L'ANM è l'associazione cui aderisce il 96% circa
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

FAQ
4 marzo 2014

Sulle significative trattenute operate sugli stipendi dei magistrati nel mese di febbraio 2014

Roma, 4 marzo 2014


Spett.le
A.N.M.
Associazione Nazionale Magistrati



Oggetto: sulle significative trattenute operate sugli stipendi dei magistrati nel mese di febbraio 2014.


E’ stato esposto che, sugli stipendi del mese di febbraio 2014 dei magistrati, sono state effettuate trattenute previdenziali, per lo più a titolo di conguaglio, che in alcuni casi ammontano ad importi considerevoli.


Di qui, è stato chiesto di effettuare un’analisi su tali trattenute.


***


1. L’analisi richiesta impone, in primo luogo, di verificare quali sono le trattenute previdenziali indicate negli statini in questione.


All’esito, potrà essere verificato se le modalità con cui sono state effettuate tali trattenute possano essere ritenute illegittime o, comunque, eccessivamente onerose.


***


2. Dall’esame degli statini ricevuti, risulta che le trattenute previdenziali effettuate nel febbraio 2014 riguardano le seguenti tre voci:


a) addizionale legge n. 438/1992, art. 3 ter (codice 800/389);


b) conguaglio fondo pensione (codice 800/390);


c) conguaglio fondo credito (codice 800/394).


***


3. Tutte e tre le ritenute sopra indicate riguardano effettivamente versamenti contributivi che, in base alla disciplina vigente, vanno effettuati nel periodo successivo alla fine dell’anno di imposta al quale si riferiscono.


In particolare, la ritenuta sub lett. a) è prevista dall’art. 3 ter della legge n. 438 del 1992, in base al quale, in tutti i regimi pensionistici che prevedano un’aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, sul lavoratore grava un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia della retribuzione pensionabile (e cioè, per il 2013, per le quote di retribuzione eccedenti gli Euro 45.530).


Tale contribuzione “aggiuntiva”, attualmente, si applica a tutti i dipendenti statali, compresi i magistrati, sui quali grava un’aliquota INPS (ex INPDAP) dell’8,80%, inferiore quindi al limite sopra indicato.


Il medesimo contributo, presupponendo il calcolo della retribuzione percepita nell’anno di riferimento, può essere calcolato e riscosso solo a partire dalla fine di tale anno.


***


4. Le ritenute sub lett. b) e c) riguardano invece i conguagli previdenziali dovuti all’aumento figurativo della base imponibile previsto dall’art. 15 della legge n. 724 del 1994.


Al riguardo, in estrema sintesi, va rilevato che l’art. 15 della legge n. 177 del 1976, modificando l’art. 43 del d.p.r. n. 1092 del 1973, ha previsto che, al momento del calcolo della pensione dei dipendenti statali, la base pensionabile (ultimo stipendio o montante contributivo) è aumentata del 18%.


Fino al 1995 tale beneficio era privo di costi per i dipendenti statali. A partire dal 1995, invece, per “finanziare” tale beneficio, l’art. 15 della legge n. 724/1994 ha previsto che i dipendenti statali debbano versare i contributi previdenziali, in base alle aliquote vigenti, anche su tale quota “virtuale” aggiuntiva del 18% dello stipendio.


In altri termini, salvo quanto subito si dirà, i dipendenti statali versano la contribuzione (quota dipendente), complessivamente, sul 118% della retribuzione imponibile.


L’art. 2 della legge n. 335 del 1995, nell’estendere ai dipendenti pubblici la nozione di retribuzione imponibile vigente nel settore privato, ha poi previsto che tale estensione opera per la parte eccedente la maggiorazione del 18% sopra indicata, con la conseguenza che tale maggiorazione è dovuta al netto dei maggiori contributi dovuti per emolumenti che, fino al 1995, non erano imponibili (come, ad esempio, i trattamenti accessori).


Per tale ragione, i contributi sulla maggiorazione del 18% possono essere calcolati e riscossi solo al termine dell’anno di imposta cui si riferiscono.


Gli effetti di tale aumento “virtuale” della base imponibile riguardano sia la contribuzione relativa al Fondo Pensione INPS – gestione ex INPDAP, sia la contribuzione per il Fondo Credito, la cui base imponibile è la stessa del Fondo Pensione (art. 1, comma 242, legge n. 662/1996).


Onde, in base alle aliquote attualmente vigenti, le ritenute in questione ammontano, per il Fondo Pensione, all’8,80% del 18% della retribuzione imponibile (al netto di quella versata su eventuali trattamenti accessori) e, per il Fondo Credito, allo 0,35% del 18% della retribuzione imponibile.


***


5. Orbene, così ricostruito il regime dei contributi previdenziali in questione, va considerato che, per essi, in mancanza di una specifica disciplina sui termini di versamento da parte del dipendente – che avviene sotto forma di ritenuta da parte dell’amministrazione datrice di lavoro - vale il principio generale in base al quale l’obbligo contributivo va adempiuto alla scadenza del periodo di competenza.


