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7 giugno 2010

Sui trasferimenti d'ufficio per incompatibilità ambientale

La recente decisione del Tar del Lazio in materia ditrasferimento di ufficio dei magistrati per incompatibilitàambientale merita certamente una riflessione attenta edapprofondita, che deve necessariamente prescindere dal casospecifico.


La recente decisione del TAR del Lazio in materia di
trasferimento di ufficio dei magistrati per incompatibilità
ambientale merita certamente una riflessione attenta ed
approfondita, che deve necessariamente prescindere dal caso
specifico.



La sentenza del giudice amministrativo  è  fondata
prevalentemente su ragioni di diritto, e, dunque, appare opportuno
discutere della interpretazione delle norme ivi offerta, in base
alla quale la nuova disciplina dell'art. 2 della legge sulle
guarentigie non consentirebbe il trasferimento di ufficio di un
magistrato per condotte "colpevoli", anche nelle ipotesi in cui
tali comportamenti non costituiscano illecito disciplinare.



Inoltre, secondo il Tar la norma sarebbe applicabile solo nei
casi in cui sia venuta meno l'imparzialità o l'indipendenza del
magistrato e non nelle fattispecie di effettiva lesione del
prestigio.



Orbene, appare evidente come tale interpretazione determini una
drastica, se non radicale, riduzione dell'ambito applicativo della
norma in esame.



Occorre, pertanto, interrogarsi su quali saranno, se tale
interpretazione verrà confermata, le conseguenze sul sistema di
governo autonomo della magistratura derivanti dalla sostanziale
abolizione di uno strumento di "autotutela" della giurisdizione
affidato alla autonoma iniziativa del Csm.



Si è discusso spesso in questi mesi, anche all'interno della
magistratura, della necessità di un intervento da parte del Csm su
situazioni di opacità, su quelle "zone grigie" che appannano
l'immagine e il prestigio della magistratura. E su tale questione
la Giunta esecutiva centrale è sempre stata ferma nel richiedere a
gran voce, al Consiglio superiore e ai titolari dell'azione
disciplinare, interventi tempestivi.



Tuttavia, secondo l'interpretazione fornita dal Tar sarebbe
impossibile un'autonoma iniziativa del Csm, anche in presenza di
condotte "colpevoli", ma non riconducibili ad alcuna fattispecie
disciplinare.



In definitiva, noi riteniamo che l'autonomia e l'indipendenza
della magistratura non siano salvaguardate allorché il Consiglio
superiore della magistratura venga privato di un fondamentale
strumento di iniziativa autonoma; e ciò ancor più in presenza di un
sistema disciplinare che continua a sanzionare prevalentemente
condotte di scarso rilievo e registra, invece, inaccettabili
ritardi di iniziativa in relazione a comportamenti e situazioni di
rilevante gravità.




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