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21 dicembre 2021

Documento sulle innovazioni nel settore civile

La giustizia civile – e quella di legittimità non è da meno – sarà investita nei prossimi mesi e anni da un processo di profonda innovazione in cui alle riforme legislative (legge delega n. 206/20201 in GU 9/12/2021), si aggiungerà una radicale trasformazione dei modelli lavorativi attraverso l’istituto dell’Ufficio del processo (UPP) e una attesa trasformazione tecnologica che in tempi brevi comporterà la completa digitalizzazione del processo di cassazione.


L’ANM non può che salutare con soddisfazione questi radicali cambiamenti che da molti anni ha auspicato e intende impegnarsi senza riserve per dare il suo contributo alla loro realizzazione e al loro successo. Tuttavia, intende nello stesso tempo mettere in evidenza i rischi che comportano una non adeguata preparazione di questa complessa fase di transizione - verso un efficiente modello di giurisdizione adeguato ai tempi - e una eccessiva sopravvalutazione degli effetti immediati in termini di produttività del sistema e di riduzione dei tempi del processo.   Le riforme approvate con la legge delega e in particolare la abolizione della sesta sezione civile, l’immediata applicazione del processo telematico in una fase di incompleta predisposizione e sperimentazione degli applicativi del sistema, la conseguente complessa riorganizzazione degli uffici, delle modalità di lavoro, della redistribuzione delle competenze, della logistica, già attualmente inadeguata al funzionamento della Corte, la necessaria predisposizione e attuazione di una adeguata formazione dei componenti dell’UPP  sono tutti elementi che se non affrontati con una eccezionale capacità e impiego di risorse rischiano di trascinare la Corte di Cassazione in una crisi più acuta di quella attuale.  In particolare si deve esprimere una viva preoccupazione per il funzionamento del tutto inadeguato dell’attuale processo civile telematico. L’attuazione dell’UPP, prevista in tempi brevissimi, comporterà una fase di riorganizzazione tutta da disegnare in concreto e che ha come presupposto necessario un funzionamento ottimale della digitalizzazione, oltre alla dotazione di spazi e mezzi di lavoro, formazione adeguata, verifica delle ricadute sul lavoro dei giudici e delle cancellerie. Una riorganizzazione che si troverà a coesistere con la soppressione della sesta civile e con tutte le conseguenze che comporterà la riattribuzione alle sezioni delle funzioni di spoglio e filtro dei nuovi ricorsi e che sarà fonte di un ulteriore aggravio dell’attuale e non sostenibile carico di lavoro del tutto improprio per una Corte suprema.


Tutti questi rischi che non possono essere ignorati e sottovalutati inducono l’ANM a richiedere a tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione di questo processo innovativo il massimo impegno e la massima attenzione e l’instaurazione di un clima di dialogo e assunzione comune di responsabilità.


Al fine di offrire il proprio contributo la Giunta ANM, su mandato dell’Assemblea,  ha costituito gruppi di studio che hanno offerto importanti ed approfonditi contributi sul tema, e anche sulla scorta di essi  intende sottoporre  all’attenzione dei Capi degli uffici,   dei Colleghi e degli interlocutori istituzionali  alcune considerazioni  di carattere organizzativo.


L’Ufficio per il processo (UPP) è una innovazione che dovrà necessariamente fare i conti con la prevista soppressione della sezione filtro (sesta civile) e del relativo rito. Pur se auspicabile, per questa ragione, una veloce attuazione dei decreti delegati in  materia, allo stato  la costituzione dell’UPP dovrà tenere conto dell’indicazione tabellare di una organizzazione del lavoro per “aree tematiche”,  con la  conseguente necessità di preselezionare i processi da assegnare alle singole aree.  In questo modello, l’UPP potrebbe essere destinato a supportare i presidenti di sezione e  i coordinatori delle aree per lo svolgimento  della preliminare scrematura funzionale all’assegnazione dei procedimenti alle aree e per la collaborazione con i coordinatori nella attività di formazione  dei ruoli. In seconda battuta, singoli componenti dell’UPP, in ragione delle specifiche attitudini, potranno essere destinati a collaborare nella selezione dei ricorsi da avviare ad udienza pubblica o camerale ovvero  a supportare i Consiglieri nella attività di  studio e decisoria del processo, unitamente ai tirocinanti.


