L'ANM è l'associazione cui aderisce il 96% circa
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

FAQ
25 ottobre 2013

T.F.R.

Legge di stabilità 2012, modifiche regime fiscale T.F.R.

Roma, 12 novembre 2012

Spett.le
A.N.M.
Associazione Nazionale Magistrati

- Oggetto: osservazioni sull’art. 12, comma 11, del disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 (tassazione del T.F.R. – abrogazione della clausola di salvaguardia).

E’ stato chiesto di verificare quali sarebbero le conseguenze dell’approvazione – nell’attuale formulazione – dell’art. 12, comma 11, del disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 (attualmente in discussione in Parlamento: disegno di legge C. 5534/2012), laddove prevede una modifica del regime fiscale dei trattamenti di fine rapporto.

In particolare, è stato chiesto di verificare se tale disposizione farebbe venir meno il regime di “tassazione separata” previsto per i trattamenti e le altre indennità di fine rapporto.

1. Al fine di rispondere a tale quesito, occorre prendere le mosse dalla considerazione che l’art. 12, comma 11, del disegno di legge di stabilità prevede l’abrogazione dell’art. 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 2, comma 514, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni che si intende abrogare prevedono che l’imposta sul reddito sui trattamenti di fine rapporto e sulle altre indennità equipollenti - di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del T.U.I.R. – è determinata con riferimento alle aliquote e agli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli rispetto alle aliquote e agli scaglioni di reddito vigenti al momento della maturazione del diritto (coincidente con il giorno successivo alla cessazione del rapporto).

Questa “clausola di salvaguardia” era stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, al fine di evitare che le nuove e più gravose aliquote e i nuovi scaglioni di reddito, previsti dalla medesima legge, si ripercuotessero negativamente sulla tassazione dei trattamenti di fine rapporto.

Non avendo limitazioni temporali, la clausola ha finito per costituire uno strumento di salvaguardia dei trattamenti di fine rapporto rispetto ad ogni futuro aggravamento delle “curve” delle aliquote fiscali rispetto a quelle vigenti alla data del 31 dicembre 2006.

La medesima clausola non ha inciso, però, sul metodo di calcolo dell’imposta dovuta sui trattamenti di fine rapporto, che è rimasto quello della tassazione “separata” rispetto ai redditi percepiti nell’anno di maturazione del diritto al trattamento (secondo i criteri di calcolo stabiliti dall’art. 19 del T.U.I.R. e dagli artt. 11 e 12 del d. lgs.18 febbraio 2000, n. 47), se più favorevole rispetto al regime “ordinario” (determinato cumulando tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento).

2. Ebbene, la citata disposizione del disegno di legge di stabilità interviene, abrogandola, soltanto sulla indicata “clausola di salvaguardia”, senza nulla mutare con riguardo al regime generale della tassazione “separata” dei trattamenti di fine rapporto.

Onde, l’effetto della disposizione in commento sarebbe quello di imporre il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto in base alle “curve” di aliquote vigenti al momento della maturazione del diritto, eliminando il confronto di tali aliquote con quelle vigenti dalla data del 31 dicembre 2006.

Nessun effetto vi sarebbe, invece, sul regime di calcolo dell’imposta, che resterebbe quello della tassazione “separata” sopra indicato.

3. Va, peraltro, osservato che il regime di tassazione “separata” del trattamento di fine rapporto costituisce attuazione del principio di progressività delle imposte, ond’è che esso potrebbe essere legittimamente modificato soltanto entro specifici limiti e, comunque, attraverso un intervento espresso del legislatore.

Ciò è accaduto proprio di recente con l’art. 24, comma 31, del c.d. “decreto salva Italia” (d.l. 6 dicembre 2011, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che ha escluso dal regime di tassazione “separata” le quote di indennità di fine rapporto che eccedano il milione di euro, le quali concorrono a formare, nei limiti della predetta eccedenza, il reddito imponibile dell’anno di riferimento.

Tale disposizione, allo stato, costituisce l’unica deroga alla regola della tassazione “separata” delle indennità di fine rapporto, comunque denominate.

4. Si osserva che, nel disporre l’abrogazione della “clausola di salvaguardia”, il comma 11 dell’art. 12 in commento non indica un termine di efficacia.

Onde, sembra doversi ritenere che il nuovo regime fiscale dei trattamenti di fine rapporto sarà applicabile ai trattamenti maturati (quindi ai rapporti di lavoro cessati) a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, anche se anteriore al 1° gennaio 2013.

Leggi il parere in versione Pdf



Scarica l'allegato
anm_faq-2 | pdf, 135 kb

stampa
Stampa

ANM risponde

Le domande e le curiosità sul funzionamento e gli scopi dell'ANM

Poni la tua domanda


Iscriviti alla newsletter

Resta aggiornato su notizie ed eventi dell'Associazione Nazionale Magistrati