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21 luglio 2019

L’ANM sulle riforme della Giustizia

La Giunta Esecutiva Centrale, riservando alle competenti Commissioni costituite in seno all’ANM ogni opportuno approfondimento e ribaditi i pareri già resi in materia di processo penale e processo civile, osserva quanto segue sul testo del disegno di legge sulla “riforma della Giustizia”.


Alcune delle modifiche annunciate sono certamente condivisibili e in linea con quanto più volte proposto dall’ANM.


In particolare, si apprezzano le proposte in tema di ritorno al libero accesso al concorso dopo la laurea magistrale; la valutazione dei magistrati dell’ufficio espressa in   occasione della conferma del direttivo; l’estensione del termine di legittimazione quadriennale per i trasferimenti da parte di titolari di incarichi dirigenziali nella magistratura; l’innalzamento della legittimazione correlata alla valutazione di professionalità per proporre domande per direttivi e semidirettivi; la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata nella giurisdizione; la riduzione del termine di legittimazione per i trasferimenti dei magistrati di prima nomina; il ripristino della norma, inopinatamente soppressa a suo tempo, che prevede il decorso di un congruo periodo prima che i consiglieri del Csm uscenti possano assumere incarichi direttivi, semidirettivi o fuori ruolo.


Altre proposte di riforma sono, invece, inaccettabili in quanto esprimono una aperta sfiducia nella Magistratura, tradiscono un intento punitivo e sono il frutto di un approccio non meditato alle complesse questioni che riguardano l’ordinamento giudiziario e il funzionamento del processo penale e civile.


Con riferimento al sistema elettorale del Csm, organo di rilievo costituzionale e come tale regolato nelle sue linee essenziali già dalla stessa Carta, va respinta qualsiasi ipotesi di sorteggio comunque regolamentata. Si tratta d’una proposta palesemente incostituzionale e svilente per l’intera Magistratura sia con riferimento all’elettorato attivo sia con riferimento all’elettorato passivo. E’ significativo che essa sia limitata ai soli membri togati, poiché ciò comprova l’oltraggiosa sfiducia nei confronti dei magistrati.


Vi sono inoltre molteplici previsioni, sulla tempistica dei procedimenti nelle varie fasi e nei vari gradi, nel processo penale come in quello civile, che sono semplicistiche, perché ignorano le dinamiche processuali effettive. A tali previsioni sono correlate in alcuni casi sanzioni disciplinari per i magistrati, evidentemente ritenuti dunque responsabili della durata eccessiva delle cause quando invece la magistratura italiana spicca per produttività in Europa e da decenni invoca, inascoltata, l’adozione degli strumenti che davvero potrebbero intervenire sui fattori di lentezza.


Ripudiamo pertanto un approccio punitivo e unicamente produttivistico, che favorisce la deriva burocratica nel lavoro giudiziario, restando invece indifferente al tema della qualità dei provvedimenti e, conseguentemente, della difesa dei diritti dei cittadini.



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