in qualche caso il rientro in servizio è avvenuto direttamente con la qualifica di dirigente.


Naturalmente gli incarichi fuori ruolo possono essere della più varia natura, e possono avere a che fare (seppur indirettamente) con l’attività giudiziaria. Un conto, facendo i primi esempi che possono venire in mente, potrebbe essere far parte dell’ufficio ispettivo del Ministero, o essere membro di Eurojust, e altro conto potrebbe essere il distacco al Ministero delle Pari Opportunità ovvero in qualche anonimo ufficio di Bruxelles, ovvero in qualche generica organizzazione sovranazionale; e solo alla prima tipologia di incarichi il Testo Unico a ben vedere dà un possibile rilievo (art. 13 citato, valutazione della “attinenza del contenuto dell’incarico alla funzione giudiziaria”).


E, pur tuttavia, se il distacco dal concreto esercizio dell’attività giudiziaria è stato lungo, tipo 10 anni, ma anche 5, avremo un magistrato aspirante dirigente che per un periodo molto significativo non ha vissuto in prima persona la quotidianità del lavoro giudiziario, non ha preso decisioni e scritto sentenze, non ha diretto indagini in prima persona, non si è misurato con tutti i cambiamenti normativi intervenuti nel frattempo, sia sulle situazioni di stretto diritto che sulla gestione dei ruoli e dei flussi, se vogliamo non ha respirato lo stesso modificarsi negli anni degli animal spirits del lavoro di giudice e di pubblico ministero, già solo (ma non solo) per l’impatto sull’organizzazione del ruolo e sulla quotidianità del lavoro derivante dalle inferenze telematiche.


E allora, se certamente non si può impedire a un magistrato che è stato fuori ruolo di concorrere efficacemente, prima o poi, a una dirigenza o semidirigenza, dei correttivi potrebbero essere presi in considerazione.


Uno intanto a livello legislativo, e secondo alcuni poteva essere adottato quale criterio discretivo anche in sede di formazione secondaria: la previsione, come requisito di ammissibilità della domanda, che al momento della sua proposizione non solo sia già avvenuto il ritorno in ruolo, ma anche che vi sia stato il positivo svolgimento delle funzioni giudiziarie ripristinate per un certo tempo, anche solo per alcuni anni; si tratterebbe di una regola che contribuirebbe a scolpire il fatto che l’attualità (positiva) dell’esperienza giudiziaria è un qualcosa di molto importante nel sistema generale per essere chiamati alla responsabilità, dall’oggi al domani, a coordinare e presiedere un Ufficio giudiziario.


E quando questa nuova “immersione” nella quotidianità vi è stata, allora ben venga la valorizzazione, se sorretta da valutazione positiva, delle esperienze gestionali svolte all’esterno della funzione giudiziaria, in grado di portare un arricchimento e un contributo in contesti (quelli giudiziari) che alle volte soffrono di autoreferenzialità e di scarsa attitudine all’osmosi con altri saperi organizzativi.


La concreta e positiva esperienza giudiziaria ai fini della delibazione sulla nomina del dirigente o semidirigente


Svolte queste premesse, si è pronti per scandagliare il rilievo che, alla luce del Testo Unico, e stando alla sua interpretazione anche letterale, potrebbe e/o dovrebbe avere la concreta e positiva esperienza giudiziaria ai fini della delibazione sulla nomina del dirigente o semidirigente; concreta esperienza che, è il caso di precisare subito, poco ha a che vedere con la mera anzianità di servizio.


L’art. 2 del T.U. prevede una valutazione integrata deidue fondamentali parametri: 


»del merito professionale, che involge la verifica dell’attività professionale svolta dal magistrato tramite la ricostruzione del profilo professionale alla stregua dei parametri di cui all’art. 11 comma 2 d. lgs. 160/20068;


»delle attitudini alle funzioni direttive e semidirettive, o, detto altrimenti, il merito della capacità organizzativa. In sunto: deve trattarsi di un magistrato bravo (produttivo, laborioso, diligente) alla stregua delle valutazioni quadriennali, e soprattutto dell’ultima, e predittivamente capace, alla luce di una serie di indicatori, di svolgere ottimamente la funzione direttiva, come descritta dall’art. 12 comma 12 del d. lgs. 160/20069, e come nel tempo si è modificata e si manifesta oggi.


