Alla luce della recente adozione del decreto ministeriale di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado avvenuta - in tempi estremamente rapidi – in data 1/12/2016, con il proposito di dare piena operatività della revisione delle circoscrizioni giudiziarie realizzata con i decreti legislativi nn. 155 e 156/2012, il presente documento vuole porsi l’obiettivo di sollecitare una riflessione più approfondita da parte degli organi ministeriali su alcuni aspetti del provvedimento, anche in vista della possibile adozione di opportuni interventi integrativi e correttivi.
In linea generale sembra che la proposta ministeriale, pur ponendosi in premessa “l'obiettivo di riequilibrare, anche per fasi successive, l'organico della generalità degli uffici giudiziari di primo grado al fine di una ottimale distribuzione delle risorse disponibili” lungi dall’operare una organica e razionale redistribuzione degli organici, si sia limitata a mantenere lo “status quo”, intervenendo solo in limitati casi attraverso piccole modifiche (in aumento o in diminuzione).
È condivisibile l’indicazione come parametro principale per la revisione delle piante organiche, posto sia nella relazione ministeriale che nel parere del CSM, della centralità del criterio delle sopravvenienze, c.d. domanda di giustizia. Condivisibile risulta altresì l’integrazione di detto criterio con una serie di correttivi (riguardanti elementi statistico- ponderali ed elementi “qualificativi” della domanda di giustizia), già individuati nel progetto ministeriale e nel parere del CSM. Si segnala tuttavia che rispetto a detti criteri non risultano esplicitati i coefficienti di incidenza e confrontabilità rispetto al dato delle sopravvenienze. In altri termini, appare discutibile la mancata previsione di parametri oggettivi ai quali rapportare tale dato, in modo da garantire la trasparenza delle scelte e da consentire la giusta comparazione tra uffici giudiziari omogenei dal punto di vista dimensionale ed appartenenti alla medesima area geografica.
Né contribuisce a rendere più chiari i criteri adottati il riferimento – a più riprese evidenziato nella proposta ministeriale –all’esigenza di una “adeguata valorizzazione della obiettiva tendenza legislativa alla progressiva distrettualizzazione delle competenze giudiziali”, senza alcuna indicazione circa il contenuto dei provvedimenti legislativi in itinere e circa i tempi e le modalità di approvazione dei medesimi. Si finisce in tal modo con il collegare una precisa opzione di politica giudiziaria, le cui conseguenze in termini di efficienza e di funzionalità dell’intero sistema sono facilmente immaginabili, ad una condizione il cui avverarsi appare “incertus an et incertus quando”, ovvero alla futura approvazione di provvedimenti normativi che prevedono (rectius prevederebbero) un accentramento delle competenze (in materia civile e penale) presso gli uffici giudiziari distrettuali.
Più coerente con l’obiettivo della riforma sarebbe stato rimodulare gli organici degli uffici giudiziari in funzione della effettiva “domanda di giustizia” dei territori, con gli opportuni correttivi di carattere quantitativo e qualitativo, salvo intervenire successivamente in presenza di provvedimenti legislativi che prevedessero un effettivo accentramento di determinate categorie di affari in sede distrettuale.
Con riferimento, poi, agli uffici giudiziari interessati da modifiche territoriali quale diretta conseguenza della entrata in vigore del D. L.vo 155/2012, non si è tenuto conto in sede di rideterminazione delle piante organiche dei magistrati delle effettive esigenze del “nuovo” ufficio giudiziario e della domanda di giustizia dei nuovi territori.
Vale la pena ricordare che, in occasione di precedenti interventi ministeriali, gli organici degli uffici giudiziari che accorpavano sedi giudiziarie soppresse era stata determinata sulla base della mera sommatoria degli organici dei due uffici giudiziari (accorpante ed accorpato). Il riferimento è, in particolare, al decreto ministeriale adottato in data 10.04.2013: si trattava, tuttavia, di una scelta che, in un dato momento storico, appariva giustificata dalla obiettiva necessità di apportare in tempi rapidi i necessari correttivi alla dotazione organica degli uffici giudiziari, in modo da consentire l’operatività immediata delle modifiche della geografia giudiziaria introdotto dal D. L.vo 155/2012 a partire dal 12 settembre 2013.
Dalla analisi della attuale proposta ministeriale, pur considerando le modifiche apportate all’esito del parere espresso dal CSM, non emerge un sostanziale ripensamento di quella opzione, alla luce di una rinnovata e ponderata valutazione circa l’effettiva idoneità della dotazione organica rispetto alle esigenze degli uffici giudiziari derivati dall’accorpamento di sedi giudiziarie soppresse.