Nel caso di specie, trattandosi di contribuzione aggiuntiva che presuppone la determinazione della retribuzione imponibile dell’anno di riferimento, essa va considerata esigibile a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello di riferimento.


Va però considerato che, in concreto, il versamento a mezzo ritenuta della contribuzione in oggetto presuppone calcoli e scambi di informazioni che interessano l’amministrazione di appartenenza (Ministero della Giustizia), il MEF (cui attualmente sono riconducibili gli uffici della Ragioneria dello Stato che erogano i trattamenti economici) e l’ente previdenziale di riferimento (nella specie, l’INPS - gestione ex INPDAP).


Sotto tale profilo, va rilevato come, tenuto conto dell’unificazione della nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali e ai fini fiscali, operata dalla legge n. 335 del 1995, sia il MEF (cfr. le Circolari n. 64 del 5 agosto 1997 e n. 79 del 6 dicembre 2009), sia l’INPS – gestione ex INPDAP (cfr. da ultimo la Circolare n. 6 del 16 gennaio 2014) hanno stabilito che le ritenute previdenziali per cui è parere vanno effettuate unitamente ai conguagli fiscali e nel medesimo termine per essi previsto, e cioè entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.


***


6. Da quanto precede deriva che le ritenute previdenziali operate sugli stipendi dei magistrati, nel mese di febbraio 2014, sono avvenute in base alle disposizioni di legge e alla prassi amministrativa che regolano il versamento dei relativi contributi previdenziali da parte dei dipendenti statali.


Ciò posto, resta da verificare se le modalità con cui ciò è avvenuto, in un’unica rata anziché in quattro rate mensili, come avveniva fino al 2013, possano essere ritenute illegittime o anche solo eccessivamente onerose.


Al riguardo, va osservato che la vigente disciplina di legge non sembra imporre un limite assoluto all’incidenza delle ritenute previdenziali rispetto alla retribuzione del mese in cui le ritenute sono effettuate.


Ed infatti, un tale limite non è presente nella disciplina previdenziale generale; ed anzi, a seguito dell’unificazione delle basi imponibili ai fini previdenziali e fiscali, può farsi riferimento, per analogia, alla disciplina fiscale, in base alla quale le ritenute dovute possono comportare finanche un azzeramento della retribuzione del mese in cui esse operano e, in caso di incapienza, altresì un debito fiscale del lavoratore (che va saldato, di regola, nel medesimo mese di riferimento: cfr. gli artt. 23 e 29 del d.p.r. n. 600 del 1973).


Né sembrano essere applicabili i limiti previsti per le ipotesi di pignoramento, sequestro e cessione dello stipendio dei dipendenti pubblici (d.p.r. n. 180 del 1950), i quali riguardano espressamente la retribuzione netta risultante dall’applicazione delle ritenute di legge (previdenziali e fiscali).


Onde, l’applicazione delle ritenute in questione, in unica rata, non sembra poter essere ritenuta illegittima.


***


7. Tuttavia, sotto un profilo diverso rispetto a quello della illegittimità formale, non può essere trascurato che, da quanto consta, sino al 2013, il conguaglio contributivo veniva recuperato in modo più equo, ripartendolo in quattro rate (rateizzazione che è ancora prevista per il conguaglio fiscale, normalmente meno oneroso, che, anche attualmente, se supera i 300 Euro a debito, è ripartito in due rate: cfr. il messaggio MEF n. 20/2014, citato infra).


Ora, stando a quanto comunicato dal MEF con messaggio n. 20 del 19 febbraio 2014 (diffuso sul portale “NoiPA” - www.noipa.mef.gov.it), l’applicazione del conguaglio contributivo del 2014 in unica rata, per tutti i dipendenti statali, è dovuta a “recenti indicazioni ricevute dall’INPS – gestione ex INPDAP”.


Ebbene, pur non conoscendo le motivazioni del cambiamento di indirizzo dell’INPS – gestione ex INPDAP, è però evidente che una modifica così significativa delle modalità di recupero dei conguagli contributivi avrebbe dovuto, quantomeno, essere comunicata con adeguato anticipo, considerando che, da un lato, i dipendenti interessati facevano ragionevolmente affidamento sulla prassi di rateizzazione seguita fino a quel momento; e, dall’altro lato, l’applicazione delle ritenute in unica soluzione può risultare particolarmente gravosa, soprattutto in presenza di dinamiche straordinarie della retribuzione (si pensi, per i magistrati, al caso in cui, nell’anno d’imposta, siano stati erogati gli arretrati stipendiali conseguenti a progressioni di carriera).


 


           


           


 


           


 


           


 


           


           


           


 


           


 


           



stampa
Stampa

ANM risponde

Le domande e le curiosità sul funzionamento e gli scopi dell'ANM

Poni la tua domanda


Iscriviti alla newsletter

Resta aggiornato su notizie ed eventi dell'Associazione Nazionale Magistrati