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Codice di Autoregolamentazione

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE in ordine ai servizi essenziali a norma degli artt. 1 comma 2 lett. A e 2 bis della Legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111 comma 2 della Costituzione, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali nella seduta del 13 settembre 2001 e 21 ottobre 2004: Il diritto dell'Associazione Nazionale Magistrati di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.



  • La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata almeno dieci giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia.

  • Le stesse autorità saranno avvertite in caso di revoca spontanea almeno cinque giorni prima della data indicata per 1'inizio dell'astensione.

  • La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le Autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di Garanzia sarà immediatamente comunicata.

  • L'astensione dalle attività giudiziarie non può superare i tre giorni consecutivi. Non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.

  • Salvo i limiti derivanti dalla necessità di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.


Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella L. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:



  • In materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;

  • In materia penale l'astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi 90 giorni;

  • In materia di sorveglianza l'astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;
    Hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui 1'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;

  • Debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.



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