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13 marzo 2021

Il precedente disciplinare e la tutela dell’affidamento del magistrato

I precedenti disciplinari hanno indubbio rilievo in molti aspetti della vita professionale dei magistrati; talvolta è accaduto, anche di recente, che tale rilievo abbia avuto esiti non coerenti con precedenti valutazioni espresse dallo stesso Consiglio Superiore.


La mancanza di una previsione espressa dell’istituto della riabilitazione per i magistrati fa avvertire fortemente l’esigenza che i precedenti disciplinari, specie se risalenti, cessino di esplicare effetti ostativi al conferimento di incarichi ovvero in materia di valutazioni di professionalità. E’, altresì fortemente sentita l’esigenza, già peraltro ribadita dall’ANM, che i percorsi motivazionali delle delibere consiliari siano chiari e coerenti, così da poter esprimere in maniera esaustiva ed intellegibile le ragioni poste alla base della decisione anche nell’interesse del destinatario del provvedimento.


D’altro canto, il principio dell’affidamento, già riconosciuto dapprima a livello europeo e amministrativo e infine recepito sul piano legislativo, impone coerenza nelle decisioni, evitando che la situazione di vantaggio, assicurata al destinatario di un atto specifico e concreto dell’autorità amministrativa, possa poi essere inaspettatamente rimossa.


Pertanto, in attesa della introduzione di una disciplina normativa primaria in ordine all’istituto della riabilitazione disciplinare, l’ANM esprime l’auspicio che il Consiglio Superiore adotti, nell’ambito delle sue prerogative, norme secondarie generali che si ispirino a criteri di apertura alla riabilitazione dei magistrati.


Esprime, altresì, l’auspicio che lo stesso Consiglio, nelle singole delibere applicative di quelle norme, non scelga di regola interpretazioni necessariamente restrittive, ma tenga conto del tempo trascorso dal precedente disciplinare, della sua natura e del grado di offensività, del successivo percorso professionale virtuoso del magistrato, nonché dell’affidamento ingenerato da precedenti valutazioni positive, unitamente all’assenza di elementi sopravvenuti. Ciò al fine di evitare che ad una sanzione meno grave di quella espulsiva vengano riconnessi effetti negativi sostanzialmente permanenti.



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