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5 marzo 2023

Il Cdc sul verbale telematico

Il primo marzo 2023 è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 196 quater disp. att. c.p.c., a mente del quale “Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”. Tale norma è stata introdotta in pochi giorni nelle forme della decretazione di urgenza e senza alcuna preventiva interlocuzione con l’ANM.


La magistratura italiana ha sempre condiviso e incoraggiato il programma di digitalizzazione, consapevole che la sua realizzazione rientra tra gli obiettivi del Pnrr, richiesti dall’Unione Europea, e favorisce l’accelerazione e la speditezza del processo civile.


Ricorda, tuttavia, che ai sensi dell’art. 126 c.p.c., tuttora in vigore, il verbale di udienza è un atto del cancelliere e non del giudice.


Vero è che, per la cronica carenza di personale amministrativo, pari al 25% dell’organico, sovente le udienze sono celebrate senza l’assistenza del cancelliere, sicché il giudice, per effetto della modifica normativa varata con decreto legge, si troverebbe di fatto gravato da tale ulteriore incombenza in contrasto con la disciplina del codice di rito sopra richiamata che finirebbe così per restare “lettera morta”.


Peraltro, in alcuni settori che richiedono maggiore immediatezza con sostanziale ripetitività di adempimenti, l’obbligatorietà di emanazione di provvedimenti nativi digitali può riflettersi in termini di rallentamento, anziché di maggior speditezza dell’iter processuale.


L’implementazione del processo di digitalizzazione della giustizia italiana, seppur accolto con favore dalla magistratura italiana, non può dunque prescindere da un adeguato stanziamento di risorse umane e materiali, volte a renderlo concretamente attuabile.


L’ANM chiede, pertanto, che l’implementazione del processo di digitalizzazione della Giustizia italiana venga accompagnato di pari passo dalla dotazione di adeguate risorse umane e materiali; ciò al fine di evitare che, in molte aree geografiche della Penisola, il processo telematico si traduca in crescenti adempimenti per l’organo giudicante sottraendo allo stesso tempo ed energie alla trattazione delle controversie.



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