La valutazione del merito professionale involge, all’evidenza, una prima analisi del concreto esercizio dell’attività giudiziaria, salve le problematiche, non trattabili in questa sede, della standardizzazione verso l’alto di pressoché tutti i giudizi ottenuti dai magistrati nel corso della loro carriera. Ma quello che è di maggior rilievo è l’impatto della concreta esperienza giudiziaria in relazione alla ricostruzione delle attitudini direttive. Tali attitudini, come è noto, vanno lette e ricostruite sulla filigrana degli indicatori generali e specifici previsti dal Testo Unico.


I primi, gli indicatori generali (art. da 6 a 13), disegnano la figura del magistrato in relazione alla funzione direttiva in generale; ci consegnano il merito della funzione direttiva, che si aggiunge al merito della funzione professionale; ci fanno comprendere l’attitudine, per pregresso positivo esercizio, a svolgere attività di coordinamento e direzione di strutture complesse e il grado di conoscenza delle tematiche dell’ordinamento giudiziario, che illuminano il percorso del futuro dirigente.


Ebbene, è opportuno subito evidenziare che uno di questi indicatori, sviluppato nell’art. 812, si struttura proprio sulla concreta esperienza giudiziaria – a prescindere da quella risultante da pregresse esperienze direttive e semidirettive, ovvero da collaborazioni formali negli uffici (che costituiscono altri e autonomi indicatori) – con la valorizzazione della concreta organizzazione del proprio ruolo e dei risultati conseguiti al riguardo, anche con l’utilizzo di tecnologie avanzate.


I secondi, gli indicatori specifici (articoli da 14 a 23), disegnano l’attitudine direttiva in relazione a uno specifico incarico dirigenziale; ci indicano che per svolgere quella specifica funzione dirigenziale sono primariamente importanti certi parametri; ci fanno capire, per anticipare il tema con esempi spannometrici, che non può aspirare a divenire presidente di una sezione penale del Tribunale di Roccasecca chi, sino al giorno prima, ha sempre o quasi svolto funzioni civili, o è stato sostituto procuratore in altra Corte d’appello (se fosse la stessa vi sarebbe incompatibilità); ovvero presidente del Tribunale dei Minorenni chi, pur grande organizzatore secondo i parametri generali, non ha mai svolto tali funzioni. Evenienze che, invece, un tempo, almeno al tempo dell’anzianità senza demerito, avvenivano abbastanza regolarmente.


Questi indicatori (specifici), come si vedrà tra breve, possono di fatto costituire un potente richiamo alla pregnanza della concreta esperienza giudiziaria svolta, soprattutto se si tiene conto degli indirizzi ermeneutici che poggiano sui criteri di valutazione comparativa dei vari aspiranti (articoli da 25 a 35).


L’art. 26 comma 1 sembra porsi come norma cardine in merito a tale valutazione comparativa delle attitudini, ma è l’articolo più ambiguo, e che in effetti è stato più soggetto a ripensamenti e modifiche prima della definitiva licenza del T.U.


Leggiamolo: si parla di valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella parte 2 capo 1 (tutti, generici e specifici), da risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della loro valutazione integrata. Disposizione perfettamente inutile, così posta, perché è nell’ordine delle cose che di tutti gli indicatori prima sviluppati si possa tenere conto. Disposizione utile, invece, per conferire mano libera (secondo alcuni troppo libera) al Consiglio Superiore.


Fortuna vuole però che i commi e gli articoli successivi – che hanno per così dire una valenza speciale e quindi potrebbero prevalere sulla generica citata disposizione se letti in maniera coordinata, e se opportunamente interpretati nel senso di un’adeguata cogenza – consentono a parere di chi scrive di dettare parametri in qualche modo vincolanti e di costruire alcune significative basi di certezza e prevedibilità, nell’interesse sia delle aspettative dei singoli che della funzionalità dell’ufficio per il quale occorre nominare un dirigente.


Ebbene, noi vediamo che:


»già al secondo comma dell’art. 26 preminente rilievo è attribuito agli indicatori specificamente individuati dagli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio;


»e al comma 3 che gli indicatori di cui agli artt. da 7 a 13 devono essere utilizzati quali elementi di integrazione e validazione del giudizio condotto secondo il criterio di cui al comma che precede.


Il concetto di preminenza (prestigio, sopravvento, superiorità, importanza) non è da poco. Il concetto è rafforzato dalla previsione in merito all’utilizzo degli indicatori generali come elementi di integrazione e validazione; se qualcosa deve essere integrato e validato, questo qualcosa è per forza di cose preminente.


