Il Collegio dei probiviri con nota del 2.5.2024 ha rivolto all’attenzione del CDC il tema dell’applicabilità del Codice deontologico ai Magistrati iscritti alla sezione autonoma dei Magistrati a riposo e della loro soggezione al procedimento disciplinare endo-associativo. Il CDC in seduta del 14 settembre ha deliberato di rimettere la questione a questa Commissione di studio.
La Commissione dopo ampia discussione osserva quanto segue.
Il rilievo deontologico delle condotte sanzionate dal Codice Deontologico non è fondato sulla qualità di socio della Anm, bensì scaturisce come noto dalla appartenenza all’Ordine giudiziario e dalle prerogative di indipendenza costituzionalmente riconosciute ai Magistrati. Va infatti rammentato che le fonti degli imperativi etici del Magistrato, prima ancora che nel codice adottato dalla Anm nel 1996, aggiornato e integrato nel 2010 e nel 2019, e nel codice disciplinare di cui al Dlgs. n. 109/2006, riposano nella Carta Costituzionale (cfr. artt.101 “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, 104 “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente”, 111 “ogni processo si svolge (…) davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata“), e ancora nelle disposizioni dei codici di rito penale e civile che dettano regole di condotta del Magistrato (si pensi alle norme che pongono obblighi di astensione del giudice a presidio della sua imparzialità). Inoltre, rammentiamo che il codice deontologico dei Magistrati è stato adottato dalla Anm in ossequio ad un obbligo legale prescritto dall’ art. 58 bis del D.lgs n.29/93 e 54 della L. n. 165/2001, nell’esercizio di una funzione riconosciuta dal legislatore alla Associazione quale soggetto naturalmente rappresentativo della Magistratura e storico portatore della deontologia professionale dei Magistrati e, dunque, legittimata a elaborare e aggiornare il codice deontologico dei Magistrati.
D’altro canto, mentre gli artt. 10 e 11 dello statuto che dettano le sanzioni disciplinari e disciplinano il procedimento disciplinare associativo hanno una portata applicativa circoscritta al solo “socio”, invece l’art. 9, nel prescrivere che la violazione del codice etico costituisce illecito disciplinare, si riferisce ai “Magistrati“.
Il codice deontologico è dunque vincolante per tutti i magistrati, e non già per i soli iscritti ad una data associazione di categoria.
Tanto che è corretto pensare che il recesso/dimissioni del socio se vale ad escludere la sua sottoposizione al procedimento disciplinare associativo (salva la fattispecie “cautelare” di cui all’art. 7 co. 2°Statuto) e, dunque, la irrogazione di una delle sanzioni disciplinari previste dallo statuto interno dell’associazione ai sensi dei citati artt. 10 e 11, non esclude, invece, il rilievo deontologico delle condotte sanzionate nonché, sussistendone i requisiti di tipicità, il loro contrasto con il codice disciplinare, ovvero con quello penale, i cui differenti piani e ambiti applicativi non sono quindi confondibili.
Con riferimento ai fatti di rilevanza disciplinare commessi dai Magistrati in pensione durante il servizio ma emersi dopo il loro collocamento in quiescenza, la Commissione:
a) Si esprime per la applicabilità del codice deontologico anche ai Magistrati collocati a riposo, con la conseguenza che anche ad essi si applichino i precetti del codice deontologico che disciplinano la vita professionale e sociale del Magistrato, sia dentro sia fuori l’ufficio, configurandosi così a loro carico fattispecie di responsabilità disciplinare endo-associative, anche e soprattutto nel caso di illeciti penali dolosi (Art.9 del Statuto).
b) Considera, d’altro canto, che, mentre gli artt. 10 e 11 dello Statuto che dettano le sanzioni disciplinari e disciplinano il procedimento disciplinare associativo, hanno una portata applicativa circoscritta al solo “socio”, invece l’art. 9, nel prescrivere che la violazione del codice deontologico costituisce illecito disciplinare, si riferisce ai “Magistrati“;
c) Osserva, poi, in ordine alla questione se il Magistrato collocato in pensione sia incolpabile in procedimento disciplinare endoassociativo e cioè possa essere destinatario delle funzioni “inquirenti“ del Collegio dei Probiviri -per fatti di rilevanza disciplinare commessi durante la via professionale attiva, ma emersi dopo il suo collocamento in quiescenza-, che vada fatta la distinzione a seconda che questi sia iscritto alla sezione autonoma dei Magistrati a riposo oppure no.
Infatti, in quest’ultimo caso, analogamente a quanto accade al Magistrato ex socio, non si possiede più la qualità di socio effettivo per essere cessato dalle funzioni e non si è acquisita la qualità di socio aggregato, con la conseguenza che il Magistrato a riposo non possa essere sottoposto alla giustizia disciplinare endo-associativa;
Viceversa, nella prima ipotesi considerata, la iscrizione nella Sezione Autonoma Magistrati a riposo comporta il possesso della qualità di socio aggregato ex art. 4 Statuto e pertanto il Magistrato collocato in quiescenza si impegna –e continua a impegnarsi- a rispettare lo statuto dell’Associazione cui è iscritto e le sue regole comprese quelle sancite agli artt. 10 e 11 in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.
d) Osserva infine, quanto ai fatti commessi dopo il collocamento in quiescenza del Magistrato, che la eventuale rilevanza penale della condotta posta in essere, ricorrendone gli estremi, non comporta per ciò solo la soggezione alla giustizia disciplinare endo-associativa, non ravvisandosi la applicabilità del codice deontologico dei Magistrati a chi ha cessato il servizio ed è uscito dall’ordine giurisdizionale.
La Commissione conclude e propone al CDC di avviare il procedimento di modifica ex art 56 Statuto dei seguenti articoli:
- Art. 53, contenente la clausola di chiusura e rinvio alle altre sezioni dell’associazione, alla parte finale, sia integrato aggiungendo dopo le parole “alle altre sezioni dell’associazione”, “e l’applicazione dell’art. 9 del presente Statuto per quanto compatibile con la posizione di Magistrato in pensione iscritto alla Sezione Autonoma Magistrati a riposo”;
Quanto all’art. 11, comma 1°, ove alla seconda riga, prescrive il diritto di audizione del socio”, la commissione si riserva di integrare la proposta con particolare riguardo ai Magistrati onorari iscritti che sono qualificati dallo Statuto anch’essi quali soci aggregati, consapevole della delicatezza del tema e propone di lasciare invariata la lettera della norma che già è atta a ricomprendere, sussistendone gli estremi, sia il socio ordinario che quello aggregato.
Quanto all’Art. 22 in materia di funzioni della sezione autonoma Magistrati a riposo, che non comprende anche il potere di nomina del Collegio dei Probiviri, la Commissione considerato che tale potere è di competenza del cdc , composto dei Magistrati togati con diritto di elettorato attivo e passivo, propone di lasciare invariato il testo.
I componenti della Commissione Modifiche Statutarie