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16 giugno 2010

Anm sulla sentenza Cassazione sul caso Sme

L'Associazione nazionale magistrati esprime viva preoccupazionee sconcerto per reazioni e commenti sulla decisione dellaCassazione nel caso Sme, che ha annullato le sentenze milanesi diprimo e secondo grado ritenendo la competenza del Tribunale diPerugia.


L'Associazione nazionale magistrati
esprime viva preoccupazione e sconcerto per reazioni e commenti
sulla decisione della Cassazione nel caso Sme, che ha annullato le
sentenze milanesi di primo e secondo grado ritenendo la competenza
del Tribunale di Perugia.



Sembra persino superfluo dover
rammentare che la Cassazione emette valutazioni in diritto su
provvedimenti e non certo apprezzamenti sulle persone dei
magistrati.



Pertanto, l'Anm respinge come
inaccettabile l'attacco personale da più parti, anche
autorevolissime, portato alla magistratura milanese.



I magistrati milanesi in sede di
udienza preliminare, giudizio di primo grado e giudizio di appello
hanno affermato la loro competenza con motivate decisioni.

Ora la Corte di Cassazione, disattendendo le richieste del
Procuratore Generale presso la stessa Corte, ha diversamente
concluso.



Quando la motivazione sarà
depositata, le argomentazioni portate a sostegno della decisione
saranno offerte alla valutazione dei giuristi, investendo la
problematica spesso controversa della competenza territoriale.



L'Anm sin d'ora rileva che è del
tutto priva di fondamento l'affermazione secondo cui la Cassazione
nell'ordinanza del 2003 che respingeva la richiesta di
trasferimento per legittimo sospetto avrebbe lanciato un 
univoco "avvertimento" nel senso della incompetenza della
magistratura milanese. Ovviamente in quella sede, la Cassazione non
poteva lanciare alcun avvertimento e non lo ha fatto, come emerge
dalla lettura della pronuncia 27 gennaio 2003 delle Sezioni
Unite.



Al riguardo si deve anche ricordare
che tale pronuncia riguardava sia il caso "Imi Sir" che il caso
"Sme" e che nel primo procedimento la stessa Cassazione, con
sentenza passata in giudicato, ha confermato la competenza
milanese.



Ed ancora si deve ricordare che con
sentenza della  IV Sezione del 23 maggio 1996, n. 1616 la
stessa Corte di Cassazione nel procedimento "Sme" aveva affermato
con nettezza la competenza milanese, pur nei limiti di un esame in
sede di ricorso contro la misura cautelare emessa nella fase delle
indagini preliminari.



E' dunque del tutto fuorviante ed
inaccettabile attribuire ad "ostinazione" le motivate decisioni
assunte dalla magistratura milanese, ancora una volta oggetto di
pesantissimi attacchi solo per avere fatto il proprio dovere per
giungere ad un accertamento su reati gravissimi come la corruzione
di giudici ed in applicazione del principio di eguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge.



 




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