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30 giugno 2010

Sottosezione Modica e Ragusa

I magistrati dei Tribunali e delleProcure della Repubblica presso i Tribunali di Ragusa e di Modica,esprimono il loro fermo disappunto in ordine alle vicende che hannointeressato l'evolversi applicativo dell'art. 5, comma 2, dellalegge n. 133/98, dopo la riforma del predetto comma, intervenutacon il decreto legge n. 115/2005, convertito nella legge n.168/2005.


I magistrati dei Tribunali e delle
Procure della Repubblica presso i Tribunali di Ragusa e di Modica,
riunitisi nell'assemblea ordinaria della locale sottosezione
dell'Associazione nazionale dei magistrati in data 8 marzo 2007,
esprimono il loro fermo disappunto in ordine alle vicende che hanno
interessato l'evolversi applicativo dell'art. 5, comma 2, della
legge n. 133/98, dopo la riforma del predetto comma, intervenuta
con il decreto legge n. 115/2005, convertito nella legge n.
168/2005.



Manifestano piena ed incondizionata
solidarietà ai colleghi che prestano sevizio presso gli Uffici
giudiziari locali interessati alla normativa de qua, fortemente
pregiudicati dalla sostanziale disapplicazione del "patto"
stipulato con detti Magistrati al momento dell'entrata in vigore
della l. 133/98.



La sentenza del TAR Lazio del
25.10.2006 ha evidenziato gli effetti essenzialmente abrogativi dei
benefìci e degli incentivi che la legge 133/98 prometteva ai
Magistrati che rientravano nell'ambito soggettivo di sua
applicazione.



Non spetta certamente ad altri
giudici entrare nel merito della decisione, adottata dall'organo
della giustizia amministrativa su citato, che ha annullato la
circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del
29.9.2005.



Ma costituisce preciso dovere
deontologico, prima che giuridico, della Magistratura associata
tutelare e garantire i diritti e le prerogative di autonomia ed
indipendenza dei singoli associati, nonché i loro interessi morali
ed economici.



Detti scopi si manifestano
soprattutto nell'assicurare a chi ha effettuato precise scelte di
vita, mirate a garantire continuità ed efficienza agli uffici "di
frontiera"  dello Stato, di esigere il doveroso rispetto di
quel sinallagma stipulato all'epoca di assunzione delle funzioni o
del trasferimento di ufficio per il contributo prestato con
encomiabili sacrificio ed abnegazione nelle sedi definite
disagiate.



Non  possono essere
sottaciuti, infine, gli evidenti profili di incostituzionalità
della riforma operata con la legge n. 168/2005, di conversione del
d. l. 115/2005, in relazione alla ingiusta retroattività di effetti
sfavorevoli per i beneficiari, nonché per la violazione degli artt.
3 e 97 Cost..



I magistrati della sottosezione Anm
di Ragusa e Modica sollecitano, dunque, gli organi legislativi
competenti ad adottare una legge di interpretazione autentica che
elimini le conseguenze derivate dall'intervento riformatore del
2005, ed invita, altresì, il Consiglio Superiore della
Magistratura, l'Associazione nazionale magistrati ed il Ministro
della Giustizia, ad adoperarsi, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, al fine di ovviare alle gravi conseguenze applicative
della riforma della mobilità orizzontale dei magistrati, operate
con l'art. 14 sexiesdecies del d. l. 115/2005, e con la
interpretazione giurisprudenziale accolta dal TAR Lazio nella
sentenza del 25.10.2006.



 




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