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2 marzo 2024

Il Cdc sul disegno di legge Nordio

Il disegno di legge n. 808 di iniziativa governativa e assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, fra le altre cose:



  • abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale, e modifica l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite;

  • reca alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettata;

  • in materia di misure cautelari, prevede l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introduce la decisione collegiale per l’adozione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari.


Gli obiettivi della riforma non sembrano utili al fine di potenziare la qualità e l’efficienza del servizio giustizia.

Che l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio eviti la paralisi dell’attività amministrativa è una mistificazione della realtà essendo attualmente strettamente ancorata, la condotta criminosa, a violazioni di “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”.

L’unico effetto prevedibile, dunque, sarà quello di garantire l’impunità a quei pubblici ufficiali che commettano specifiche puntuali e sistematiche violazioni di legge in tutti i casi di di collusioni, interessi privati del pubblico amministratore, violazione del principio del conflitto di interessi nei quali un passaggio di denaro difetti o non sia dimostrabile.

Quanto alla disciplina delle intercettazioni, imporre alla pubblica accusa di “omissare” tutti i nominativi di terzi estranei al procedimento comporterà un aggravio di tempo e di carico, atteso che frequentissimi sono i riferimenti a terzi estranei ove si pensi ad esempio ai processi per associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti.

Relativamente alla introduzione di un Giudice per le Indagini Preliminari Collegiale anche per il solo caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, l’obiettivo dichiarato è quello di sottrarre decisioni tanto delicate alle valutazioni di un magistrato singolo.

Fatto sta, però che, attualmente, la garanzia della collegialità nelle valutazioni circa la legittimità ed il merito delle misure cautelari è assicurata dal controllo del Tribunale per il Riesame che, peraltro, interviene in brevissimo tempo dal momento della esecuzione della misura cautelare.

Inoltre si ignora che molti tribunali italiani, specie i medio piccoli, vedranno decuplicarsi le cause di incompatibilità con la stortura che i dirigenti degli uffici saranno chiamati a coinvolgere necessariamente magistrati non specializzati.

Né tantomeno il problema degli organici può essere risolto declinando la principale garanzia del reclutamento di coloro che esercitino la giurisdizione attraverso un concorso serio, rigoroso e fondato unicamente sulla selezione delle attitudini qualitative dei candidati.

In sede di commissione è stato approvato un emendamento che elimina l’obbligo, in caso di impugnazione di una sentenza, di indicare il domicilio per la notifica dell’atto introduttivo. Così diventano più complicate le notifiche, più incerto l’avvio dei procedimenti.

Aumenteranno le lungaggini senza che la soppressione risponda a reali esigenze di garanzie difensive.

Si paralizzerà l’azione delle corti d’appello, dove l’azione combinata della “nuova” disciplina della prescrizione, dell’abrogazione dell’obbligo per l’imputato di indicare, nell’atto di appello, il luogo in cui notificare il decreto di citazione, della fine della fase transitoria della c.d. “improcedibilità” dell’impugnazione, produrrà la perenzione di un numero rilevantissimo di processi.

L’ANM pertanto, nel richiamare il deliberato del Cdc del 20-21 Gennaio 2024 ed il parere della commissione di studio approvato nello scorso luglio, ribadisce il proprio fermo dissenso su ogni iniziativa di riforma del processo penale che comporti vuoti di tutela in settori nevralgici, come quello della Pubblica Amministrazione, e che cagioni rallentamenti ed aggravi all’efficienza della giurisdizione.

Roma, 02 marzo 2024

Approvato a maggioranza



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