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11 giugno 2010

Divieto di assegnare magistrati di prima nomina a funzioni requirenti e monocratiche penali

L'art. 2, IV comma, della L. 30 luglio 2007 n.111 ha introdottoil divieto di destinare i magistrati ordinari, al termine del lorotirocinio, a funzioni requirenti o giudicanti monocratiche penali,comprese quelle di giudice per le indagini preliminari e di giudicedell'udienza preliminare.


L'art. 2, IV comma, della L. 30 luglio 2007 n.111 ha introdotto
il divieto di destinare i magistrati ordinari, al termine del loro
tirocinio, a funzioni requirenti o giudicanti monocratiche penali,
comprese quelle di giudice per le indagini preliminari e di giudice
dell'udienza preliminare.



Il principio appare in linea generale condivisibile in quanto
volto a destinare alle suddette funzioni magistrati che abbiano
acquisito una consolidata esperienza professionale.



Tuttavia, la rigida applicazione di detto principio, quale
imposta dalla citata norma, rischia di portare in tempi brevissimi
ad una situazione drammatica particolarmente in taluni uffici di
Procura situati nel meridione: è noto infatti che molti di questi
uffici (considerati sedi poco appetibili) si reggono su di un
organico composto in larga parte proprio da magistrati di prima
nomina e che la normativa ora vigente impedirà di sostituire.



La conseguenza è che i vuoti di organico provocati dalle domande
di trasferimento ad altre sedi dei magistrati operanti in quegli
uffici non potranno essere più colmati, con ricadute facilmente
immaginabili in uffici già particolarmente esposti nel contrasto
alla criminalità.



Onde evitare tali gravi conseguenze, potrebbe operarsi un
correttivo alla norma in questione nel senso che, ferma restando la
operatività del divieto generale di assegnazione di magistrati di
prima nomina alle funzioni requirenti e alle funzioni monocratiche
penali, si contemplino delle limitate possibilità di deroga sulla
falsariga di quanto previsto dalle disposizioni tabellari adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia. In
particolare, sarebbe auspicabile la previsione di una possibilità
di deroga in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, da
indicare specificatamente e congruamente motivare.




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