L’Associazione Nazionale Magistrati, anche in vista dell’iter parlamentare di conversione del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Ristori (artt. 23 e ss.) e del D. L. 9 novembre 2020, n. 149, c.d. Ristori–bis (artt. 23 ss.), sollecita un confronto su alcune possibili modifiche per assicurare la funzionalità del sistema giustizia, riducendo al contempo il rischio di contagio. Ritiene necessaria, a tal fine, l’introduzione di un compendio normativo sistematico e organico cui poter ricorrere in tutte le ipotesi di proroga dello stato di emergenza da COVID– 19, nell’assoluta convinzione che si tratti comunque di interventi non finalizzati ad una modifica stabile e strutturale del processo distonica rispetto all’irrinunciabile principio dell’oralità.
SETTORE PENALE
Per il settore penale, la previsione emergenziale della possibilità di celebrazione da remoto delle attività investigative e processuali ha un ambito di applicazione eccessivamente ristretto.
All’art. 23 comma 5 del D. L. n. 137/2020 si esclude la possibilità di celebrazione da remoto delle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e tale preclusione non può essere superata neppure con il consenso dei difensori.
Tale divieto pone evidenti problemi innanzitutto nei casi di giudizio direttissimo, laddove in seguito alla convalida dell'arresto venga scelto il rito abbreviato. In tali casi diventerà inevitabile il rinvio dell’udienza, atteso che la fase di convalida potrà essere celebrata con modalità da remoto, ma la scelta del rito abbreviato imporrà sempre e comunque il rinvio per la discussione in presenza.
Più in generale, sembra opportuno e coerente con la finalità di assicurare il funzionamento della giustizia in condizioni di sicurezza per tutti gli operatori e gli utenti del servizio, consentire la celebrazione da remoto anche delle udienze di discussione nei giudizi abbreviati e dibattimentali, lasciando al difensore la possibilità di avanzare richiesta motivata di trattazione in presenza. Analoga previsione andrebbe introdotta per le udienze preliminari e dibattimentali in cui non si debba svolgere attività istruttoria, prevedendo anche in questo caso la trattazione in presenza solo in caso di richiesta motivata.
Per le udienze camerali sarebbe, poi, estremamente auspicabile introdurre un meccanismo analogo a quello previsto dal D. L. n. 149/2020 per il procedimento in appello, consentendo la trattazione cartolare in mancanza di richiesta motivata delle parti di procedere da remoto ovvero in presenza.
Per le udienze istruttorie, l’art. 24 comma 1 del D. L. n. 149/2020 prevede la sospensione dei giudizi penali (e dei termini prescrizione e cautelari) per l’ipotesi di assenza di testimoni, consulenti, periti e imputati in procedimenti connessi positivi al SARS–COV–2 o affetti da COVID–19 o in isolamento fiduciario. Non sono contemplate le ipotesi di spostamento “da e verso zone rosse”, per le quali sarebbe opportuno invece introdurre, per identità di ratio, una analoga previsione di sospensione per limitare il più possibile gli spostamenti tra regioni.
Quanto alle comunicazioni e notificazioni, si propone una previsione analoga a quella già introdotta in precedenza dall’art. 83 comma 14 del D. L. n. 18/2020, che consenta ai giudici, nei casi di sospensione dei giudizi penali, di procedere fuori dall’udienza, comunicando il rinvio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio e limitando espressamente tale previsione alle udienze successive a quelle in cui avviene la regolare costituzione delle parti.
Andrebbero anche compiutamente regolamentate le modalità di redazione, sottoscrizione e deposito dei provvedimenti giudiziari adottati da remoto.
Si evidenzia, inoltre, l’opportunità di una norma analoga a quella già prevista dal comma 7 dell’art. 83 del D. L. n. 18/2020, con particolare riferimento alla possibilità per i dirigenti degli uffici giudiziari in “zona rossa”, mediante procedure partecipate, di limitare l’accesso e l’orario di apertura all’utenza anche in deroga alla legge vigente, di regolamentare l’accesso ai servizi, previa prenotazione, e di adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze in presenza (quali fasce orarie – numero massimo di processi per udienza e così via).
Nei provvedimenti d’urgenza da ultimo adottati non è, poi, prevista – e sarebbe opportuna una norma in tal senso – la diretta indicazione di criteri di priorità nella celebrazione degli affari penali in presenza, con il corollario della possibilità di differire nel tempo, eventualmente entro un termine prefissato, la trattazione dei processi non prioritari.
Più in generale, si ritiene che un parziale “raffreddamento” dell’attività giudiziaria corrente sia indispensabile, sia per contenere l’afflusso di parti e testimoni nell’aula di udienza ed evitare pericolosi assembramenti, sia per adeguare il funzionamento della “macchina” alla prevista riduzione al 50% delle presenze di personale amministrativo, che non può utilmente effettuare nel nostro settore il c.d. smart working per le difficoltà di accesso ai registri informatici, soprattutto nel settore penale.
PROCESSO PENALE DI APPELLO
Con riferimento al processo penale d’appello, disciplinato dall'art. 23 D. L. n. 149/2020, si prevede che, fuori dai casi in cui debba procedersi alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione delle impugnazioni la Corte d’Appello proceda in camera di consiglio senza l’intervento del P.M. e dei difensori, salvo che uno di essi faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
Anche in questo caso sembra opportuno e coerente con la finalità di assicurare il funzionamento della giustizia in condizioni di sicurezza, consentire la celebrazione in presenza solo in caso di richiesta motivata. Sarebbe, poi, auspicabile prevedere, anche per i procedimenti di appello in cui non debba procedersi alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la possibilità di celebrazione da remoto – allo stato non contemplata dalla normativa emergenziale – con preferenza rispetto a quella in presenza e sempre su richiesta motivata delle parti.
