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23 ottobre 2013

L'efficienza del processo penale

Le riforme proposte dall’ANM per il rilancio del processo penale.


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Il diritto penale, sostanziale e processuale, nel dibattito pubblico, è stato oggetto di accese polemiche più spesso che di efficaci progetti di riforma. Il dilagare di gravi fatti di corruzione (il recente rapporto di Transparency, relativo alla misura della corruzione percepita nel settore pubblico, colloca l’Italia nella triste posizione del 72^ posto) e fenomeni diffusi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle Istituzioni e nel tessuto economico del Paese rendono urgente la necessità di una riforma, che deve puntare all’obiettivo dell’efficienza complessiva del sistema.



Non va dimenticato che i ritardi e le carenze dell’amministrazione della giustizia penale producono gravi effetti non soltanto sul rapporto di fiducia che lega i cittadini alle Istituzioni, ma anche sulle realtà produttive, economiche e finanziarie e dunque sulle prospettive di investimento e di sviluppo dell’Italia.



Purtroppo, a fronte di pochi interventi di rilievo (come il codice antimafia, che peraltro richiede interventi correttivi), le riforme approvate si sono rivelate in alcuni casi insufficienti o inadeguate, in altri hanno addirittura accresciuto l’inefficienza del sistema. Si pensi, ad esempio, alla modifica della prescrizione e all’aggravamento degli effetti della recidiva, con limitazione, fra l’altro, della sospensione dell’esecuzione e dell’accesso alle misure alternative alla detenzione. Quanto al diritto processuale, sono fortunatamente falliti progetti di riforma diretti ad alterare l’equilibrio dei rapporti fra pubblico ministero e polizia giudiziaria e a introdurre il “processo breve”, che avrebbero addirittura depotenziato l’attività investigativa e processuale.


In breve, per il rilancio dell’efficienza del processo penale, si propongono le riforme seguenti.


CODICE PENALE E LEGGI SPECIALI:


1) Procedere a una generale revisione delle fattispecie di reato, adeguando, ove necessario, la condotta e la sanzione e procedendo a una robusta depenalizzazione; in tale prospettiva, fra l’altro occorre:



  • rivedere la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, a correzione e completamento dei recenti interventi di riforma, e del reato di corruzione nel settore privato;

  • introdurre una nuova disciplina del reato di falsità nella contabilità e in bilancio, e in generale una disciplina del diritto penale dell’impresa, diretta a individuare e colpire all’origine, fra l’altro, il riciclaggio e la costituzione di fondi neri, strettamente collegati al fenomeno della corruzione e alle attività delle organizzazioni criminali;

  • ampliare i confini del reato di voto di scambio politico-mafioso, estendendolo alla consegna e alla promessa di utilità diverse dal denaro;

  • introdurre il reato di autoriciclaggio, in linea con gli standard internazionali e con le tendenze più recenti ormai seguite anche nei Paesi di civil law;

  • rafforzare la tutela dei soggetti deboli attraverso l’introduzione di fattispecie e di circostanze aggravanti specifiche;

  • introdurre più severe previsioni in tema di contrasto dei fenomeni dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia.


2) Rivedere il sistema della sanzione penale, con la previsione di una diversa tipologia degli interventi sanzionatori (estensione delle sanzioni interdittive e patrimoniali, anche in sostituzione della pena detentiva) e la garanzia dell’efficacia e certezza della pena.


3) Rivisitare la disciplina della prescrizione, eliminando le incongruenze e le iniquità della legge n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli), adeguando l’istituto alle linee di tendenza presenti a livello europeo, che disincentivano gli eventuali comportamenti delle parti, strumentali al prolungamento del processo al di là della sua ragionevole durata.


4) Introdurre la “irrilevanza penale” e la “particolare tenuità” del fatto, prevedendo in conseguenza ipotesi di non punibilità, con individuazione di opportuni limiti (ad esempio in relazione all’entità del danno e/o alla pena edittale) e presupposti oggettivi che assicurino il rispetto del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, onde porre rimedio all’ipertrofia del processo.


5) Ampliare i casi di estinzione del reato per effetto del risarcimento del danno.


6) Ampliare l’ambito di applicazione dell’oblazione discrezionale, di cui all’art. 162 bis c.p., condizionandola all’eliminazione delle conseguenze del reato, ai delitti puniti con la multa in via esclusiva o alternativa e ai casi in cui il giudice ritiene concretamente applicabile una pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva.


7) Rafforzare l’idea della c.d. giustizia riparativa, che punta a legare la finalità deflativa a quella del recupero della centralità della vittima, soprattutto per i reati contro il patrimonio, privi del contenuto della violenza.


PROCESSO PENALE


1) Razionalizzare il sistema delle impugnazioni, eliminandone gli aspetti meramente dilatori e introducendo l’ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza.


2) Snellire il sistema delle notifiche, eliminando gli inutili formalismi e introducendo criteri di semplificazione delle loro modalità.


3) Temperare il principio dell’immutabilità del giudice, a fronte della frequente necessità di rinnovazione integrale di dibattimenti anche assai complessi.


4) Prevedere – salve le ipotesi di maggiore gravità – casi di sospensione dei processi agli irreperibili e riformare il processo contumaciale.


5) Introdurre forme anticipate, fin dalle prime fasi processuali, di definizione delle questioni di competenza, onde prevenire l’inutile ripetizione dei giudizi.


6) Correggere la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali contenuta nel codice antimafia, anzitutto rafforzando gli organi deputati alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, adeguando i termini processuali e introducendo correttivi diretti a favorire la conservazione delle aziende, il loro recupero al circuito dell’economia legale e l’accesso al credito per i nuovi soggetti gestori.


7) Adeguare la disciplina delle intercettazioni, a tutela della riservatezza, prevedendo un’udienza filtro con rigorosi termini di fase, senza intaccarne per il resto condizioni e procedura, e contemperando privacy e diritto all’informazione.



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