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14 giugno 2010

Consigli giudiziari e avvocati: no a soluzioni irragionevoli

Da notizie di stampa apprendiamo che, nel corso del lavoriparlamentari, è stata introdotta nel progetto di leggesull'ordinamento giudiziario una norma che inserisce nei Consigligiudiziari il  Presidente del Consiglio dell'Ordine degliavvocati come componente "di diritto" e gli attribuisce perciòanche il potere di effettuare le valutazioni professionali suigiudici e sui magistrati del pubblico ministero.


Da notizie di stampa apprendiamo che, nel corso del lavori
parlamentari, è stata introdotta nel progetto di legge
sull'ordinamento giudiziario una norma che inserisce nei Consigli
giudiziari  il  Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli avvocati come componente "di diritto" e gli attribuisce
perciò anche il potere di effettuare le valutazioni professionali
sui giudici e sui magistrati del pubblico ministero.



In sostanza nei Consigli giudiziari gli avvocati saranno
chiamati a valutare professionalmente giudici e pubblici
ministeri.



L'attribuzione di tale potere di valutazione non è accompagnata
da alcuna previsione in tema di incompatibilità all'esercizio della
professione nel distretto (e ciò a differenza del rigorosissimo
regime di incompatibilità previsto per gli avvocati eletti
componenti del Csm).



Si produrrà perciò una situazione abnorme:
l'avvocato, membro del Consiglio giudiziario, si troverà a valutare
tanto i giudici dinanzi ai quali difende quanto i pubblici
ministeri che sono , di regola, i suoi contraddittori nel
processo penale.



Una siffatta previsione non era presente neppure nel decreto
Castelli che riservava agli avvocati poteri di intervento
sull'organizzazione degli uffici ma non le funzioni di diretta
valutazione dei magistrati.



Oltre che giuridicamente abnorme la situazione
derivante da questa norma sarà in concreto insostenibile e
fonte di permanente conflittualità.



Avranno motivo di dolersi tutti gli altri avvocati.



Inoltre giudici e pubblici ministeri potrebbero esercitare del
tutto legittimamente la facoltà di astenersi "per gravi ragioni di
convenienza" nei processi in cui sia presente l'avvocato che, in
quanto membro del Consiglio giudiziario, concorrerà a valutarli
professionalmente.



Infine sul punto verranno proposte molteplici questioni di
legittimità costituzionale di una disciplina che, per essere assai
malamente congegnata, apparirà concretamente lesiva dei valori
della imparzialità e del buono andamento.



Da queste razionali considerazioni deriva su questo come su
altri punti del testo in discussione al Senato il vivo allarme
della magistratura italiana che peraltro ha già manifestato ampio
favore alla diversa soluzione di recepire informazioni e
segnalazione sull'operato dei magistrati dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati.




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