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28 luglio 2010

Anm sulla riforma delle intercettazioni

E' ormai ampiamente condiviso dagli operatori del settore edall'opinione pubblica, anche a livello internazionale, che leproposte di riforma in materia di intercettazioni determinerannoconseguenze gravissime sull'organizzazione degli uffici giudiziarie nel contrasto alle diverse forme di criminalità.


E' ormai ampiamente condiviso dagli
operatori del settore e dall'opinione pubblica, anche a livello
internazionale, che le proposte di riforma in materia di
intercettazioni determineranno conseguenze gravissime
sull'organizzazione degli uffici giudiziari e nel contrasto alle
diverse forme di criminalità.



E' nostro dovere denunciare
nuovamente che con le norme approvate dal Senato sarà molto più
difficile la lotta al crimine da parte delle forze dell'ordine e
della magistratura inquirente mentre gli uffici giudiziari verranno
travolti da adempimenti burocratici che renderanno oggettivamente
impossibile il funzionamento del sistema.



1. Tre giudici ogni
tre giorni.



Nel testo approvato dal Senato
l'autorizzazione alle operazioni di intercettazione e alla
acquisizione dei tabulati del traffico telefonico è attribuita alla
competenza del tribunale del capoluogo del distretto in
composizione collegiale. Per ogni utenza telefonica da sottoporre
ad intercettazione e per ogni tabulato telefonico da acquisire il
pubblico ministero dovrà trasmettere l'intero fascicolo al
tribunale del capoluogo del distretto. Per proseguire le attività
di intercettazione oltre il 75° giorno e sin dall'inizio per le
intercettazioni ambientali la trasmissione degli atti dovrà
avvenire di tre giorni in tre giorni. Chiunque conosca la realtà
degli uffici giudiziari italiani, la cronica mancanza di mezzi e
risorse e l'enorme carico di lavoro dei magistrati, può facilmente
comprendere le conseguenze sul piano gestionale e organizzativo di
tali previsioni. Gli uffici giudiziari non hanno autovetture
funzionanti, non hanno fondi per pagare il lavoro straordinario,
non hanno mezzi per la copia integrale di fascicoli voluminosi.
Pensare che ogni tre giorni, anche il sabato e la domenica,
centinaia di faldoni debbano viaggiare da e per il capoluogo del
distretto è semplicemente assurdo.

 

2. I danni nella lotta al crimine.

Con la nuova legge l'efficacia dell'azione delle forze dell'ordine
e della magistratura inquirente sarà gravemente indebolita. Di
seguito un elenco, solo esemplificativo, delle attività di indagine
precluse dalla riforma.

 

2.1 Tabulati del traffico telefonico.



a) oggi si possono estrarre i dati
del traffico telefonico per tutti  i reati, mentre con la
nuova legge sarà consentito solo per i reati per i quali è
ammissibile l'intercettazione. Ad esempio, in una indagine per
truffa non sarà possibile estrarre il tabulato dell'indagato per
dimostrare i contatti avuti con la vittima.

 

b) oggi si possono estrarre i dati del traffico transitato su una
cella telefonica per individuare gli autori di un reato. Ad esempio
in un caso di rapimento oggi si possono acquisire i dati della
cella per poter individuare le persone presenti sul luogo del
rapimento. Questo non sarà più possibile. La limitazione vale anche
per i reati di mafia. Dunque in un caso di attentato mafioso non
sarà possibile acquisire i dati del traffico sul luogo
dell'attentato per individuare i killer.

 

c) oggi si possono estrarre i dati del traffico per individuare
l'utenza in uso all'indagato da sottoporre ad intercettazione. Ad
esempio se la polizia giudiziaria segue l'indagato e lo vede usare
un telefono oggi può acquisire i dati del traffico transitato sulla
cella e individuare l'utenza utilizzata. Questo non sarà più
possibile. La limitazione vale anche per mafia e terrorismo.

