24 aprile 2021
Parere su data retention
Presentato e approvato dal Cdc nel corso della seduta del 24-25 aprile 2021
Sentenza 2 marzo 2021, C-746-18 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
1-Premessa
La Corte, nella causa C-746/18, ha affermato il principio che l’accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all’ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata dei cittadini dell’unione, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica.
Oggetto della controversia portata all’attenzione della Corte concerneva un caso sorto in Estonia, dove un imputato era stato condannato sulla base di una copiosa raccolta di dati personali generati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.
La Corte ha ritenuto che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 - relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - letta alla luce della normativa comunitaria, si ponga in antitesi con ogni normativa di carattere nazionale che consenta l’acquisizione di dati relativi al traffico o a dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica.
Secondo la Corte è necessario che l’accesso ai dati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente. Il requisito di indipendenza postula necessariamente che l’autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l’accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna.
La Commissione nutre seri dubbi sulla circostanza che il controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente, secondo le argomentazioni della CGUE, escluda il Pubblico Ministero secondo il ruolo e funzioni che a tale figura sono assegnati dall’Ordinamento Italiano...
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