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25 novembre 2018

Parere sul D.L. n. 113/2018 c.d. “Sicurezza”

DISPOSIZIONI IN MATERIA CIVILE 
(pagine 3 - 23)
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
(pagine 25 - 32)


PREMESSA


La Costituzione italiana prevede e garantisce una serie di diritti fondamentali, tra cui, all’art. 10, terzo comma, il diritto di asilo, attribuito, senza condizioni ed eccezioni, né vincolo di reciprocità, allo «straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana».
Come è noto, nelle costituzioni contemporanee le libertà non sono soltanto quelle negative della tradizione liberale, ma anche quelle positive, volte a rendere la vita delle persone, di qualunque condizione od origine, degna di essere vissuta, nell’inscindibile legame tra diritti fondamentali e dignità della persona umana. Le «libertà democratiche», di cui parla l’art. 10, terzo comma, della Costituzione italiana, hanno un senso se la persona abbia un minimo di condizioni di sussistenza, indispensabili alla tutela della sua dignità.
L’istituto del diritto di asilo è più ampio del riconoscimento dello status di rifugiato - introdotto dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 722 del 1954 - o della protezione sussidiaria - introdotta per la prima volta con la direttiva n. 2004/83/CE, per rispondere all’esigenza di offrire protezione a situazioni meritevoli di tutela in base al diritto pattizio ed europeo già vigente a fronte della tassativa elencazione dei motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato, infatti, non è sufficiente che lo straniero dimostri che, nel proprio paese, i cittadini non godono dell’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ma è necessario, secondo le fonti normative appena richiamate, che ricorra il «giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche», mentre hanno diritto alla protezione sussidiaria coloro che, pur non potendo dimostrare di aver subito specifici atti persecutori, abbiano ugualmente il fondato timore di dover subire un grave danno (pena di morte, trattamenti inumani e degradanti, tortura, minaccia grave alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata), se facessero ritorno nel proprio paese d’origine.
L’istituto del diritto di asilo costituzionale è quindi senz’altro più ampio delle due forme di protezione previste dalla Convenzione di Ginevra e dalle cc.dd. direttive qualifiche (2004/83/CE e 2011/95/UE) che hanno introdotto e disciplinato la protezione sussidiaria.


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