Approfondimento in contesti più specifici


Cosa ciò possa significare nel concreto viene ora approfondito con riferimento a due contesti specifici: la nomina del dirigente di uffici semidirettivi giudicanti di primo e di secondo grado e la nomina della dirigente di uffici giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni, fermo restando che analoghi ragionamenti possono essere svolti per ogni tipologia di ufficio.


Quanto ai primi (presidenti di sezione di primo e di secondo grado), possiamo ragionare come segue. Intanto c’è una norma specifica, l’articolo 27, che si pone sulla falsariga dei commi 2 e 3 dell’art. 26, nel senso che dimostra di privilegiare gli indicatori specifici: hanno un valore pari ordinato, ma con prevalenza rispetto agli altri indicatori, i parametri di cui agli art. 15 e 16 e si conferisce ulteriore preminente rilievo al più prolungato esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.


Se noi ci prendiamo la briga di rileggere tutto il percorso segnato dagli artt. 15 e 16, in connessione con l’art. 8, e sulla base delle priorità previste dall’art. 27, ci possiamo rendere conto come il criterio più importante (ulteriore preminente rilievo) dettato per la valutazione comparativa è quello della durata dell’esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire, per esempio civile, purché naturalmente in tutto questo prolungato esercizio si colgano i risultati in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base all’art. 8 (organizzazione del lavoro giudiziario, risultati desumibili da indici di ricambio e smaltimento, utilizzo delle tecnologie avanzate, partecipazione a progetti e attività di studio).


Un magistrato che ha svolto per trent’anni le funzioni civili in siffatta proficua maniera, potendosi ricostruire dal suo modo di lavorare una costante cura degli aspetti organizzativi degli uffici di cui ha fatto parte, dovrebbe godere, se le parole hanno un senso, di un parametro decisorio di preminente rilievo; tale per cui, in una valutazione comparativa, la sua domanda non dovrebbe essere facilmente accantonata a favore di chi (esempio che viene svolto “a braccio” senza alcun riferimento a decisioni concrete) abbia appena 20 anni di anzianità di servizio, abbia svolto (pur bene) l’attività civilistica per 5 anni, e solo valorizzando l’aver svolto le funzioni di componente del consiglio giudiziario, ovvero di referente per l’informatica, ovvero l’aver passato 5 anni fuori ruolo in attività affini all’attività giudiziaria, perché questi indicatori, in un esempio del genere, hanno valenza integratoria e dovrebbero essere in definitiva recessivi (ed essere, questo sì, compiutamente valorizzati a parità di pregnanza degli indicatori specifici).


Per il conferimento degli incarichi dirigenziali di uffici giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni l’art. 28 dà prevalenza, rispetto agli altri indicatori (pur definendoli poco prima, un po’ contraddittoriamente, di “valore pari ordinato”) ai parametri dell’articolo 17; trattasi non solo delle pregresse esperienze direttive e semidirettive, valutate in concreto in base agli elementi di cui all’articolo 7, ma anche, più semplicemente, delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate e dei risultati valutati ai sensi dell’art. 8, considerando anche la durata delle esperienze quale criterio di validazione.


Il comma 2 dell’articolo 28 si interseca con tale ultimo aspetto: ci dice che la valutazione del lavoro giudiziario è condotta privilegiando, negli uffici giudicanti, la pluralità delle esperienze, evidentemente giudiziarie, e, in quelli requirenti, la maggiore conoscenza dei fenomeni criminali più diffusi sul territorio in cui si colloca l’ufficio da conferire (ulteriore evidente richiamo all’esperienza giudiziaria specifica).


Si tratta di un forte richiamo allo svolgimento per un tempo lungo del concreto, proficuo e dinamicamente organizzato esercizio dell’attività giudiziaria, in plurimi settori (questo presidente, del resto, dovrà occuparsi di tutto) e con conoscenza di quegli specifici fenomeni criminali (un procuratore che, quindi, predittivamente, saprà subito organizzare al meglio). Come si traduce questa bella teoria in una prassi coerente, in relazione ai dirigenti degli uffici giudiziari di piccole e medie dimensioni?