Quanto alle modalità concrete di svolgimento del procedimento, l’art. 23, comma 2, D. L. n. 149/2020 dispone poi che, qualora si proceda nelle forme del contraddittorio cartolare, entro il decimo giorno precedente l’udienza il P.M. formuli le proprie conclusioni con atto scritto, che deve essere trasmesso alla cancelleria della Corte d’Appello. La cancelleria dovrà quindi inviare l’atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti, i quali, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, potranno a propria volta presentare le loro conclusioni con atto scritto, da trasmettersi sempre alla cancelleria della Corte d’Appello per via telematica a mezzo PEC.
Ebbene, si auspica una modifica che consenta al P.M. e al difensore di scambiarsi le conclusioni, subito dopo l'invio alla cancelleria.
Inoltre, manca per il concordato con rinuncia ai motivi di appello, disciplinato dall’art. 599 bis cod. proc. pen. una indicazione sui termini e sulle modalità con le quali il difensore dell’imputato, che intenda accedere all’istituto, possa introdurre la richiesta, atteso che la novella emergenziale si limita a scansionare temporalmente solo il deposito, per via telematica, delle conclusioni delle parti. Sarebbe, quindi, opportuno che anche in questa ipotesi sia prevista una interlocuzione diretta fra le parti, per poter addivenire all’accordo.
SETTORE CIVILE
Per il settore civile, si sollecita innanzitutto una precisazione normativa sull’applicabilità delle disposizioni previste per il processo civile al rito del lavoro, caratterizzato da concentrazione, immediatezza e oralità, e ad altri riti speciali.
Occorre, poi, che in sede di conversione sia chiarito se la delimitazione temporale al 31 gennaio 2021 dell’intervento normativo (art. 23, comma 1, D. L. n. 137/2020) riguardi il potere del Giudice di optare per la trattazione scritta anche per le udienze successive alla predetta data oppure consenta il modello cartolare solamente nelle udienze precedenti; in quest’ultimo caso, va evidenziata la scarsa incisività dello strumento normativo, tenuto conto, per un verso, del termine di trenta giorni ad oggi previsto per la comunicazione alle parti del decreto di conversione, per altro verso, delle esigenze di pianificazione dei ruoli civili, solitamente parametrato su un arco temporale ben maggiore di quello normativamente considerato.
GIUDIZI DI CASSAZIONE
Forte preoccupazione è, poi, avvertita anche per i giudizi di cassazione dove non si ravvisano motivi ostativi alla previsione di una generalizzata trattazione scritta, tanto più necessaria per la oggettiva peculiarità dell’ufficio, nel quale affluiscono quotidianamente magistrati e avvocati provenienti da tutto il territorio nazionale.
MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Oltre ad interventi calibrati sulla disciplina del processo, l’Associazione Nazionale Magistrati evidenzia la necessità di assicurare, mediante adeguate disposizioni legislative a salvaguardia della comunità giudiziaria, ed anche attraverso la previsione di un protocollo nazionale, un omogeneo grado minimo di protezione dal rischio epidemico, anche con l’inserimento del personale amministrativo e di magistratura in un piano di vaccinazione, nonché di predeterminare gli interventi sanitari nei casi di contagio all’interno di singoli uffici giudiziari, approntando le necessarie risorse.
La presenza di termo scanner e di barriere in plexiglass, la frequenza delle sanificazioni, la fornitura di dispositivi di protezione individuale, nonché i monitoraggi periodici delle condizioni di salute mediante tamponi molecolari, non possono dipendere infatti dalla interlocuzione dei dirigenti degli uffici con gli enti locali e con i diversi soggetti.
Si sollecita, quindi, un intervento normativo che preveda un continuo monitoraggio della situazione epidemiologica nei vari uffici giudiziari, con il costante rilevamento dei casi di positività accertati tra tutti gli operatori della giustizia, oltre che delle criticità ambientali che abbiano ricadute sulla possibilità di lavorare in sicurezza.
Tali misure si rendono assolutamente necessarie in quanto tutti gli operatori della giustizia sono pericolosamente esposti al rischio di contagio per la frequentazione collettiva di spazi comuni, divenendo, a loro volta, veicolo di ulteriore diffusione epidemica.
Si segnala, infine, la necessità – anche a seguito delle linee guida contenute nella circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 585 del 4 novembre 2020 – che il legislatore disciplini, in termini compatibili con il rapporto di lavoro dei magistrati, le modalità di svolgimento delle attività giurisdizionali nei casi di isolamento precauzionale e di positività che non comportino l’obbligo di assenza per malattia.
MAGISTRATURA ONORARIA E PERSONALE GIUDIZIARIO
Si evidenzia, inoltre, l’opportunità di reintrodurre una norma espressa che equipari, per i magistrati onorari, lo svolgimento delle attività da remoto a quelle in presenza. Pur consapevoli della difficoltà di un intervento immediato nell’attuale situazione emergenziale, pare opportuno effettuare una revisione complessiva delle materie delegabili ai giudici onorari, per verificare se sussistano le condizioni per estenderle a materie finora precluse.
Si segnala anche la necessità di un valido supporto tecnico al personale amministrativo impegnato nelle udienze con detenuti in multi–videoconferenza, nonché di una generale implementazione delle risorse informatiche per tutto il personale e di un potenziamento delle infrastrutture, con adeguate risorse finanziarie.
Chiediamo al Ministro della Giustizia la riunione urgente di un tavolo tecnico permanente con le istituzioni e le organizzazioni più rappresentative dei soggetti interessati, per il confronto sulle misure da adottare per garantire la funzione giurisdizionale in condizioni di sicurezza.