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7 giugno 2010

Sulla riforma del processo civile

L'Associazione nazionale magistrati ritiene che la riformaapprovata rappresenti un segnale parzialmente positivo, anche se sideve ancora una volta sottolineare la sostanziale insufficienzadelle modifiche introdotte rispetto alle necessità di più ampi eincisivi interventi di riforma, che consentano di rendereefficiente il servizio giustizia nell'interesse dei cittadini.


Le modifiche relative al processo civile approvate ieri dal
Parlamento recepiscono alcune delle proposte formulate dalla
magistratura associata.



Invero, appaiono condivisibili e del tutto coerenti con
l'intento di razionalizzare e ridurre la durata dei processi gli
interventi relativi all'art. 83 c.p.c. in tema di procura alle
liti, con l'utilizzazione della posta elettronica certificata, la
precisazione dell'art. 115 c.p.c. nel senso che possono essere
posti a fondamento della domanda anche i fatti non specificamente
contestati dalla parte costituita, l'estensione dell'avvertimento
previsto dall'art. 163, comma tre, n. 7 c.p.c. alle decadenze
disciplinate dall'art. 38 c.p.c., la razionale disciplina della
fase del contraddittorio precedente al deposito della relazione
peritale di cui all'art. 195 c.p.c., l'estensione della preclusione
relativa ai nuovi mezzi di prova prevista dall'art. 345, comma tre,
c.p.c., anche alla produzione di nuovi documenti, le specifiche
previsioni relative al processo esecutivo.



Rilevante si ravvisa l'abrogazione del rito societario,
ripetutamente sollecitata dall'associazione nell'ottica di
razionalizzazione del processo.



L'introduzione del c.d. calendario del processo, poi,
costituisce indubbiamente un'ambiziosa novità che, rischia,
tuttavia, nell'attuale situazione di assenza di idonee misure
strutturali ed organizzative relative ai ruoli dei giudici, di
essere difficilmente attuabile.



Alcune delle modifiche introdotte destano, invece, dubbi e
perplessità, in particolare le disposizioni in tema di ulteriore
ampliamento della competenza dei giudici di pace attuata nella
delicata materia lavoristica, soprattutto per l'assenza dei più
volte richiesti interventi volti a garantire una adeguata
professionalità ed il potenziamento della relativa valutazione
nonchè dei criteri di organizzazione degli uffici medesimi.



Si segnala, inoltre, la mancata sostanziale modifica delle
previsioni della c.d. testimonianza scritta e del processo sommario
di cognizione, in relazione alle quali era stato espresso motivato
dissenso sia dalla magistratura che dall'avvocatura, in quanto
contrastanti con fondamentali principi ordinamentali e non idonee a
costituire un reale fattore di semplificazione e snellimento delle
procedure.



Infine, permangono elementi di criticità con riferimento alla
norma introduttiva del c.d. filtro di ammissibilità per i ricorsi
in Cassazione, nonostante le riformulazioni introdotte nel corso
dei lavori parlamentari. In particolare non sembra siano state
adeguatamente valutate le  ampie critiche sollevate dalla
giunta sezionale della Cassazione e anche dalla dottrina e
dall'avvocatura.



L'Associazione nazionale magistrati ritiene dunque che la
riforma approvata rappresenti un segnale parzialmente positivo,
anche se si deve ancora una volta sottolineare la sostanziale
insufficienza delle modifiche introdotte rispetto alle necessità di
più ampi e incisivi interventi di riforma, che consentano di
rendere efficiente il servizio giustizia nell'interesse dei
cittadini.






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