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30 giugno 2010

Sezione Cassazione sulla circolare tabelle ufficio massimario

La circolare sulle tabelleapprovata dal Csm il 15 dicembre 2005, in relazione all'Ufficio delMassimario prevede, tra l'altro, la temporaneità delle funzioni dicoordinamento e la durata di esse per non oltre due anni senzapossibilità di rinnovo. Prevede inoltre l'incompatibilità tra tali funzioni e lo  svolgimento delle  funzionigiurisdizionali presso le Sezioni Unite civili e penali.


Sulla circolare per la
formazione delle tabelle dell'Ufficio del Massimario approvata dal
Csm il 15 dicembre 2005



La circolare sulle tabelle approvata
dal Csm il 15 dicembre 2005, in relazione all'Ufficio del
Massimario prevede, tra l'altro, la temporaneità delle funzioni di
coordinamento e la durata di esse per non oltre due anni senza
possibilità di rinnovo. Prevede inoltre l'incompatibilità tra 
tali funzioni e lo  svolgimento delle  funzioni
giurisdizionali presso le Sezioni Unite civili e penali.



In proposito questa Giunta
osserva quanto segue.



Le innovazioni così introdotte sono certamente ispirate ad intenti
pienamente condivisibili e di grande importanza. Condivisibile
e di grande importanza è infatti il principio di temporaneità,
particolarmente se riferito agli uffici direttivi (sia quelli
considerati propriamente tali dall'ordinamento, sia quelli che, pur
non previsti dalla legge, implicano comunque l'esercizio di
funzioni sostanzialmente direttive incidenti sulla
giurisdizione).



Le misure con cui si è ritenuto di
dare concreta attuazione a tali  obiettivi appaiono peraltro
eccedere lo scopo e  non tenere  nel giusto conto i
caratteri concreti dell'Ufficio del massimario, collegati allo
specialissimo ed essenziale ruolo che tale Ufficio svolge in
relazione alla funzione della Corte di cassazione  ed in
particolare alle specifiche funzioni delle Sezioni Unite della
Corte.



Così è per la determinazione in soli
due anni della durata massima  di permanenza nelle funzioni di
coordinamento del Massimario. Si tratta infatti  di funzioni
volte ad assicurare che l'apporto del Massimario  alle
decisioni della Corte ed in particolare delle Sezioni Unite
sia  davvero capace di  contribuire sistematicamente
all'eccellenza culturale di tali pronunzie e alla loro idoneità ad
essere consapevole espressione unitaria ed unificante della
Cassazione, nella sua continuità storica, nella pluralità delle sue
componenti ideali e nella consapevole e ricettiva attenzione
alle  critiche e alle indicazioni della dottrina. Si
tratta di un compito delicato che non può essere improvvisato né
reso precario senza correre il rischio di scadere in un
burocratismo mai incongruo. Richiede quindi soprattutto
esperienza  e quella  autorevolezza che solo una
matura  consuetudine di rapporti con i colleghi e con la
funzione può conferire.



Non spetta a questa Giunta suggerire
quale possa essere  la durata massima dell'incarico da
determinare per meglio contemperare le due esigenze che si pongono.
La soluzione migliore appare quella di considerare tali esigenze
non contrapposte ma reciprocamente collegate e quindi fissare un
termine  coerente con le caratteristiche dell'Ufficio.



Ugualmente condivisibile e di grande
importanza è anche l'esigenza di mantenere un ordinato, razionale e
trasparente ricambio  nella composizione dei collegi per le
sezioni Unite, al fine di garantire che la nomofilachia sia
espressione dell'intera  cassazione e non di gruppi ristretti
e precostituiti al suo interno.



Tuttavia la previsione di una sorta
di incompatibilità  tra la funzione di coordinamento
dell'attività del Massimario e la partecipazione del
coordinatore  ai collegi delle sezioni Unite si pone innanzi
tutto in contrasto con la storia della cassazione che ha visto
magistrati illustrissimi ricoprire contemporaneamente  le due
funzioni sia nel passato recentissimo che in quello più lontano con
grande giovamento per la funzione nomofilattica.  Non
vale osservare che  colui che ha  in maggiore o minore
misura contribuito ad impostare la "relazione"  sui contrasti
acquista per  ciò solo una maggiore capacità di influenza
all'interno del collegio: in cassazione - ed in particolare nelle
Sezioni Unite -  il prevalere di un opinione sulle altre non è
mai  il frutto di individuali monopoli interpretativi,
ma  l'effetto spontaneo e naturale  del libero
dispiegarsi della forza dei ragionamenti e dell'effettiva
collegialità delle decisioni.



La previsione della impossibilità di
designare agli incarichi di vertici del Massimario magistrati
componenti le Sezioni Unite civili e penali rischia di sottrarre al
Massimario e/o alle Sezioni unite magistrati tra i più idonei, per
impegno e professionalità, a rivestire i suddetti incarichi. 
L'attività delle Sezioni unite nel suo aspetto compositivo è tanto
più importante oggi che una legislazione plurima e imperfetta
impone sempre più la necessità di una bussola ermeneutica. Al
contempo, il sovraccarico di lavoro, con relativa esorbitanza del
numero delle decisioni, moltiplica la possibilità di contrasti,
contribuendo ad indebolire l'attitudine nomofilattica delle
pronunce della Corte.



Il Massimario, d'altro canto, è
ufficio strumentale destinato proprio a sostenere e favorire la
funzione nomofilattica della Corte anche attraverso l'elaborazione
sistematica del precedente. Massimario e Sezioni Unite, dunque, sia
pure su piani diversi, sono momenti  qualificanti
dell'attività della Corte. La parteciazione all'attività delle
Sezioni Unite di componenti del Massimario è fisiologica e 
funzionale, purché ciò avvenga evitando ogni   chiusura
del sistema alla necessaria molteplicità di apporti ed
esperienze.



Per questi motivi, la Giunta della
Sezione cassazione dell'Associazione nazionale magistrati ritiene
che sarebbe espremamente opportuna una nuova riflessione  del
Consiglio Superiore della Magistratura sul tema. A tale 
rinnovata riflessione ha inteso dare il proprio contributo con i
rilievi  qui prospettati. 








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