30 luglio 2010
Griglia di lavoro Commissione minori
Composizione tribunale della
famiglia.
1. -Ripartizione delle
competenze, composizione (monocratica o collegiale) del giudice,
rito applicabile:
Materia civile:
• materie di cui all'art. 38
disp. att. attualmente attribuite al TM;
• Art. 35 disp. Att in materia di autorizzazione al
riconoscimento e legittimazione;
• Materie riguardanti lo stato della persona fisica:
dichiarazioni di assenza e morte presunta, matrimonio, filiazione e
azioni di stato, adozione dei maggiori di età, ordini di
protezione, misure di protezione in favore delle persone prive di
autonomia (interdizione, inabilitazione, amministrazione di
sostegno);
• Materie riguardanti la famiglia: separazione e scioglimento
e cessazione degli effetti civili del matrimonio, azioni relative
ai figli di persone non coniugate di cui all'art. 317 bis cc;
• Adozione dei minori e affidamenti;
• Rettificazione di sesso ex l.164/82, autorizzazione
all'interruzione volontaria della gravidanza, questioni di
competenza dell'Ag in materia di stato civile, trattamenti sanitari
obbligatori;
• Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di
stato di persona o famiglia ex art. 67 l. 218 del 95.
• Competenza rieducativa del TM prevista dagli artt. 25 ss
della legge istitutiva del '34 (competenza, quest'ultima, da
ripensare nel suo complesso, adattandola a logiche più
attuali).
Si rifletta sull'opportunità di creare una funzione monocratica,
equiparabile al giudice tutelare, per l'esecuzione dei
provvedimenti collegiali ed eventualmente anche per la cognizione
relativa a materie di particolare semplicità.
Materia penale:
• Cognizione sui reati
commessi da minori ultraquattordicenni e infradiciottenni;
• Cognizione sui reati commessi da giovani adulti e funzioni
di magistratura di sorveglianza con riferimento a tali reati, con
estensione della competenza anche oltre la maggiore età(almeno fino
al 21esimo anno, in materia di sorveglianza la competenza attuale è
fino al 25imo);
• Estensione ai reati commessi da maggiorenni, purché si
tratti di delitti contro la famiglia ovvero delitti contro la
persona in danno di minori (si pensi ai delitti in materia sessuale
e di cui alla legge n. 269 del 1998), al fine di realizzare una
tutela organica ed omnicomprensiva delle c.d. fasce deboli;
• Violazioni penali previste dalla legge sull'adozione
o interruzione volontaria della gravidanza, procreazione
medicalmente assistita, tutela del lavoro dei minori;
Si prevedano anche suggerimenti in ordine all'ipotesi di
connessione tra procedimenti di competenza del Tribunale ordinario
(ad es. cause di natura alimentare) e procedimenti di competenza
del Tribunale famiglia.
2) si rifletta in modo
particolare sull'utilizzazione della componente onoraria e le
attribuzioni da riconoscersi alla stessa nei vari procedimenti in
materia penale e civile;
3) si rifletta altresì
sull'articolazione territoriale del nuovo organismo, prevedendo
eventuali differenziazioni in relazione ai diversi
procedimenti.