In quest’ambito sarebbe opportuna la previsione di una norma transitoria che differisca l’entrata in vigore delle nuove piante organiche del Tribunale de L’Aquila e di Chieti, che hanno accorpato, rispettivamente, i Tribunali di Avezzano e di Sulmona e quelli di Lanciano e di Vasto, alla entrata in vigore delle relative nuove circoscrizioni giudiziarie prevista per il 13 settembre 2018.
Nello stesso modo, in presenza di uffici giudiziari che, a seguito della entrata in vigore della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, avevano visto una significativa diminuzione della propria estensione territoriale (e della popolazione amministrata) per effetto dello spostamento dei territori appartenenti ad alcune delle soppresse Sezioni Distaccate sotto la giurisdizione di altro ufficio giudiziario, non si è proceduto – come sarebbe stato necessario - ad una valutazione della effettiva adeguatezza della dotazione organica in rapporto al nuovo dato delle sopravvenienze (2014-2015), con la conseguenza che per questi uffici giudiziari si registra una obiettiva sproporzione rispetto alla dotazione organica di altri uffici giudiziari omogenei. E vale la pena sottolineare che tale scelta si traduce inevitabilmente nel mancato o insufficiente aumento e, dunque, nella inadeguatezza della dotazione organica degli uffici giudiziari che hanno viceversa subito il corrispondente aumento dei propri territori e della popolazione amministrata.
Va ancora evidenziato che la revisione delle piante organiche del personale di magistratura deve essere accompagnata dalla rivalutazione delle piante organiche del personale amministrativo, che già sono allo stato attuale in condizioni di assoluta sofferenza; l’esigenza della considerazione globale degli organici di magistratura e del personale amministrativo, correttamente segnalata nella relazione, non ha trovato rispondenza quantomeno sotto forma di auspicio o impegno a individuare e assicurare i termini di detto rapporto.
Del resto, il proposito ministeriale, chiaramente espresso nella relazione (cfr. pag. 21) di riordinare le piante organiche tenendo conto della specificità di ciascun ufficio giudiziario, paradossalmente, di fatto determina la impossibilità di comprendere quale sia stato in concreto il percorso seguito così da poter valutare ex post le scelte compiute. L’impressione che si coglie dallo studio del progetto ministeriale è che lo stesso sia frutto di scelte prevalentemente politiche - in parte evidenziate nella stessa relazione ministeriale (cfr. pag. 25), laddove si indica la volontà di rafforzare l’organico di alcuni distretti del Nord-est e di tener conto delle peculiari esigenze di presidio del ruolo della giurisdizione nei territori caratterizzati dalla presenza di endemici e pervasivi fenomeni di criminalità organizzata – sganciata da valutazione di ordine tecnico e che potrebbe comportare il rischio di aggravare ancor più la situazione degli organici di altri uffici giudiziari, pure disagiati.
Si dà atto che nel D.M. adottato in data 1.12.2016 sono state accolte talune delle integrazioni richieste dal Consiglio Superiore della Magistratura - nella seduta plenaria del 23 novembre 2016 – che nell’esprimere parere favorevole chiedeva di apportare una serie di correttivi, anche sollecitati dai contributi di valutazione offerti dai Consigli Giudiziari, tuttavia la non condivisione della metodologia di base utilizzata per il riordino non consente di esprimere parere favorevole neanche rispetto all’assetto definitivo contenuto nel decreto citato. Sotto tale profilo – e solo nell’ottica di ridurre per quanto possibile effetti pregiudizievoli per gli uffici colpiti dalla riduzione di organico – si ritiene condivisibile l’argomento offerto dal Consiglio Superiore della Magistratura, che nel citato parere, chiedeva di valutare una riduzione di organico, a normativa primaria invariata, delle piante organiche dei magistrati distrettuali giudicanti e requirenti. Osservava correttamente sul punto il Consiglio (con un argomento speso anche in sede di Commissione Vietti) che, dai dati a disposizione, l’organico dei magistrati distrettuali registra una vacanza pressoché costante nel tempo pari a quasi il 50% della consistenza complessiva (attualmente 49 vacanze su 103 posti).
Anche per garantire la funzionalità di tali uffici giudiziari, la cui funzionalità appare opportuno un intervento correttivo ed integrativo.
Si sollecita, pertanto, una più attenta analisi sul punto in vista degli opportuni correttivi.
Approvato dal Comitato Direttivo Centrale del 22 aprile 2017