16 novembre 2024
Procedimento disciplinare dei magistrati a riposo
Proposta di modifica art. 53 Statuto presentata al Cdc nella seduta del 16-17 novembre 2024
Il Collegio dei probiviri con nota del 2.5.2024 ha rivolto all’attenzione del Comitato Direttivo Ccentrale il tema dell’applicabilità del Codice deontologico ai Magistrati iscritti alla sezione autonoma dei Magistrati a riposo e della loro soggezione al procedimento disciplinare endo-associativo.
Il CDC in seduta del 14 settembre ha deliberato di rimettere la questione a questa Commissione di studio.
La Commissione dopo ampia discussione osserva quanto segue.
Il rilievo deontologico delle condotte sanzionate dal Codice Deontologico non è fondato sulla qualità di socio della Anm, bensì scaturisce come noto dalla appartenenza all’Ordine giudiziario e dalle prerogative di indipendenza costituzionalmente riconosciute ai Magistrati. Va infatti rammentato che le fonti degli imperativi etici del Magistrato, prima ancora che nel codice adottato dalla Anm nel 1996, aggiornato e integrato nel 2010 e nel 2019, e nel codice disciplinare di cui al Dlgs. n. 109/2006, riposano nella Carta Costituzionale (cfr. artt.101 “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, 104 “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente”, 111 “ogni processo si svolge (…) davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata“), e ancora nelle disposizioni dei codici di rito penale e civile che dettano regole di condotta del Magistrato (si pensi alle norme che pongono obblighi di astensione del giudice a presidio della sua imparzialità). Inoltre, rammentiamo che il codice deontologico dei Magistrati è stato adottato dalla Anm in ossequio ad un obbligo legale prescritto dall’ art. 58 bis del D.lgs n.29/93 e 54 della L. n. 165/2001, nell’esercizio di una funzione riconosciuta dal legislatore alla Associazione quale soggetto naturalmente rappresentativo della Magistratura e storico portatore della deontologia professionale dei Magistrati e, dunque, legittimata a elaborare e aggiornare il codice deontologico dei Magistrati.
D’altro canto, mentre gli artt. 10 e 11 dello statuto che dettano le sanzioni disciplinari e disciplinano il procedimento disciplinare associativo hanno una portata applicativa circoscritta al solo “socio”, invece l’art. 9, nel prescrivere che la violazione del codice etico costituisce illecito disciplinare, si riferisce ai “Magistrati“...
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