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25 luglio 2011

Sezione Cassazione 31 marzo 2009

I magistrati componenti dellaGiunta della sezione cassazione dell'Anm PRESO ATTO che con decreto in data 16 marzo 2009 il signor Primo Presidentedella Corte di Cassazione ha istituito con decorrenza immediatal'Ufficio IV per l'informatica, diretto da un funzionarioamministrativo, col compito di "realizzazione dei programmi diinformatica giuridica e giudiziaria approvati dalla Corte" nonchédi "gestione materiale dei medesimi, dei siti, delle reti e deiservizi tecnici informatici, comunque facenti capo alla Corte diCassazione";


Al signor Primo Presidente

Ai signori componenti del CSM

Ai signori componenti il Consiglio Direttivo

e p.c. a tutti i magistrati della Corte di Cassazione e della
Procura generale



I magistrati componenti della Giunta della sezione cassazione
dell'Anm



PRESO ATTO



che con decreto in data 16 marzo 2009 il signor Primo Presidente
della Corte di Cassazione ha istituito con decorrenza immediata
l'Ufficio IV per l'informatica, diretto da un funzionario
amministrativo, col compito di "realizzazione dei programmi di
informatica giuridica e giudiziaria approvati dalla Corte" nonché
di "gestione materiale dei medesimi, dei siti, delle reti e dei
servizi tecnici informatici, comunque facenti capo alla Corte di
Cassazione";

che il dirigente amministrativo, con ordine di servizio in data 23
marzo 2009, ha, tra l'altro, disposto che il personale già in
servizio presso il CED è assegnato all'Ufficio IV per
l'informatica;

che  in tal modo, pur in assenza di una formale disposizione
di soppressione del CED, lo stesso risulta espropriato delle
proprie competenze e del proprio personale

CONSIDERANO

che il sopra richiamato decreto (e il successivo ordine di
servizio) si pongono in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. 17
06 04 n. 195 e dal decreto del Ministero della giustizia del 7
febbraio 2006 che contemplano espressamente il CED e le sue
attribuzioni in materia di informatica giuridica;

che il CED, creato per iniziativa di alcuni magistrati della Corte
di cassazione negli anni '70, ha da allora rappresentato un punto
di riferimento per la cultura giuridica informatica in Italia e nel
mondo, nonché un fiore all'occhiello per la Corte di Cassazione
italiana ed un insostituibile servizio per le istituzioni pubbliche
e per tutti gli operatori del diritto;

che la soppressione di fatto del CED, oltre a costituire una grave
perdita di immagine e prestigio per la Corte di Cassazione,
comporta lo sperpero di un patrimonio di cultura ed esperienza
accumulati negli anni con la fatica di tanti valorosi magistrati
oggi scomparsi, ma tuttora nel cuore di molti in questa Corte,
nonché il rischio di una forte compromissione dell'efficienza e,
mediatamente, dell'indipendenza dei magistrati della cassazione,
per la soluzione di continuità nella gestione di importanti
conoscenze e della funzione di informatizzazione del
processo;

che il protrarsi di una simile situazione potrebbe comportare anche
un grave e forse irrimediabile vulnus alla funzione di
nomofilachia, in quanto l'intensità del vincolo al precedente di
legittimità nel nostro ordinamento è direttamente proporzionale
alla coerenza con la quale la Corte esercita i propri poteri di
cassazione, alla chiarezza con la quale esplicita le ragioni delle
proprie decisioni, nonché all'affidabilità degli strumenti di cui
si serve per rendere noti gli orientamenti giurisprudenziali
espressi, rilevando pertanto a tali fini non solo la formazione del
precedente, ma anche il suo "trattamento" in vista della formazione
e tenuta di un archivio che possa farsi "sistema", consegnando
all'esterno una chiave di lettura della giurisprudenza di
legittimità proveniente dagli stessi magistrati della Corte, con la
conseguenza che il Ced costituisce, insieme con il complementare
ufficio del Massimario, il volano della nomofilachia ed il cuore
pulsante della Corte di Cassazione;

che non può sfuggire la rilevanza strategica dell'informatica
giudiziaria -che ha contribuito in Corte a rendere possibile
standards produttivi sempre più elevati- e la connessa necessità
che l'informatizzazione del processo sia affidata innanzitutto ai
magistrati, che i codici di rito rendono responsabili della
gestione del processo;

che è evidente l'importanza di tutti gli archivi costituiti presso
il CED e in particolare l'importanza anche pubblicistica degli
archivi legislativi, con diretta responsabilità dei magistrati in
ordine all'implementazione dei medesimi, essendo questo il senso
vero della previsione di simili archivi presso uno specifico
ufficio della Corte di legittimità piuttosto che presso un
qualsiasi ufficio amministrativo;

che, oltre alla indubbia perdita in termini di prestigio, di
immagine, di cultura, di efficienza e incisività nomofilattica per
la Corte, nonché di indipendenza per i magistrati che vi lavorano,
non può da ultimo ignorarsi il rischio obiettivo che, smarrendosi o
divenendo meno affidabile il  patrimonio di conoscenze
indispensabile all'attività dei  magistrati, degli operatori
del diritto e delle stesse istituzioni pubbliche del Paese,
potrebbe determinarsi l'effetto, certo non voluto ma non per questo
meno grave, di costringere al ricorso a banche dati private, molto
più costose e molto meno affidabili, in ogni caso gestite in vista
del profitto, non certo delle finalità nomofilattiche, in funzione
delle quali la Cassazione  ha in passato immaginato e
voluto  i suddetti uffici del Massimario prima e il Ced poi,
affidati sempre alla direzione  di magistrati di altissimo e
indiscusso prestigio



DISSENTONO

fermanente dal decreto  sopra richiamato



INVITANO

i destinatari del presente documento ad assumere le iniziative
opportune per scongiurare i rischi segnalati..



Approvato all'unanimità nella seduta del 31 marzo 2009



La Giunta




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