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11 giugno 2010

Intercettazioni, molti i nodi irrisolti

L'Associazione nazionale magistrati ribadisce la più nettacontrarietà al testo di riforma in materia di intercettazioni indiscussione in Senato, che rischia di vanificare, soprattutto per ireati di mafia e di criminalità organizzata, la possibilità diutilizzare un fondamentale e insostituibile strumentod'indagine. Gli emendamenti da ultimo proposti, pur accogliendo in partealcune osservazioni formulate dall'Anm, non modificano gliinsuperabili aspetti di criticità dell'impianto complessivo dellariforma.


Gli emendamenti non modificano gli aspetti di criticità
dell'impianto complessivo della riforma



L'Associazione nazionale magistrati ribadisce la più netta
contrarietà al testo di riforma in materia di intercettazioni in
discussione in Senato, che rischia di vanificare, soprattutto per i
reati di mafia e di criminalità organizzata, la possibilità di
utilizzare un fondamentale e insostituibile strumento
d'indagine.

Gli emendamenti da ultimo proposti, pur accogliendo in parte
alcune osservazioni formulate dall'Anm, non modificano gli
insuperabili aspetti di criticità dell'impianto complessivo della
riforma.



Gravi indizi di reato

L'introduzione del requisito dei "gravi indizi di reato"
rappresenta un apprezzabile miglioramento rispetto all'originaria
previsione degli "evidenti indizi di colpevolezza". Tuttavia,
appare del tutto contraddittorio con tale innovazione il richiamo
alla disciplina dell'art.192 c.p.p., trattandosi di norma che
regola la valutazione della prova ai fini della colpevolezza e,
dunque, difficilmente riferibile alla sussistenza di indizi di
reato.

E' poi assolutamente irragionevole il divieto di disporre nuovi
ascolti sulla base dei contenuti di intercettazioni lecitamente
acquisite. Ad esempio, se nel corso di una conversazione
intercettata in un'indagine per traffico di stupefacenti
l'interlocutore riferisce dell'imminente programmazione di un
omicidio, sarebbe impossibile disporre nuove intercettazioni per
impedire l'omicidio e individuarne i responsabili.



Intercettazione utenze soggetti estranei

Analogamente è apprezzabile il tentativo di riempire di contenuto
il requisito della indispensabilità a fini investigativi
nell'ipotesi di intercettazione di utenze di soggetti estranei al
reato. La formulazione della norma, però, è poco precisa sul piano
tecnico e rischia di generare equivoci in merito ai presupposti
necessari. Sarebbe, pertanto, preferibile utilizzare una
for-mulazione più chiara come, ad esempio, l'indicazione della
necessità che sussista fondato motivo di ritenere che le relative
comunicazioni o conversazioni siano direttamente attinenti ai fatti
oggetto di indagine.



Riprese visive

Condivisibile, infine, è la scelta di differenziare la disciplina
delle intercettazioni di comunicazioni da quella delle riprese
visive in luogo pubblico, attività quest'ultima di grande utilità
investigativa che non incide sulla sfera della riservatezza delle
persone coinvolte.



Acquisizione tabulati

Inspiegabile, invece, perché  si voglia mantenere la stessa
disciplina delle intercettazioni anche per l'acquisizione dei c.d.
tabulati, che per pacifica giurisprudenza costituzionale
rappresenta un'interfenza nella libertà di comunicazione di gran
lunga inferiore rispetto a quella delle intercettazioni. Peraltro
per le indagini di criminalità organizzata e terrorismo si
prevedono, paradossalmente, requisiti più rigorosi per
l'acquisizione di un tabulato di quelli richiesti per
un'intercettazione.



Sul testo complessivo permangono ancora numerosi nodi
irrisolti.



Limiti di tempo

In particolare, la previsione di un termine di durata massima
delle intercettazioni è assolutamente irragionevole e rischia di
rendere del tutto inutilizzabile lo strumento. L'attività criminosa
non rispetta certo gli stretti margini temporali fissati dalla
legge  per lo svolgimento delle intercettazioni. Basti pensare
a un sequestro di persona, a un'operazione di importazione di
stupefacenti o di armi, alla tratta di persone, a un'attività di
corruzione nella pubblica amministrazione per capire quanto sia del
tutto inadeguato e irrisorio il termine di soli due mesi di
ascolti. La possibilità di proroga di soli ulteriori 15 giorni che
si vorrebbe introdurre non modifica in alcun modo l'irrazionalità
della limitazione temporale prevista.



Intercettazioni ambientali

La limitazione delle intercettazioni ambientali ai luoghi nei
quali "vi è fondato motivo di ritenere" che "si stia svolgendo
l'attività criminosa", per tutti i reati e persino per i delitti di
criminalità organizzata e terrorismo, rischia di arrecare un danno
irreparabile all'attività di contrasto alle organizzazioni
criminali da parte delle forze dell'ordine e della
magistratura.



Divieto di pubblicazione

Il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel
contenuto, di tutti gli atti di indagine, anche se non più coperti
da segreto, fino alla chiusura delle indagini rappresenta 
un'inaccettabile limitazione al diritto/dovere di informazione e di
cronaca garantito dall'articolo 21 della Costituzione.



Registrazioni senza consenso

Del tutto incomprensibile è poi l'introduzione di un reato per la
registrazione di comunicazioni da parte di uno degli interlocutori
senza il consenso degli altri; una previsione in netto contrasto
con la pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione. Tale disposizione rischia, infatti, da un lato
di esporre le vittime di reato a incriminazione (non essendo sempre
possibile stabilire a priori che dal contenuto di una conversazione
emerga una notizia di reato) e dall'altro di pregiudicare
irrimediabilmente ogni forma di giornalismo d'inchiesta.



Competenza

Infine, attribuire al tribunale con sede nel capoluogo del
distretto e in composizione collegiale, non soltanto la competenza
per autorizzare le attività d'intercettazione, ma anche quella per
la convalida dei provvedimenti di urgenza, le proroghe,
l'autorizzazione ad acquisire i tabulati, rischia di creare
insuperabili problemi organizzativi, in assenza di qualsiasi
intervento sulla geografia giudiziaria, pure sollecitato più volte
dalla Anm.




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