Dopo l’approvazione dei decreti delegati, la utilizzazione dell’UPP dipenderà anche da una decisione di fondo e cioè se costituire o meno il ruolo del consigliere. Nel secondo caso si  potrà continuare sia utilizzare il modello sopra descritto con gli opportuni accorgimenti, nel primo caso invece ciascun Consigliere dovrà disporre di uno staff per l'attività di spoglio,  eventualmente condiviso anche con altri Consiglieri della stessa sezione o della stessa area tematica.


Inoltre, è raccomandabile la costituzione di UPP anche per  l’attività di monitoraggio dei flussi complessivi della Corte, per quella di coordinamento delle Sezioni Unite  e del Massimario, nonché, in futuro,  per l’attività di supporto alla attività di scrutinio preliminare dei rinvii pregiudiziali.


Si dovranno però dovranno individuare spazi di lavoro e creazione di postazioni informatiche, contemplando anche la possibilità del lavoro da remoto, e  individuare spazi ulteriori rispetto a quelli già esistenti, allo stato insufficienti anche per i Consiglieri. Si dovranno altresì individuare le mansioni degli addetti all’UPP tenendo presente che non dovrebbero essere assegnati, se non marginalmente, a servizi di supporto alle cancellerie. Si dovrà  altresì provvedere alla formazione iniziale e permanente, ed è raccomandabile che la formazione affidata al Ministero (art. 16 DL 80/2021 conv. nella l. 113/2021 ) si svolga in sinergia con il CSM (e la SSM)  e sia di taglio pratico; anche l'affiancamento ai singoli Consiglieri avrà una valenza formativa,  ma di tipo  esperienziale.


E’ importante rimarcare che la spinta propulsiva  verso una maggiore efficienza dell’attività non può prescindere da una corretta  e piena utilizzazione del  processo telematico in Corte, il che  comporta la necessità di risolvere le diverse e rilevanti criticità che al momento presenta l'applicativo -che sconta significative arretratezze sia della stessa attuazione del progetto iniziale, sia i termini di cronoprogramma che di velocità di esecuzione e instabilità di accesso- e  il potenziamento delle strutture informatiche in Corte (rete wifi diffusa nell’immediato e connessione a banda ultralarga/fibre come intervento di struttura), senza trascurare l’adozione di misure di sicurezza e prevenzione  della salute individuale per il maggiore uso dei terminali che ne deriva.  E’ fondamentale prevedere l’assistenza tecnica esterna e interna continuativa, con riorganizzazione del personale di cancelleria secondo la flessibilità di orari  e di giorni, anche al fine di accelerare  i tempi della pubblicazione delle sentenze,  e garantire con la piena funzionalità del mezzo  telematico  la ragionevole durata del processo. Ancora, poiché l’udienza da remoto  prevista dall’art 1 comma  17 lett.- l)  della legge delega diverrà una delle modalità ordinarie di gestione della udienza nel nostro sistema giudiziario, occorre  che in sede di decreti delegati si operi qualche precisazione circa la sua applicazione anche alla Corte di cassazione, ove l’udienza presenta le sue specificità.


Infine,  si sottolinea che tanto l’UPP che il potenziamento del processo telematico sono strumenti essenzialmente diretti ad aumentare la produttività, ma che  il mero aumento del dato quantitativo, già elevato per una Corte di legittimità,   non necessariamente produce nel lungo e medio periodo un effetto deflativo perché moltiplicando le incertezze interpretative genera ulteriori ricorsi, talora pretestuosi.   Sarebbe  quindi  conveniente  investire sull’effetto deflativo di una giurisdizione di legittimità altamente qualitativa,  anche attraverso il potenziamento dei filtri in entrata, già in parte previsti, ma da rivedere,  e  attraverso  una corretta impostazione dello strumento del rinvio pregiudiziale, argomenti sui quali la    Giunta si riserva di avanzare specifiche proposte. 


 


 



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