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5 marzo 2023

Le norme sul soccorso in mare dei migranti

Sono ancora sotto i nostri occhi le bare delle persone che hanno perso la vita nel naufragio del 26 febbraio; e il Presidente della Repubblica a portare il cordoglio dello Stato italiano, al quale, come Associazione Nazionale Magistrati, vogliamo unirci con convinzione e riconoscenza.


L’ordinamento giuridico italiano – che ai sensi dell’art. 10 della Costituzione si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, e garantisce il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana – è stato in seguito arricchito dalle norme che disciplinano il conferimento dello status di rifugiato, istituito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, e di quelle che garantiscono al cittadino straniero la  protezione sussidiaria, prevista per la prima volta dalla direttiva 2004/83/CE.


L’Italia ha inoltre aderito alle Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR, che prevalgono su tutte le fonti ordinarie, e dunque tutti, a cominciare dagli organi statali, hanno il dovere di adempiere agli obblighi di salvataggio in mare.


L’obbligo è inderogabile e tutti ne debbono beneficiare, a prescindere dalla concreta possibilità dei singoli di restare in seguito sul territorio italiano legittimamente.


Se sul piano dei principii può dunque affermarsi che la protezione dello straniero, che nel proprio Paese verrebbe privato dei diritti fondamentali della persona, appartiene al patrimonio giuridico italiano, l’ANM negli anni non ha mancato di sottolineare le criticità delle norme che disciplinano il procedimento per ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria (si vedano  il parere sul d.l. 113/2018 reso all’unanimità dal Comitato Direttivo Centrale il 25 novembre 2018 ed il successivo deliberato del 9 marzo 2019) ed ha pubblicato sulla rivista La Magistratura numerosi contributi dedicati alla protezione internazionale ed al sistema giudiziario italiano.


Nessuna norma, infatti, potrebbe mai imporre ad alcuno il dovere di non fuggire da Paesi dove la guerra o la miseria impediscono l’accesso a condizioni di vita dignitose.


L’Anm auspica, pertanto, che in qualsiasi circostanza venga sempre rispettato l’inderogabile obbligo di salvataggio, che è scolpito nella nostra Costituzione ancor prima che nelle convenzioni internazionali.


 



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