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17 dicembre 2017

Modificare norma sezione tributaria Cassazione

Comunicato della Giunta centrale dell'ANM e della Giunta dell'ANM Corte di Cassazione


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"Il progetto di legge di Bilancio per il 2018, inizialmente licenziato, all’art. 80 sulla c.d. Sezione Tributaria-bis presso la Corte di Cassazione, prevedeva il reclutamento di 50 giudici ausiliari, tutti magistrati ordinari in pensione da destinarsi all’ufficio del massimario, per un tempo non superiore ad un triennio e fino all’età di 73 anni, per l’integrazione dei collegi della sezione tributaria in numero di due al massimo per ciascun collegio. Il comma 20 della norma stabiliva altresì l’applicazione esclusiva alla Sezione Tributaria dei magistrati del Massimario". Lo scrivono in una nota la Giunta centrale dell'ANM e la Giunta dell'ANM della Corte di Cassazione.


"La Giunta sezionale dell’ANM della Corte di Cassazione - prosegue la nota - condividendo le perplessità espresse dai colleghi circa l’eccessiva rigidità del suddetto comma 20, che finirebbe per pregiudicare il fondamentale contributo dell’Ufficio alla nomofilachia per tutte le Sezioni della Corte, fin dalla presentazione della norma, ha seguito con la massima attenzione l’iter degli emendamenti del testo presentato al Senato, rappresentando i rilievi migliorativi mossi al testo provvisorio della riforma. In particolare ha costantemente interloquito con il DAGL e con gli uffici legislativi del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e Finanze, nell’ambito dei lavori svolti all’interno delle Commissioni Giustizia e Bilancio, ove era stato presentato un emendamento in cui si prevedeva che la destinazione non sarebbe stata esclusiva, ma 'prevalente'. Nel maxi-emendamento governativo al ddl n. 2960, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, approvato dall’Assemblea del Senato il 30 novembre u.s., la formulazione dell’art. 80 (sulla c.d. sezione Tributaria bis), ora trasfuso nei commi dal 539 al 559, è però rimasta immutata rispetto al testo originario. E' stata, dunque, richiesta alle Commissioni Giustizia e Bilancio della Camera un’audizione o, in alternativa, un'interlocuzione informale, al fine di sollecitare la rivalutazione di un intervento modificativo nel senso già auspicato. All’esito delle richieste, la Commissione Giustizia della Camera, ha espresso parere favorevole al testo così riformulato, posto nuovamente all’esame finale della Commissione Bilancio della Camera, ove però non è stato dato corso alla richiesta di audizione. Deve allora ribadirsi con forza, come più volte rappresentato nelle competenti sedi, che l’attuale testo del comma 20 (ora 558) - che prevede l’applicazione 'esclusivamente' alla sezione Tributaria dei magistrati dell’Ufficio del Massimario per comporre i collegi giudicanti - finirebbe per pregiudicare il fondamentale contributo del predetto Ufficio alla nomofilachia per tutte le sezioni della Corte, atteso l’imprescindibile collegamento tra le attività di studio e di massimazione, stravolgendo la funzione primaria e l’attuale assetto organizzativo del Massimario. In particolare, la destinazione in misura preponderante – e soprattutto indifferenziata – delle risorse di detto Ufficio all’obiettivo dell’abbattimento del contenzioso tributario di legittimità rischia, infatti, di vanificare quella sinergica collaborazione tra lo stesso e tutte le Sezioni della Corte, che si pone, tra l’altro, come strumento indispensabile per l’individuazione e diffusione dei principi di diritto elaborati dalla medesima Corte. La costante attività di massimazione e divulgazione dei principi di diritto assicura, infatti, la conoscibilità e prevedibilità delle decisioni, valori imprescindibili per la gestione del contenzioso: ridurne la portata e l’efficienza comporterebbe, conseguentemente, gravi e pesanti ricadute sulla funzionalità dell’intero sistema giustizia".



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