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La giustizia del futuro
non c'è futuro senza giustizia:
le proposte dell'anm per il paese
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La giustizia e l'ordinamento sovranazionale

La dimensione sovranazionale che la affermazione dei diritti ha da tempo assunto ed il ruolo della giurisdizione necessitano per una azione efficace, che trovino almeno attuazione ed efficacia i numerosi provvedimenti varati dall’Unione Europea concernenti in primo luogo la cooperazione giudiziaria europea.


L’Italia infatti ne ha dato attuazione a pochissimi. 


Fra di essi si ricordano in particolare la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo. A questo proposito peraltro la legge di attuazione, una delle misure di cooperazione giudiziaria più importanti, spicca nel panorama europeo per essere una delle leggi più intricate e confuse, che solo una prassi giurisprudenziale attenta è riuscita a correggere nelle più evidenti storture. Appare quindi essenziale rivedere la decisione sul mandato d’arresto europeo, aggiornarla alla decisione quadro concernente le decisioni emesse in absentia.


E’ stata ancora data attuazione alla decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle sentenze definitive di condanna privative della libertà personale (decisione quadro 2008/909 del 27 novembre 2008).


L’Italia in realtà risulta essere uno dei paesi meno diligenti nell’attuazione delle decisioni quadro finalizzate ad assicurare una più efficace cooperazione giudiziaria (mentre è migliore il bilancio dell’attuazione delle misure dell’Unione in tema di armonizzazione del diritto penale sostanziale).



Si rende pertanto urgente e necessaria un’azione legislativa che sappia riportare l’Italia in linea con gli altri paesi europei, permettendole di essere un partner affidabile nella cooperazione giudiziaria in materia penale, tanto sul versante attivo quanto su quello passivo.



Essenziale è a tal fine provvedere all’attuazione dei numerosi provvedimenti varati dall’Unione in questi anni a partire dalla Convenzione Europea di Bruxelles del 2000 sulla mutua assistenza giudiziaria (e dal suo protocollo aggiuntivo del 2001).


Fra le previsioni della Convenzione che più urgentemente esigono attuazione vi è quella relativa alla possibilità di costituire squadre investigative comuni con autorità di altri Stati membri. L’obbligo di consentire la possibilità di attivazione di squadre investigative comuni è peraltro contenuto anche in un una autonoma decisione quadro, il cui termine di attuazione è scaduto il 31 dicembre 2012.


Ed ancora, vi è la necessità di attuare le tre decisioni quadro in materia di sequestro e confisca, misure essenziali nel quadro di una lotta alla criminalità che si va sempre di più concentrando sui capitali illeciti:



  • decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 sul mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca;

  • decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 in materia di armonizzazione delle norme sulla confisca dei proventi di reato;

  • decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di blocco e sequestro dei beni.


In tempi di crisi sarebbe poi auspicabile che venisse attuata anche la decisione quadro 2005/214/GAI sulmutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, che potrebbe consentire allo Stato italiano di reperire risorse.


Sempre nella medesima direzione di rafforzare il coordinamento investigativo si rende essenziale provvedere all’attuazione della decisione del 2009 che ha rafforzato i poteri di Eurojust che consentirebbe un significativo avanzamento nella lotta comune degli Stati europei contro le forme di criminalità transnazionale.


Nell’ottica di favorire la rieducazione dei condannati, l’Italia ha già attuato la decisione quadro concernente il mutuo riconoscimento delle condanne penali a pena privativa della libertà personale. Sarebbe tuttavia auspicabile anche l’attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.


Ancora più necessaria poi l’attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che introduce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, mai attuata. A fronte di ciò, la condizione delle vittime di reato, nel processo e fuori dal processo, è ancora per troppi versi deficitaria. Il ritardo dell’Italia nell’attuare le numerose misure europee in tema di cooperazione giudiziaria può tuttavia costituire anche un’opportunità e portare ad una rifondazione organica della materia all’interno di un unico corpus normativo.


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