È presto detto. Questi forti richiami di formazione secondaria dovrebbero rendere difficile pensare che, nel giudizio comparativo, su chi rientra appieno in un contesto del genere, e abbia sempre svolto funzioni giudiziarie, in diversi settori, e magari in primo, in secondo grado e al limite anche in sede di legittimità, possa prevalere chi in tutto ha svolto, per dire, 15 anni di attività giudiziaria e sino a pochi mesi prima è stato per lungo tempo fuori ruolo. Perché significherebbe dare preminente rilievo all’indicatore generale di cui all’art. 13, in palese violazione dell’art. 28.


I medesimi richiami dovrebbero rendere difficile ipotizzare che nella nomina del procuratore della Repubblica presso un Tribunale sito in zona a densità mafiosa non si tenga adeguato conto della validata, significativa e recente esperienza, come sostituto o procuratore aggiunto, in tali contesti. Quali conclusioni si possono trarre da tutti questi riferimenti di formazione secondaria e dalla loro lettura coordinata?


La prima è che, nonostante il tentativo insito dell’art. 26 comma 1 di “annacquare” tutto in sede comparativa, il testo unico del 28 luglio 2016 consente abbastanza agevolmente di seguire linee interpretative che conducano a un minimo di coerenza. La seconda è che questa linea di coerenza può essere individuata proprio nel preminente rilievo della validata (anche nel tempo) concreta esperienza giudiziaria, in un certo settore o in pluralità dei settori a seconda dei casi, che stampi la figura di un magistrato con attitudini organizzative colte “sul campo”, con funzione integrativa ad opera degli indicatori generali (tra cui le esperienze fuori ruolo) solo a parità di pregnanza degli indicatori specifici.


La terza è che non è scontata l’affermazione che l’attuale Testo Unico conferisca al CSM una discrezionalità assoluta e poco sindacabile e consenta a seconda delle esigenze (il c.d. pregiudizio) di valorizzare una volta un indicatore ed altra volta un altro: ogni testo normativo è migliorabile, ma poi alla fin fine la differenza la fanno la modalità e la coerenza applicativa, e l’esistenza o meno di una volontà disinteressata di sfruttare i percorsi di coerenza che come si è visto non sono introvabili.


Il passaggio motivazionale di un’elaborazione coerente


Se le conclusioni, in qualche modo giuridiche, di cui sopra sono corrette, l’auspicio non può che essere che esse trovino corrispondenza negli atti che caratterizzano l’attività amministrativa; trovino corrispondenza, e quindi per così dire creino “giurisprudenza”, nelle motivazioni delle delibere di nomina, e prima ancora nelle motivazioni a sostegno di una proposta di nomina elaborata dalla Quinta commissione, ovvero di un intervento per il ritorno in commissione di pratiche.


In tutti questi atti e delibere, da parte di giuristi prestati all’attività amministrativa, dovremmo aspettarci una .coerenza di fondo, l’elaborazionedi linee di diritto secondario vivente che costruiscano dei punti fermi di valore e di priorità, un impianto globale che prevenga nel modo più fermo qualsiasi vizio sintomatico di “eccesso di potere” quale vizio dell’atto amministrativo.


Se l’interpretazione del “preminente rilievo” di cui sopra è corretta ci si dovrebbe attendere che questo principio venga affermato e applicato; e che i casi in cui invece vengano fatti prevalere gli indicatori generici siano trattati con particolare approfondimento e rigore, per essere veramente sicuri, e per motivare congruamente, che in quel caso le esigenze dell’ufficio richiedono quella scelta. Due sono le considerazioni che a questo punto possono essere conclusivamente svolte.


La prima è che, in questo contesto, ai fini anche di controllabilità della motivazione, possono venire in considerazione le scelte in materia di trasparenza. L’art. 5 del Testo Unico prevede che «...è facoltà degli aspiranti concedere il consenso alla pubblicazione sul sito intranet www.cosmag. it dell’autorelazione, del parere attitudinale, delle statistiche e del progetto organizzativo».


Non è agevole comprendere perché non è stato deciso, e perché non debba essere in futuro previsto, l’obbligo di pubblicazione dei curricula dei candidati; pubblicazione che avverrebbe nell’ambito di un sito accessibile esclusivamente ai magistrati, che consentirebbe a tutti di avere un’idea precisa delle rispettive situazioni, eviterebbe di rimanere nell’ambito delle “cose riferite”, e potrebbe alla fin fine costituire una remora verso scelte di scarsa coerenza e tendenti all’opacità.


