25 novembre 2023
Sull’inutilizzabilità delle chat di messaggistica nel procedimento disciplinare interno
Il CDC in relazione all’overruling determinatosi per effetto delle recenti pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 170/2023), della Corte di giustizia (sent. 7.9.2023 in causa C-162/22) e prima ancora della Corte Edu (sent. 9.3.2021, Eminagaoglu c. Turchia), che hanno ricondotto entro la disciplina delle intercettazioni telefoniche e dell’inviolabilità della corrispondenza anche l’acquisizione delle chat e in genere delle conversazioni telematiche, ritiene di dover condividere il parere espresso sul punto dal collegio dei probiviri (proc. n. 15/2022) in merito all’inutilizzabilità delle conversazioni telematiche acquisite nel procedimento penale ai fini del successivo accertamento degli illeciti disciplinari di natura associativa di soggetti terzi, senza che possa rilevare, proprio per la natura di “prova vietata” del ‘dato’ acquisito, l’eventuale riproduzione dei testi della messaggistica su fonti c.d. aperte.
L’utilizzo a fini disciplinari delle chat acquisite nel procedimento penale si porrebbe, altrimenti, in frizione con i principi costituzionali e con la normativa sovranazionale (art. 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE) che consente deroghe e limiti alla riservatezza delle comunicazioni (art. 5 della direttiva 95/46/CE) solo qualora la restrizione integri una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica.
Il fondamentale impegno dell'associazione a portare avanti una incisiva azione volta al rafforzamento della tensione etica nei comportamenti di tutti i magistrati non può e non deve prescindere dal rispetto delle regole dello stato di diritto, altrimenti rischia di cadere in una insanabile contraddizione e di trasformarsi in un moralismo acritico.
L'azione di verifica delle condotte non conformi al codice etico deve essere, quindi, svolta con obiettività, secondo criteri di ragionevolezza e nel doveroso rispetto delle garanzie e dei principi dell’ordinamento.
Approvato a maggioranza dal Comitato Direttivo Centrale