3 marzo 2024
Trattamento economico di malattia del magistrato
L’indennità giudiziaria, prevista dall’art. 3 della l. n. 27 del 1981 al fine di compensare gli oneri connessi allo svolgimento dell’attività professionale, è una voce dello stipendio del personale di magistratura che incide in modo rilevante sul trattamento economico. La stessa viene corrisposta mensilmente “con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa”.
L’ultimo intervento di modifica risale al riconoscimento della indennità giudiziaria in caso di maternità. L’art. 1, comma 325, della l. n. 311 del 2004 ha disposto infatti che l’“assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204” fossero sostituite dalle seguenti: “astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.
Nei periodi di assenza per congedo o aspettativa per malattia, invece, l’indennità non viene corrisposta e il magistrato subisce una pesante decurtazione stipendiale.
Tale diverso trattamento è ingiustificato rispetto a quello riservato a tutti i lavoratori pubblici e privati. Ed infatti, l’art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla l. n. 133 del 2008, nel disciplinare le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede una specifica tutela laddove dispone che “resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto ... dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.
Tale disposizione costituisce un preciso riferimento normativo di carattere generale da cui è irragionevole prescindere, soprattutto considerando che, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, il trattamento economico dei magistrati ha, tra l’altro, lo scopo “di attuare il precetto costituzionale dell’indipendenza e di evitare che siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri”.
Il CDC, pertanto, chiede urgentemente al Governo l’assunzione di un serio impegno ad adottare ogni iniziativa opportuna e utile al fine di evitare le ingiuste decurtazioni del trattamento retributivo dei magistrati durante i periodi di assenza per malattia.
Dà mandato all’ufficio sindacale di predisporre un documento tecnico e di dettaglio sul tema da presentare alle istituzioni competenti.
Roma, 3 marzo 2024
Approvato all’unanimità dal Comitato Direttivo Centrale