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7 luglio 2017

Il CDC sull'art. 2 della legge sulle guarentigie

L’art. 2 della legge sulle guarentigie prevede la possibilità per il CSM di disporre il trasferimento di ufficio dei magistrati quando per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.


Tale formulazione è stata introdotta con il decreto legislativo n.109 del 2006 ed è ha sostituito il testo vigente dal 1946 (R.D. l.gs 31 maggio 1946 n.511 cd. legge sulle guarentigie) che prevedeva il trasferimento di ufficio dei magistrati quando per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa non possono nella sede che occupano amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.


La commissione ministeriale presieduta dall’on. Vietti ha proposto di intervenire nuovamente sulla disposizione, sostanzialmente ripristinando il testo originario (quando, per qualsiasi causa (...), non possono nella sede che occupano, amministrare la giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario).


La ANM esprime netta contrarietà alla modifica proposta dalla commissione Vietti, in quanto introduce, di fatto, una fattispecie disciplinare a forma libera, nella quale non è per nulla descritta la condotta sanzionata (per qualsiasi causa) né è descritto in maniera chiara l’evento. Ciò in contrasto con i principi di legalità e di tassatività degli illeciti disciplinari introdotti con la riforma del 2006. 


Inoltre, l’ANM ritiene che il procedimento che oggi regola la procedura di trasferimento di ufficio ex art. 2, non garantisca regole minime di esercizio del diritto di difesa per il magistrato sottoposto al procedimento.


In particolare la I commissione competente può avviare accertamenti preliminari nei confronti di un magistrato praticamente senza limiti, e senza che l’interessato abbia la facoltà e il diritto di interloquire; non esiste, a differenza di quanto previsto per gli illeciti disciplinari, la prescrizione dell’illecito.


Nessuna delle criticità evidenziate è risolta dalla proposta di modifica dell’art. 2 L.G. elaborata dalla Commissione Vietti ed attualmente all’esame del CSM che si accinge a esprimere il suo parere.


Per altro verso il procedimento disciplinare già prevede una minuziosa regolamentazione delle misure di sospensione cautelare del magistrato per i casi in cui i fatti di cui è accusato lo rendano incompatibile con l’esercizio delle funzioni; prevede altresì casi di trasferimento o destinazione ad altre funzioni in via cautelare. Si tratta di fare funzionare adeguatamente questi strumenti già esistenti, piuttosto che agire su istituti che hanno tutt’altra funzione giuridica e come tali erano stati coerentemente inseriti nel nuovo contesto ordinamentale.


Alla luce di quanto sopra evidenziato l’ANM esprime netta contrarietà alla modifica dell’attuale formulazione dell’art.2 legge guarentigie.


Al contrario chiede l’introduzione di maggiori garanzie procedurali nel contraddittorio tra il magistrato interessato e il CSM, nonché la previsione di un termine di decadenza entro il quale avviare la procedura prevista dalla norma in parola e termini precisi entro i quali esaurire il procedimento.


Approvato all’unanimità dal Comitato Direttivo Centrale



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