 

d) oggi si possono estrarre i dati del traffico telefonico
transitato su una cabina pubblica. E' la tecnica utilizzata per
individuare gli autori dell'omicidio D'Antona, attraverso
l'incrocio dei dati del traffico delle cabine pubbliche e delle
schede telefoniche utilizzate. Questo non sarà più possibile. La
limitazione vale anche per mafia e terrorismo. Con la nuova legge
non sarebbero stati individuati gli autori dell'omicidio
D'Antona.

 

2. 2 Riprese visive

 

a) oggi si possono effettuare, da parte della polizia giudiziaria,
e senza autorizzazione del magistrato,  riprese visive 
(senza captazione dei suoni) in luoghi pubblici o aperti al
pubblico. E' la tecnica utilizzata, ad esempio, per individuare gli
autori di delitti di spaccio di stupefacenti in luoghi
pubblici.  Questo non sarà più possibile. La limitazione vale
anche per mafia e terrorismo.



b) oggi si possono effettuare, da
parte della polizia giudiziaria, e senza autorizzazione del
magistrato, riprese visive  (senza captazione dei suoni) in
luoghi pubblici o aperti al pubblico anche per reati diversi da
quelli che consentono le intercettazioni. Ad esempio, questo
strumento di indagine viene adoperato per individuare i pubblici
dipendenti che si assentano illegittimamente dal luogo di lavoro.
Questo non sarà più possibile.



c) oggi si possono effettuare, da
parte della polizia giudiziaria, e senza autorizzazione del
magistrato, riprese visive  (senza captazione dei suoni) in
luoghi pubblici o aperti al pubblico per la ricerca dei latitanti.
Questo non sarà più possibile. La limitazione vale anche per i
delitti di mafia e terrorismo. Dunque anche le attività di ricerca
dei latitanti di mafia subiranno un grave danno.



2.3. Intercettazioni
telefoniche o telematiche



a) oggi si possono intercettare le utenze della vittima
del reato, dei suoi familiari ovvero dei familiari dell'indagato
per acquisire elementi di prova, anche se non vi sono elementi per
sostenere che costoro siano a conoscenza dei fatti. In un sequestro
di persona, ad esempio, le utenze dei familiari della vittima sono
estremamente utili perchè possono ricevere minacce o richieste di
denaro. Ma questo non vuol dire che siano a conoscenza dei fatti.
In un caso di omicidio le utenze delle persone vicine alla vittima,
soprattutto in contesti mafiosi, consentono di acquisire importanti
elementi di prova, ma non sempre si può sapere prima che gli
interessati siano a conoscenza dei fatti. La limitazione vale anche
per i delitti di mafia e terrorismo.

 

b) oggi si possono intercettare le conversazioni da telefoni
pubblici. Ad esempio se dalle attività di pedinamento risulta che
l'indagato utilizza una postazione di un internet point ovvero una
cabina pubblica per comunicare oggi è possibile sottoporre ad
intercettazione telematica il computer dell'internet point o
l'utenza pubblica (ovviamente acquisendo solo le comunicazioni
dell'indagato). Con la nuova legge non sarà più possibile. La
limitazione vale anche per mafia e terrorismo.

 

2.4. Intercettazioni ambientali



oggi si possono effettuare intercettazioni ambientali in luoghi
diversi da quelli di privata dimora. Con la riforma non sarà più
possibile effettuare intercettazioni ambientali nei luoghi
"privati", a meno che non si dimostri che lì sta avvenendo un
reato. Quindi non si potranno fare intercettazioni all'interno di
autovetture o  negli uffici privati. Ma anche per altri luoghi
la norma pone seri problemi interpretativi: ad esempio il bagno di
una scuola è luogo pubblico o privato? E c'è differenza se la
scuola è pubblica o privata? Una stanza d'ospedale  è luogo
pubblico o privato? E se si tratta di una clinica? Una
interpretazione rigorosa, ma non improbabile,  della nozione
di luogo "privato"  porterebbe a non consentire le attività di
intercettazione ambientale in moltissimi luoghi, ad esempio nei
bagni delle scuole, strumento investigativo che spesso ha
consentito di individuare gli autori di reati di pedofilia.




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