La seconda considerazione va a scandagliare il momento della redazione della motivazione della delibera di nomina approvata dal plenum, ovviamente di importanza centrale in un sistema improntato al principio di legalità e al controllo dell’attività sia giudiziaria che amministrativa, e di grandissimo rilievo proprio per la razionalizzazione dei criteri di scelta dei dirigenti e per la conoscibilità, per stratificazioni successive, di tali criteri.


Orbene, questa funzione per un verso di costruzione della legalità e per altro verso di esteriorizzazione delle priorità nei parametri dovrebbe avere un particolare rilievo nell’attività del Consiglio Superiore in generale e della Quinta Commissione in particolare, che, se necessario, dovrebbe essere potenziata in vari modi (aumento dei componenti, numero dei magistrati segretari) per farvi fronte in maniera adeguata. La strada seguita negli ultimi anni è risulta invece diversa.


Di recente, su richiesta del presidente della Quinta Commissione avente ad oggetto: “richiesta di collaborazione esterna di magistrati ai sensi dell’art. 28 del regolamento di amministrazione e contabilità”, il Comitato di Presidenza ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea plenaria la proposta di coadiuvare la Commissione nella redazione delle motivazioni e/o profili dei candidati a incarichi direttivi e semidirettivi, e sono stati infine nominati per un periodo di un anno dalla data della delibera n. 17 magistrati, compensati a cottimo per svolgere tale compito. Questo “appalto esterno” di una delle prerogative fondamentali di un organo di (alta) amministrazione, che di fatto, ex latere dei nominati, consiste in un incarico extragiudiziario in piena regola non viene qui preso in considerazione sotto alcuni profili critici che in qualche modo vengono spontanei18 ma proprio sotto il profilo per così dire del pregiudizio “nomofilattico”.


I componenti della Quinta Commissione di fatto si spogliano delle fatiche di mettere nero su bianco le motivazioni, e delle connesse responsabilità che ciascuno deve porsi in relazione alle varie scelte; rimane (anche psicologicamente) più facile, in siffatta maniera, prendere o contribuire a far prendere al Consiglio decisioni che si basino su criteri di priorità o di comparazione contrastanti, perché si confida che vi sarà un collega magistrato ignoto (ai protagonisti del concorso) che si affaticherà per motivare adeguatamente, il quale in ipotesi opererà senza sapere che un altro magistrato (a lui ignoto) si affaticherà per motivare un principio di interpretazione della norma secondaria, in ipotesi, diverso.


Non solo. La parcellizzazione della redazione delle motivazioni, che vede le delibere annuali spalmate su colleghi, ciascuno dei quali dovrà occuparsi i percorsi logici da loro delineati; che svolgere una procedura per interpello sarebbe una inutile burocratizzazione. (si presume) di circa 20/30 pratiche, è foriero di mancanza di interscambio culturale e giuridico.


Anche perché non risulta che sia stata elaborata una griglia di giudizio e di analisi del profilo su cui possano lavorare i magistrati incaricati al fine di assicurare equità e parità di trattamento nella valutazione, o in tema di criteri per la redazione della motivazione; né risulta che esistano corsi di aggiornamento o di analisi ove tali aspetti vengano affrontati.


Vi è il rischio che ciascuno viva nel suo microcosmo, con il contatto diretto con il consigliere che lo ha nominato, ma senza che vi sia un vero prodotto “collegiale” della Quinta Commissione, e potendosi con difficoltà individuare i semi, e quindi i frutti, di un’elaborazione coerente, sia in relazione alle esigenze degli uffici che alle legittime aspettative dei singoli concorrenti.


Uno sforzo disinteressato ed eticamente sorretto in tal senso costituisce il “colpo d’ala” che – in un percorso illuminato da alcuni passi avanti ma anche lastricato da un campionario non indifferente di delusioni – da troppo tempo ci si aspetta dall’organo di autogoverno della Magistratura.

Autore
Paolo Guidi
Giudice del Tribunale di Milano

Un breve momento di riflessione critica e insieme costruttiva, e se possibile foriera di altri spunti e contributi, in merito a una delle più qualificanti e incisive prerogative dell’organo di autogoverno della Magistratura: le nomine dei magistrati più adatti a fronteggiare le responsabilità e le sfide connaturate ai singoli incarichi direttivi e semidirettivi. Paolo Guidi